Art. 2. Non sono compresi nelle deleghe di cui al precedente articolo, oltre agli atti riservati alla firma del Ministro per legge o regolamento e quelli che il Ministro ritenga di riservare al proprio esame, quelli appresso indicati: 1) gli atti che rivestono una particolare importanza sotto l'aspetto politico, amministrativo ed economico; gli atti concernenti l'attivita' legislativa, gli atti e i provvedimenti che importino direttive di ordine generale; gli atti concernenti le modificazioni dell'ordinamento o delle attribuzioni degli uffici del Ministero, nonche' tutti gli atti che debbono essere sottoposti, per la decisione, al Consiglio dei Ministri ed ai Comitati interministeriali; 2) i compiti non rimessi alla competenza dei Dirigenti ai sensi degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 3) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, nonche' i provvedimenti di approvazione delle convenzioni di studio ed il conferimento degli incarichi speciali, compresi quelli di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, rientranti in categorie di atti riservati al Ministro per disposizioni di legge o per sua determinazione; 4) i provvedimenti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo di enti o societa' sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero; 5) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, societa', commissioni e comitati; 6) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro; 7) gli atti relativi alle nomine e promozioni del personale ed alle decisioni sui giudizi disciplinari riservate al Ministro in base alle disposizioni vigenti, nonche' i provvedimenti di sospensione cautelare riguardanti il personale. Restano salvi gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In caso di assenza o impedimento il Ministro si riserva di delegare ai Sottosegretari di Stato, di volta in volta, determinati atti. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 19 febbraio 1996 Il Ministro: ARCELLI Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 80