Art. 5.
                        Organismo di gestione
  1. La gestione della riserva  e'  affidata  ai  comuni  di  Roma  e
Fiumicino  per  le  aree  di  rispettiva  competenza.  A  tal fine il
Ministero dell'ambiente stipula entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto una apposita convenzione con  entrambi  i
comuni   che   puo'   essere   stipulata  anche  separatamente.  Tale
convenzione dovra' garantire la  unitarieta'  di  gestione  e  dovra'
prevedere  le  relative strutture ed il personale da utilizzare nella
gestione della riserva, che sono posti alle  dipendenze  di  ciascuno
dei due comuni.