Art. 4.
                       Commissione di riserva
  1. Al fine  di  formulare  indirizzi  e  proposte,  rendere  pareri
tecnico-scientifici,   vigilare   sul  funzionamento  e  la  gestione
unitaria della riserva, e' istituita la  commissione  di  riserva.  I
pareri  della  commissione di riserva sono vincolanti e devono essere
espressi entro sessanta giorni dalla richiesta  scaduti  i  quali  il
parere   si   intende  favorevolmente  espresso.  In  particolare  la
commissione esprime un parere obbligatorio e vincolante sul piano  di
gestione  ed  il  relativo  regolamento  attuativo  nonche' su quanto
previsto dal successivo art. 8.
  2. La commissione di riserva, nominata  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente, e' cosi' composta:
   un rappresentante del Ministero dell'ambiente che la presiede;
   un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;
   un rappresentante della regione Lazio;
   un rappresentante della provincia di Roma;
   un  rappresentante designato dalle universita' statali degli studi
di Roma;
   un  rappresentante  designato  dalle  associazioni   ambientaliste
riconosciute ai sensi della legge n. 349/1986.
  3. Le designazioni sono effettuate secondo le modalita' dell'art. 9
della legge n. 394/1991.
  4.  La commissione di riserva e' legittimamente insediata allorche'
sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti.
  5. La commissione di riserva rimane in carica per un triennio dalla
data di insediamento e viene convocata  almeno  una  volta  ogni  due
mesi.  Gli  oneri per il funzionamento sono a carico delle rispettive
amministrazioni.