Art. 9. Modalita' di rilascio di autorizzazioni in regime transitorio 1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono rilasciate dai comuni di Roma e Fiumicino in relazione alle rispettive competenze previo parere vincolante della commissione di riserva da rendersi con le modalita' di cui all'art. 13 della legge n. 394/1991. 2. Fino alla stipula della convenzione di cui al precedente art. 5 le richieste di autorizzazione devono essere trasmesse al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, via Volturno, 58 00185 Roma che provvede al rilascio delle autorizzazioni medesime.