Art. 9.
    Modalita' di rilascio di autorizzazioni in regime transitorio
  1. Le autorizzazioni di cui ai  precedenti  articoli  7  e  8  sono
rilasciate   dai  comuni  di  Roma  e  Fiumicino  in  relazione  alle
rispettive competenze previo parere vincolante della  commissione  di
riserva  da  rendersi con le modalita' di cui all'art. 13 della legge
n. 394/1991.
  2. Fino alla stipula della convenzione di cui al precedente art.  5
le  richieste  di autorizzazione devono essere trasmesse al Ministero
dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, via Volturno, 58
00185 Roma che provvede al rilascio delle autorizzazioni medesime.