Art. 3. Finalita' istitutive 1. L'istituzione della riserva persegue, in particolare, le seguenti finalita': a) la conservazione delle caratteristiche ecologiche, florovegetazionali, faunistiche ed idrogeomorfologiche; b) il restauro ambientale degli ecosistemi degradati; c) la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, monumentale e culturale, anche con riferimento al patrimonio storico-architettonico di edilizia rurale minore; d) la tutela dei valori paesistici; e) la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio agricolo dell'area, promuovendo anche forme di ricerca finalizzate alla realizzazione di un sistema produttivo agro-ambientale a basso impatto; f) la promozione delle attivita' compatibili con la conservazione delle risorse naturali, con particolare riferimento all'agricoltura ed al turismo naturalistico; g) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio; h) la realizzazione di programmi di educazione ambientale.