Art. 4. Commissione di riserva 1. Al fine di formulare indirizzi e proposte, rendere pareri tecnico-scientifici, vigilare sul funzionamento e la gestione unitaria della riserva, e' istituita la commissione di riserva. I pareri della commissione di riserva sono vincolanti e devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende favorevolmente espresso. In particolare la commissione esprime un parere obbligatorio e vincolante sul piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo nonche' su quanto previsto dal successivo art. 8. 2. La commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro dell'ambiente, e' cosi' composta: un rappresentante del Ministero dell'ambiente che la presiede; un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali; un rappresentante della regione Lazio; un rappresentante della provincia di Roma; un rappresentante designato dalle universita' statali degli studi di Roma; un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge n. 349/1986. 3. Le designazioni sono effettuate secondo le modalita' dell'art. 9 della legge n. 394/1991. 4. La commissione di riserva e' legittimamente insediata allorche' sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti. 5. La commissione di riserva rimane in carica per un triennio dalla data di insediamento e viene convocata almeno una volta ogni due mesi. Gli oneri per il funzionamento sono a carico delle rispettive amministrazioni.