Art. 6. Incompatibilita' 1. Con eccezione per le ipotesi contemplate all'art. 2, comma 3, non sara' conferibile l'incarico al medico che: a) abbia un rapporto di lavoro subordinato o comunque di collaborazione coordinata e continuativa presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato; b) svolga attivita' medico-generica o pediatrica, anche di sostituzione, in quanto medico di libera scelta iscritto negli elenchi di medicina generale o degli specialisti pediatri. Lo svolgimento di attivita' di sostituzione, da parte del medico non iscritto negli elenchi, determina l'incompatibilita' per il periodo di durata della sostituzione stessa che, comunque, non potra' superare i sessanta giorni l'anno; c) svolga attivita' di guardia medica e di medicina dei servizi, compresa quella di sostituzione. Lo svolgimento di attivita' di sostituzione determina l'incompatibilta' per il periodo di durata della sostituzione stessa che comunque non potra' superare i sessanta giorni nell'anno; d) svolga attivita' specialistica, anche di sostituzione, presso le USL o presso strutture o studi privati, in regime di convenzione con l'Istituto o con le USL. Lo svolgimento di attivita' di sostituzione, da parte dello specialista non titolare dell'incarico, determina l'incompatibilta' per il periodo della durata della sostituzione stessa che, comunque, non potra' superare i sessanta giorni l'anno; e) non garantisca la propria disponibilita' ad eseguire visite di controllo in tutte le fasce di reperibilita' previste dalle disposizioni in vigore; f) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge o contratto di lavoro. 2. L'insorgere di un qualsiasi motivo di incompatibilita' comportera' l'immediata decadenza dall'incarico. 3. I medici incaricati saranno tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di attivita' professionale che possa costituire motivo di incompatibilita'.