Art. 7. Misure provvisorie di salvaguardia 1. Fino all'entrata in vigore del piano di gestione, nel territorio della riserva sono vietati: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali selvatiche, con l'esclusione delle specie eduli e nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali, nonche' l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva; b) il taglio dei boschi e la manomissione della macchia mediterranea ad eccezione di interventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumita' e quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico-archeologico e naturale, se autorizzati; c) l'apertura e l'esercizio di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse, nonche' il prelievo di inerti dagli alvei dei corsi d'acqua; d) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi; e) la raccolta ed il danneggiamento di materiale archeologico, paleoetnologico, paleontologico; f) l'apposizione di nuova cartellonistica pubblicitaria, nonche' il rinnovo delle relative concessioni esistenti, al di fuori dei centri urbani; g) il pascolo all'interno delle aree boschive, nelle fasce di vegetazione dunale e ripariale; h) ogni alterazione della vegetazione ripariale e delle caratteristiche ambientali dei tratti interni dei corsi d'acqua, ad eccezione degli interventi necessari per la tutela della pubblica incolumita', nonche' delle attivita' di riqualificazione ambientale, se autorizzate dall'organismo di gestione; i) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; l) la pesca nei tratti del collettore generale delle acque alte, del collettore generale delle acque basse, del fosso dei Tre Denari, del fosso delle Pagliete e del fosso delle Cadute interni alla riserva. 2. Nelle aree di tipo 1, cosi' come individuate nella cartografia allegata al presente decreto e' altresi' vietato: l'uso di fitofarmaci antiparassitari e pesticidi di prima e seconda categoria nell'esercizio dell'attivita' agricola; accendere fuochi, con l'esclusione di limitati interventi di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti ad almeno cento metri di distanza dalle aree boscate e dalla macchia; qualsiasi nuovo intervento di modificazione del territorio o di ulteriore urbanizzazione, con l'esclusione dei seguenti interventi che devono essere sottoposti all'autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attivita' compatibili con l'aspetto e la vocazione delle aree, cosi' come definiti alle lettere a), b), c), d), dell'art. 31 della legge n. 457/1978; interventi miranti al recupero ambientale ed alla conservazione della qualita' naturalistica delle aree e dei beni culturali ed ambientali. 3. Nelle aree di tipo 2 gli interventi di trasformazione e di ulteriore urbanizzazione sono soggetti ad autorizzazione come previsto dall'art. 8 del presente decreto. 4. Per le opere gia' realizzate per le quali e' stata chiesta la definizione agevolata delle violazioni edilizie resta fermo il potere dell'autorita' preposta alla tutela dei valori ambientali della riserva di valutare la compatibilita' delle opere stesse con i valori predetti esprimendo pareri con le modalita' di cui al precedente art. 4.