Art. 7.
                Determinazione dei carichi di lavoro
  1. Il carico di lavoro sara' stabilito  in  linea  di  massima,  in
correlazione  a quanto previsto all'art. 4, comma 5, e sulla base dei
fabbisogni espressi dallo specifico bacino di utenza, in  ragione  di
21 visite di controllo settimanali per ciascun medico.
  2.  Il predetto carico di lavoro potra' subire oscillazioni in piu'
o in meno al variare delle esigenze quotidiane dell'Ente.
  3. Variazioni significative del carico di lavoro stabilito  in  via
di  massima  saranno  valutate  d'intesa  con  la  commissione di cui
all'art. 12.
  4. Per mutate e verificate esigenze di servizio  l'Istituto  potra'
procedere  alla  sospensione  o  alla  revoca  dell'incarico  dandone
comunicazione all'interessato, sentita la commissione di cui all'art.
12.