Art. 8. Regime autorizzativo transitorio 1. Su tutto il territorio della riserva e fino all'entrata in vigore del piano di gestione, salvo quanto disposto dal precedente art. 7, sono sottoposti ad autorizzazione per la parte ricadente nell'area della riserva: a) i nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi e quelli non ancora definitivamente approvati; b) i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non siano iniziati i lavori: le opere di mobilita'; le opere fluviali e litoranee; le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, acquedotti, pozzi, captazioni, depuratori, ripetitori ed assimilabili; c) la modificazione del regime delle acque, ad eccezione degli interventi necessari per la tutela della pubblica incolumita', per la corretta conduzione dei fondi agricoli e per il perseguimento delle finalita' della riserva; d) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti all'interno delle zone corrispondenti alle zone territoriali omogenee di tipo "E", di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con l'esclusione degli interventi: di manutenzione ordinaria e straordinaria; di restauro conservativo, di risanamento igienicoedilizio e di ristrutturazione edilizia cosi' come definiti alle lettere a), b), c), d), dell'art. 31 della legge n. 457/1978; degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti. 2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio di cui ai punti b), c), d), i), dell'art. 7, comma 1, del presente decreto nonche' di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme i soggetti titolari delle opere trasmettono all'organismo di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'organismo di gestione provvedera' ad ordinare, previa diffida, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.