Art. 2. Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'Amministrazione, riportanti i contenuti di condensato indicati per lo stesso prodotto nel citato decreto ministeriale del 16 febbraio 1996. Ad esaurimento delle citate scorte, le unita' di condizionamento delle predette sigarette saranno sostituite dai prodotti con i nuovi contenuti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 1996 Il direttore generale: DEL GIZZO