Art. 7.
                 Misure provvisorie di salvaguardia
  1. Fino all'entrata in vigore del piano di gestione, nel territorio
della riserva sono vietati:
    a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo  della
fauna  selvatica,  la  raccolta  ed  il  danneggiamento  delle specie
vegetali selvatiche,  con  l'esclusione  delle  specie  eduli  e  nel
rispetto  delle  vigenti normative e degli usi e consuetudini locali,
nonche' l'introduzione di specie estranee, vegetali  o  animali,  che
possano  alterare  l'equilibrio  naturale,  ad  eccezione  di  quanto
eseguito per fini  di  ricerca  e  di  studio  previa  autorizzazione
dell'organismo di gestione della riserva;
    b)   il  taglio  dei  boschi  e  la  manomissione  della  macchia
mediterranea ad eccezione di interventi  necessari  a  prevenire  gli
incendi,  i  danni  alla  pubblica  incolumita' e quelli strettamente
indispensabili  a   garantire   la   conservazione   del   patrimonio
storico-archeologico e naturale, se autorizzati;
    c)  l'apertura  e l'esercizio di nuove cave o la riattivazione di
quelle dismesse, nonche' il prelievo di inerti dagli alvei dei  corsi
d'acqua;
    d) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
    e)  la  raccolta  ed il danneggiamento di materiale archeologico,
paleoetnologico, paleontologico;
    f) l'apposizione di nuova cartellonistica pubblicitaria,  nonche'
il  rinnovo  delle  relative  concessioni  esistenti, al di fuori dei
centri urbani;
    g) il pascolo all'interno delle aree  boschive,  nelle  fasce  di
vegetazione dunale e ripariale;
    h)   ogni   alterazione   della  vegetazione  ripariale  e  delle
caratteristiche ambientali dei tratti interni dei corsi  d'acqua,  ad
eccezione  degli  interventi  necessari  per la tutela della pubblica
incolumita', nonche' delle attivita' di riqualificazione  ambientale,
se autorizzate dall'organismo di gestione;
    i)  il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed
appositamente attrezzate;
    l) la pesca nei tratti del collettore generale delle acque  alte,
del  collettore generale delle acque basse, del fosso dei Tre Denari,
del fosso delle Pagliete  e  del  fosso  delle  Cadute  interni  alla
riserva.
  2.  Nelle  aree di tipo 1, cosi' come individuate nella cartografia
allegata al presente decreto e' altresi' vietato:
   l'uso di  fitofarmaci  antiparassitari  e  pesticidi  di  prima  e
seconda categoria nell'esercizio dell'attivita' agricola;
   accendere  fuochi,  con  l'esclusione  di  limitati  interventi di
bruciatura dei residui di lavorazioni agricole  che  dovranno  essere
eseguiti ad almeno cento metri di distanza dalle aree boscate e dalla
macchia;
   qualsiasi  nuovo  intervento  di modificazione del territorio o di
ulteriore urbanizzazione, con l'esclusione  dei  seguenti  interventi
che  devono  essere  sottoposti  all'autorizzazione dell'organismo di
gestione della riserva:
    interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
    interventi    di   restauro   conservativo   e   di   risanamento
igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso
dei manufatti esistenti per attivita' compatibili con l'aspetto e  la
vocazione  delle  aree,  cosi' come definiti alle lettere a), b), c),
d), dell'art. 31 della legge n. 457/1978;
    interventi miranti al recupero ambientale ed  alla  conservazione
della  qualita'  naturalistica  delle  aree  e  dei beni culturali ed
ambientali.
  3. Nelle aree di tipo 2  gli  interventi  di  trasformazione  e  di
ulteriore   urbanizzazione   sono  soggetti  ad  autorizzazione  come
previsto dall'art. 8 del presente decreto.
  4. Per le opere gia' realizzate per le quali e'  stata  chiesta  la
definizione agevolata delle violazioni edilizie resta fermo il potere
dell'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  valori  ambientali della
riserva di valutare la compatibilita' delle opere stesse con i valori
predetti esprimendo pareri con le modalita' di cui al precedente art.
4.