Art. 3.
  1. Il presidente della giunta regionale e' autorizzato ad istituire
una  commissione  tecnico-scientifica  composta da sei esperti di cui
tre  designati  dal  Dipartimento  della  protezione  civile  e   tre
designati dal presidente della giunta regionale.
  2.    La    commissione    fornisce    il    necessario    supporto
tecnico-scientifico in relazione  alla  valutazione  complessiva  dei
movimenti  franosi  segnalati  ed alla individuazione delle priorita'
d'intervento, anche in relazione agli interventi relativi alla  frana
di  Corniglio  di  cui  all'ordinanza n. 2420 del 1 febbraio 1996, ed
alla predisposizione di una mappa del rischio idrogeologico.
  3. Il presidente della giunta regionale puo',  altresi',  avvalersi
di un gruppo di lavoro composto da funzionari regionali integrato con
tecnici  esterni  all'amministrazione  nel  numero  massimo  di  otto
unita'.
  4. Gli oneri, di cui ai precedenti commi, fanno carico alla regione
Emilia Romagna.
  La presente ordinanza viene  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 26 aprile 1996
                                                  Il Presidente: DINI