ALLEGATO XII LEGISLATURA DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA n. 124/1996 Adempimenti a carico dei partiti e movimenti politici aventi diritto al contributo dello Stato di cui al decreto del Presidente della Camera dei deputati dell'8 marzo 1996, a seguito della comunicazione della Corte dei conti relativa all'applicabilita', in materia, delle sanzioni di cui ai commi 13 e seguenti dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Riunione di martedi' 7 maggio 1996, ore 12. L'UFFICIO DI PRESIDENZA Vista la comunicazione del Presidente della Corte dei conti con la quale e' stato espresso l'avviso che, per il contributo dello Stato connesso alle elezioni suppletive introdotto dagli articoli 1 e 2 della legge 27 luglio 1995, n. 309, trovano in particolare applicazione le sanzioni di cui ai commi 13 e 16 dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e cioe', rispettivamente, la sospensione del versamento del contributo statale in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali e la decurtazione del contributo medesimo in caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa; Rilevato che, a fronte della complessita' del raccordo della menzionata legge n. 309 del 1995 con le disposizioni generali di cui alla ricordata legge n. 515 del 1993, e' necessario un approfondimento della delicata questione relativa all'applicabilita' alle elezioni suppletive delle anzidette sanzioni; Considerato che, allo stato, non appare erogabile il contributo statale a titolo di concorso nelle spese elettorali per le elezioni suppletive della Camera dei deputati svoltesi il 9 aprile 1995 nel collegio n. 14 della circoscrizione Veneto 1, il 14 maggio 1995 nel collegio n. 8 della circoscrizione Emilia-Romagna, il 22 ottobre 1995 nel collegio n. 2 della circoscrizione Campania 1 e il 14 gennaio 1996 nel collegio n. 4 della circoscrizione Puglia, di cui al decreto del Presidente della Camera dei deputati dell'8 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1996, senza che siano cautelativamente richiesti ai partiti e movimenti politici beneficiari quegli adempimenti che discendono dalla sopra ricordata comunicazione del Presidente della Corte dei conti; Delibera: L'erogazione del contributo indicato in premessa e' subordinata al deposito del consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, nonche', in pendenza dei controlli demandati alla Corte dei conti, alla presentazione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 2 del Regolamento di attuazione della menzionata legge n. 515 del 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione, mediante decurtazione del contributo, di cui all'art. 15, comma 16, della piu' volte citata legge n. 515 e per un importo pari al contributo spettante.