(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                           XII LEGISLATURA
           DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA n. 124/1996
Adempimenti a carico dei partiti e movimenti politici aventi diritto
   al contributo dello Stato di cui al decreto del  Presidente  della
   Camera   dei   deputati   dell'8   marzo  1996,  a  seguito  della
   comunicazione della Corte dei conti  relativa  all'applicabilita',
   in materia, delle sanzioni di cui ai commi 13 e seguenti dell'art.
   15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
Riunione di martedi' 7 maggio 1996, ore 12.
                       L'UFFICIO DI PRESIDENZA
   Vista la comunicazione del Presidente della Corte dei conti con la
quale  e'  stato espresso l'avviso che, per il contributo dello Stato
connesso alle elezioni suppletive introdotto dagli  articoli  1  e  2
della   legge   27  luglio  1995,  n.  309,  trovano  in  particolare
applicazione le sanzioni di cui ai commi 13 e 16 dell'art.  15  della
legge   10  dicembre  1993,  n.  515  e  cioe',  rispettivamente,  la
sospensione del versamento del contributo statale in caso di  mancato
deposito  dei consuntivi delle spese elettorali e la decurtazione del
contributo medesimo in caso di riscontrata violazione dei  limiti  di
spesa;
   Rilevato  che,  a  fronte  della  complessita'  del raccordo della
menzionata legge n. 309 del 1995 con le disposizioni generali di  cui
alla   ricordata   legge   n.   515   del   1993,  e'  necessario  un
approfondimento della delicata questione relativa  all'applicabilita'
alle elezioni suppletive delle anzidette sanzioni;
   Considerato  che,  allo  stato, non appare erogabile il contributo
statale a titolo di concorso nelle spese elettorali per  le  elezioni
suppletive  della  Camera  dei deputati svoltesi il 9 aprile 1995 nel
collegio n. 14 della circoscrizione Veneto 1, il 14 maggio  1995  nel
collegio n. 8 della circoscrizione Emilia-Romagna, il 22 ottobre 1995
nel  collegio  n.  2  della circoscrizione Campania 1 e il 14 gennaio
1996 nel collegio n. 4 della circoscrizione Puglia, di cui al decreto
del  Presidente  della  Camera  dei  deputati  dell'8   marzo   1996,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1996, senza
che siano cautelativamente richiesti ai partiti e movimenti  politici
beneficiari  quegli  adempimenti che discendono dalla sopra ricordata
comunicazione del Presidente della Corte dei conti;
                              Delibera:
   L'erogazione del contributo indicato in premessa e' subordinata al
deposito  del  consuntivo  relativo  alle  spese  per   la   campagna
elettorale  e  alle  relative  fonti  di  finanziamento,  nonche', in
pendenza  dei  controlli  demandati  alla  Corte  dei   conti,   alla
presentazione  della  garanzia  fidejussoria prevista dall'art. 2 del
Regolamento di attuazione della menzionata legge  n.  515  del  1993,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 174 del 27 luglio 1994, ai
fini   dell'eventuale   applicazione   della    sanzione,    mediante
decurtazione del contributo, di cui all'art. 15, comma 16, della piu'
volte  citata  legge  n.  515  e  per  un  importo pari al contributo
spettante.