Art. 2.
  Non sono compresi nelle deleghe  di  cui  al  precedente  articolo,
oltre  agli  atti  riservati  alla  firma  del  Ministro  per legge o
regolamento e quelli che il Ministro ritenga di riservare al  proprio
esame, quelli appresso indicati:
   1)  gli  atti  che  rivestono  una  particolare  importanza  sotto
l'aspetto politico, amministrativo ed economico; gli atti concernenti
l'attivita' legislativa, gli atti e  i  provvedimenti  che  importino
direttive  di  ordine generale; gli atti concernenti le modificazioni
dell'ordinamento o delle attribuzioni  degli  uffici  del  Ministero,
nonche'  tutti  gli  atti  che  debbono  essere  sottoposti,  per  la
decisione,   al   Consiglio   dei    Ministri    ed    ai    Comitati
interministeriali;
   2)  i  compiti  non rimessi alla competenza dei Dirigenti ai sensi
degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
   3) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti ai sensi del
decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.  338,
nonche'  i  provvedimenti di approvazione delle convenzioni di studio
ed il conferimento degli incarichi speciali, compresi quelli  di  cui
all'art.  14  della  legge  27  febbraio  1967,  n.  48, e successive
modificazioni, rientranti in categorie di atti riservati al  Ministro
per disposizioni di legge o per sua determinazione;
   4)  i  provvedimenti  di  nomina  degli  organi di amministrazione
ordinaria, straordinaria e di controllo di enti o societa' sottoposti
a controllo o vigilanza del Ministero;
   5)  gli  atti  relativi  a  designazioni  di  rappresentanti   del
Ministero in seno ad enti, societa', commissioni e comitati;
   6)  gli  atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati
istituiti o promossi dal Ministro;
   7) gli atti relativi alle nomine e  promozioni  del  personale  ed
alle decisioni sui giudizi disciplinari riservate al Ministro in base
alle  disposizioni  vigenti,  nonche'  i provvedimenti di sospensione
cautelare riguardanti il personale.
  Restano salvi gli atti di gestione di competenza dei  dirigenti  ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  In caso di assenza o impedimento il Ministro si riserva di delegare
ai Sottosegretari di Stato, di volta in volta, determinati atti.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, 19 febbraio 1996
                                                 Il Ministro: ARCELLI
 Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 80