Art. 3.
                        Finalita' istitutive
  1.  L'istituzione  della  riserva  persegue,  in  particolare,   le
seguenti finalita':
    a)    la    conservazione   delle   caratteristiche   ecologiche,
florovegetazionali, faunistiche ed idrogeomorfologiche;
    b) il restauro ambientale degli ecosistemi degradati;
    c)  la  tutela   e   valorizzazione   del   patrimonio   storico,
archeologico,  monumentale  e  culturale,  anche  con  riferimento al
patrimonio storico-architettonico di edilizia rurale minore;
    d) la tutela dei valori paesistici;
    e) la  salvaguardia  e  valorizzazione  del  patrimonio  agricolo
dell'area,  promuovendo  anche  forme  di  ricerca  finalizzate  alla
realizzazione  di  un  sistema  produttivo  agro-ambientale  a  basso
impatto;
    f) la promozione delle attivita' compatibili con la conservazione
delle  risorse  naturali, con particolare riferimento all'agricoltura
ed al turismo naturalistico;
    g) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica,
con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;
    h) la realizzazione di programmi di educazione ambientale.