Art. 8.
                  Regime autorizzativo transitorio
  1. Su tutto il territorio  della  riserva  e  fino  all'entrata  in
vigore  del  piano  di gestione, salvo quanto disposto dal precedente
art. 7, sono sottoposti ad  autorizzazione  per  la  parte  ricadente
nell'area della riserva:
    a)  i  nuovi  strumenti urbanistici generali o attuativi e quelli
non ancora definitivamente approvati;
    b) i seguenti nuovi interventi di  rilevante  trasformazione  del
territorio,  per  i  quali,  alla  data  di  entrata  in vigore delle
presenti norme, non siano iniziati i lavori:
    le opere di mobilita';
    le opere fluviali e litoranee;
    le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, acquedotti, pozzi,
captazioni, depuratori, ripetitori ed assimilabili;
    c) la modificazione del regime delle acque,  ad  eccezione  degli
interventi necessari per la tutela della pubblica incolumita', per la
corretta  conduzione  dei fondi agricoli e per il perseguimento delle
finalita' della riserva;
    d) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione
d'uso per quelli esistenti all'interno delle zone corrispondenti alle
zone  territoriali  omogenee  di  tipo  "E",  di   cui   al   decreto
ministeriale   2   aprile  1968,  n.  1444,  con  l'esclusione  degli
interventi:
    di manutenzione ordinaria e straordinaria;
    di restauro conservativo, di risanamento  igienicoedilizio  e  di
ristrutturazione  edilizia  cosi'  come definiti alle lettere a), b),
c), d), dell'art. 31 della legge n. 457/1978;
    degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto  e  nei  limiti
degli strumenti urbanistici vigenti.
  2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio di
cui  ai  punti  b),  c),  d),  i), dell'art. 7, comma 1, del presente
decreto nonche' di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del  presente
articolo,  che  siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore
delle presenti norme i  soggetti  titolari  delle  opere  trasmettono
all'organismo  di  gestione,  entro  e  non oltre trenta giorni dalla
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  l'elenco   delle   opere
accompagnato  da  una  relazione dettagliata sullo stato dei lavori e
contenente l'indicazione del luogo ove  sono  depositati  i  relativi
progetti   esecutivi.   In   caso   di  mancata  comunicazione  delle
informazioni di cui sopra  l'organismo  di  gestione  provvedera'  ad
ordinare,  previa  diffida,  in  via  cautelativa, la sospensione dei
lavori.