Art. 3. 1. Il presidente della giunta regionale e' autorizzato ad istituire una commissione tecnico-scientifica composta da sei esperti di cui tre designati dal Dipartimento della protezione civile e tre designati dal presidente della giunta regionale. 2. La commissione fornisce il necessario supporto tecnico-scientifico in relazione alla valutazione complessiva dei movimenti franosi segnalati ed alla individuazione delle priorita' d'intervento, anche in relazione agli interventi relativi alla frana di Corniglio di cui all'ordinanza n. 2420 del 1 febbraio 1996, ed alla predisposizione di una mappa del rischio idrogeologico. 3. Il presidente della giunta regionale puo', altresi', avvalersi di un gruppo di lavoro composto da funzionari regionali integrato con tecnici esterni all'amministrazione nel numero massimo di otto unita'. 4. Gli oneri, di cui ai precedenti commi, fanno carico alla regione Emilia Romagna. La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 aprile 1996 Il Presidente: DINI