Art. 2.
  Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte,
i  pacchetti  delle  suindicate  sigarette  in  carico  agli   organi
dell'Amministrazione,  riportanti  i contenuti di condensato indicati
per lo  stesso  prodotto  nel  citato  decreto  ministeriale  del  16
febbraio 1996.
  Ad  esaurimento  delle  citate scorte, le unita' di condizionamento
delle predette sigarette saranno sostituite dai prodotti con i  nuovi
contenuti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 aprile 1996
                                     Il direttore generale: DEL GIZZO