Art. 3. L'aggiornamento dell'albo e' operato dal Ministro su proposta di una commissione ministeriale integrata da rappresentanti dell'istituto gestore del fondo che seleziona gli esperti tra gli appartenenti alle categorie di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 1 valutando i requisiti tecnico-scientifici riportati nello stesso articolo e che costituiscono i presupposti per l'immissione e la permanenza nell'albo.