Art. 9.
                    Assenza a visita di controllo
  1. In caso di impossibilita' di eseguire la visita per assenza  del
lavoratore  all'indirizzo  indicato,  il  medico sara' tenuto a darne
immediata  comunicazione  all'Istituto  nazionale  della   previdenza
sociale   ed   a   rilasciare,   possibilmente   a  persona  presente
nell'abitazione del lavoratore, apposito avviso recante  l'invito  al
lavoratore   a  presentarsi  al  controllo  ambulatoriale  il  giorno
successivo non festivo presso il gabinetto diagnostico  dell'Istituto
nazionale   della   previdenza   sociale,  ovvero,  qualora  non  sia
facilmente raggiungibile, presso  il  competente  presidio  sanitario
pubblico,  secondo  quanto  indicato  nell'avviso  stesso e salvo che
l'interessato non abbia ripreso l'attivita' lavorativa.