IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11  novembre   1993   concernente
modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario del corso di
diploma universitario per traduttori ed interpreti;
  Visto il telex  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  prot.  n.  2669  del 29 ottobre 1994 che
autorizza l'istituzione di diplomi universitari ex novo nel  caso  in
cui  non  richiedano  finanziamenti ministeriali e che siano conformi
agli ordinamenti didattici nazionali senza la relativa previsione nel
piano di sviluppo universitario;
  Vista la proposta di modifica di statuto  formulata  dal  consiglio
della facolta' di lettere e filosofia (sede di Torino) nella riunione
del 12 dicembre 1995;
  Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione
del 18 dicembre 1995 e dal consiglio di amministrazione, riunione del
19 dicembre 1995;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta in deroga al termine triennale  di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nella seduta del 9 febbraio 1996;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Torino,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nella sezione VII -  facolta'  di  lettere  e  filosofia  (sede  di
Torino),  l'art. 109 relativo all'elenco delle lauree conferite dalla
facolta' di lettere e filosofia (sede  di  Torino),  e'  soppresso  e
sostituito dal seguente:
  "Art. 109. - La facolta' di lettere e filosofia conferisce:
   la laurea in lettere;
   la laurea in filosofia;
   la laurea in lingue e letterature straniere;
   la laurea in scienze della comunicazione;
   la laurea in storia;
   il diploma universitario per traduttori ed interpreti".