IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  19  novembre 1990, n. 341, concernente la riforma
degli ordinamenti didattici;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  23  novembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  109  del   12   maggio   1992,   concernente
integrazioni  all'ordinamento  didattico  universitario relative, fra
l'altro,  all'istituzione  del  corso  di  diploma  universitario  in
biotecnologie agro-industriali;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Padova;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   delle  predette  autorita'
accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Padova,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Il comma  1  dell'art.  40,  concernente  la  facolta'  di  scienze
matematiche,  fisiche  e  naturali,  e'  soppresso  e  sostituito dal
seguente:
  "Art. 40. - La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali,
conferisce le seguenti lauree ed i seguenti diplomi universitari:
  Lauree:
   1) Astronomia;
   2) Chimica;
   3) Chimica industriale;
   4) Fisica;
   5) Matematica;
   6) Scienza dei materiali;
   7) Scienze biologiche;
   8) Scienze geologiche;
   9) Scienze naturali.
  Diplomi
   Biotecnologie agro-industriali;
   Informatica;
   Matematica;
   Metodologie fisiche".