Art. 5. Organismo di gestione 1. La gestione della riserva e' affidata ai comuni di Roma e Fiumicino per le aree di rispettiva competenza. A tal fine il Ministero dell'ambiente stipula entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto una apposita convenzione con entrambi i comuni che puo' essere stipulata anche separatamente. Tale convenzione dovra' garantire la unitarieta' di gestione e dovra' prevedere le relative strutture ed il personale da utilizzare nella gestione della riserva, che sono posti alle dipendenze di ciascuno dei due comuni.