Art. 6.
                          Incompatibilita'
  1. Con eccezione per le ipotesi contemplate all'art.  2,  comma  3,
non sara' conferibile l'incarico al medico che:
    a)  abbia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  o  comunque  di
collaborazione coordinata e continuativa presso qualsiasi  datore  di
lavoro pubblico o privato;
    b)  svolga  attivita'  medico-generica  o  pediatrica,  anche  di
sostituzione, in  quanto  medico  di  libera  scelta  iscritto  negli
elenchi  di  medicina  generale  o  degli  specialisti  pediatri.  Lo
svolgimento di attivita' di sostituzione, da  parte  del  medico  non
iscritto  negli  elenchi, determina l'incompatibilita' per il periodo
di  durata  della  sostituzione  stessa  che,  comunque,  non  potra'
superare i sessanta giorni l'anno;
    c)  svolga attivita' di guardia medica e di medicina dei servizi,
compresa quella di  sostituzione.  Lo  svolgimento  di  attivita'  di
sostituzione  determina  l'incompatibilta'  per  il periodo di durata
della sostituzione stessa che comunque non potra' superare i sessanta
giorni nell'anno;
    d) svolga attivita' specialistica, anche di sostituzione,  presso
le  USL  o presso strutture o studi privati, in regime di convenzione
con  l'Istituto  o  con  le  USL.  Lo  svolgimento  di  attivita'  di
sostituzione,  da parte dello specialista non titolare dell'incarico,
determina  l'incompatibilta'  per  il  periodo  della  durata   della
sostituzione  stessa  che,  comunque,  non potra' superare i sessanta
giorni l'anno;
    e) non garantisca la propria disponibilita' ad eseguire visite di
controllo  in  tutte  le  fasce  di  reperibilita'   previste   dalle
disposizioni in vigore;
    f)  si  trovi  in  una  qualsiasi  posizione  non compatibile per
specifiche norme di legge o contratto di lavoro.
  2.  L'insorgere  di  un  qualsiasi   motivo   di   incompatibilita'
comportera' l'immediata decadenza dall'incarico.
  3.  I medici incaricati saranno tenuti a comunicare tempestivamente
qualsiasi variazione di attivita' professionale che possa  costituire
motivo di incompatibilita'.