Art. 9. Assenza a visita di controllo 1. In caso di impossibilita' di eseguire la visita per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, il medico sara' tenuto a darne immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a rilasciare, possibilmente a persona presente nell'abitazione del lavoratore, apposito avviso recante l'invito al lavoratore a presentarsi al controllo ambulatoriale il giorno successivo non festivo presso il gabinetto diagnostico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ovvero, qualora non sia facilmente raggiungibile, presso il competente presidio sanitario pubblico, secondo quanto indicato nell'avviso stesso e salvo che l'interessato non abbia ripreso l'attivita' lavorativa.