Art. 7. Determinazione dei carichi di lavoro 1. Il carico di lavoro sara' stabilito in linea di massima, in correlazione a quanto previsto all'art. 4, comma 5, e sulla base dei fabbisogni espressi dallo specifico bacino di utenza, in ragione di 21 visite di controllo settimanali per ciascun medico. 2. Il predetto carico di lavoro potra' subire oscillazioni in piu' o in meno al variare delle esigenze quotidiane dell'Ente. 3. Variazioni significative del carico di lavoro stabilito in via di massima saranno valutate d'intesa con la commissione di cui all'art. 12. 4. Per mutate e verificate esigenze di servizio l'Istituto potra' procedere alla sospensione o alla revoca dell'incarico dandone comunicazione all'interessato, sentita la commissione di cui all'art. 12.