Art. 3.
  L'aggiornamento dell'albo e' operato dal Ministro  su  proposta  di
una    commissione    ministeriale    integrata   da   rappresentanti
dell'istituto gestore del fondo che seleziona  gli  esperti  tra  gli
appartenenti  alle  categorie di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 1
valutando i  requisiti  tecnico-scientifici  riportati  nello  stesso
articolo  e  che  costituiscono  i  presupposti per l'immissione e la
permanenza nell'albo.