(all. 1 - art. 1)
                               STATUTO
                              TITOLO I
                          PRINCIPI GENERALI
                               Art. 1)
              - Finalita' ed autonomia dell'Istituto -
    -  1)  l'Istituto  Universitario  Navale  di  Napoli,  di seguito
denominato "Istituto", "Ateneo" o "I.U.N.", e'  istituzione  pubblica
dotata  di  piena capacita' di diritto pubblico e di diritto privato,
che ha per  fine,  lo  sviluppo,  l'elaborazione  e  la  trasmissione
critica delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
    - 2) L'I.U.N. ha per fini:
    -   a) la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica
e dell'istruzione superiore nel tradizionale  e  consolidato  settore
delle scienze economico marittime; delle relazioni economiche interne
ed internazionali; dell'organizzazione dello spazio ed il ruolo delle
modalita' di trasporto; dell'organizzazione e funzione delle imprese;
    -   b) la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica
e dell'istruzione superiore nei tradizionali  e  consolidati  settori
delle scienze del mare e dell'ambiente, delle scienze nautiche, delle
telecomunicazioni, dell'informazione;
    -   c) la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica
e dell'istruzione superiore nel settore delle  discipline  giuridiche
che regolano le attivita' dei settori operativi cui si riconducono la
ricerca scientifica e l'istruzione superiore innanzi descritte.
    L'Ateneo,  nella  consapevolezza  della  sua funzione culturale a
scala regionale e nazionale, partecipa, in conformita' alla normativa
vigente, al  processo  di  riequilibrio  dell'offerta  formativa  con
l'istituzione  di  nuove Facolta', corsi di laurea, corsi di diploma,
scuole di specializzazione e quanti altri istituti si ritengono utili
ai fini del progresso  scientifico,  sociale  ed  economico  e  della
diffusione del sapere.
    -   3)  L'I.U.N.,  in  piena  autonomia  didattica,  scientifica,
organizzativa,  finanziaria  e  contabile,  realizza  i  propri  fini
attraverso  l'attivita'  di ricerca e di insegnamento, promuovendo lo
sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti e  la
formazione culturale e professionale degli studenti.
    -  4) L'I.U.N. realizza la propria autonomia secondo le modalita'
previste dal  presente  Statuto,  nel  rispetto  dei  principi  della
Costituzione  e specificati dalla Legge 9 maggio 1989, n. 168, e suc-
cessive  modificazioni  ed  integrazioni,  delle  leggi   che   fanno
espressamente  riferimento  alle  Universita'  nonche'  dei  principi
generali dell'ordinamento.
    - 5) L'I.U.N.  favorisce  la  discussione  ed  il  confronto  sui
problemi  connessi  con  l'attuazione  dei propri fini istituzionali,
anche a mezzo di assemblee  di  Ateneo,  garantendo  la  circolazione
delle informazioni all'interno dell'Ateneo nonche' la loro diffusione
all'esterno.
                               Art. 2)
      - Principi generali di programmazione ed organizzazione -
    -  1)  L'I.U.N.  realizza le sue finalita' tramite l'applicazione
rigorosa di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli
obiettivi generali della propria politica culturale e  didattica.  In
coerenza  con  tali  obiettivi ed in conformita' ai criteri stabiliti
provvede  alla  definizione  e  attuazione  di  specifici  piani   di
sviluppo.
    -  2)  L'I.U.N.  conforma  l'organizzazione  e  l'attivita' delle
proprie strutture alle esigenze generali di efficienza,  efficacia  e
di  individuazione  delle  competenze  e  responsabilita' di tutto il
personale.
    - 3) Per la realizzazione dei fini specificati  nell'art.  1  del
presente   Statuto,   l'Istituto   provvede   all'organizzazione,  al
potenziamento e  al  coordinamento  delle  strutture  didattiche,  di
ricerca  e  di  servizio  nel rispetto dei diritti fondamentali della
persona, della liberta' di ricerca  e  di  insegnamento  dei  singoli
docenti  e  ricercatori e dell'autonomia delle strutture. Allo stesso
fine esso promuove la collaborazione con altre Universita', con  enti
pubblici  e  privati,  con  associazioni  e cooperative studentesche,
attraverso l'istituzione  di  centri  e  consorzi  e  la  stipula  di
convenzioni e contratti.
                               Art. 3)
                       - Ricerca e Didattica -
    - 1) L'I.U.N., riconoscendo il ruolo essenziale della ricerca per
lo  sviluppo  della conoscenza, favorisce le iniziative autonomamente
proposte  dalle  strutture  dell'Ateneo  e  dai  singoli  docenti   e
ricercatori.
    - 2) L'I.U.N., riconoscendo il ruolo fondamentale della didattica
nell'elaborazione  e  nel  trasferimento  della conoscenza, opera per
assicurare la completezza  del  processo  formativo  degli  studenti,
garantisce  l'efficienza  delle  infrastrutture  per  la  didattica e
favorisce l'innovazione delle forme di insegnamento.
    - 3) Nel rispetto della  liberta'  di  insegnamento  dei  singoli
docenti,   le   strutture  universitarie  didattiche  e  di  ricerca,
nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  organizzano   in   piena
autonomia l'attivita' d'insegnamento al fine di garantire la coerenza
con gli ordinamenti curriculari.
                               Art. 4)
                       - Diritto allo studio -
    -  1)  L'I.U.N.  promuove  le condizioni che rendono effettivo il
diritto allo studio  in  attuazione  degli  articoli  3  e  34  della
Costituzione  e  delle vigenti leggi in materia di diritto agli studi
universitari. In tale ambito organizza le attivita' di tutorato e  di
orientamento  degli studenti in modo da rendere piu' proficuo lo stu-
dio, da promuoverne una compiuta partecipazione alle attivita'  form-
ative e da facilitarne i successivi accessi professionali.
    -  2)  Attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti
una preparazione culturale  e  scientifica  idonea  a  soddisfare  le
domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della
societa'.
    -   3)   L'I.U.N.   rende   effettivo   il  diritto  allo  studio
predisponendo spazi ed  attrezzature  adeguati,  ricorrendo,  se  del
caso,  a  strutture  decentrate,  favorendo  anche corsi speciali per
studenti lavoratori.
    - 4) Nel rispetto  della  promozione  allo  studio,  al  fine  di
consentire  un  piu'  proficuo  rapporto  tra  docenti e studenti, il
Senato Accademico, sulla base di una  relazione  tecnica  predisposta
dalle  strutture  didattiche  interessate,  sentito  il  Consiglio di
Amministrazione e il Consiglio degli Studenti, puo' determinare,  con
provvedimento  motivato,  nel rispetto della legislazione vigente, il
numero  massimo delle immatricolazioni ai corsi di Laurea, di Diploma
Universitari e alle Scuole di Specializzazione.
    - 5) Gli studenti  contribuiscono  al  finanziamento  dell'Ateneo
attraverso  il  pagamento  di tasse e contributi determinati anche in
relazione a standard di costi dei servizi didattici.
                               Art. 5)
                     - Rapporti con l'esterno -
    - 1) L'I.U.N.,  nell'ambito  delle  proprie  finalita',  sviluppa
rapporti  con  altre  istituzioni  ed organismi nazionali, stranieri,
comunitari e internazionali operanti  nel  campo  della  didattica  e
della ricerca e con enti pubblici e privati.
    -  2)  realizza  intese  programmatiche  con  le  istituzioni del
sistema educativo e della formazione professionale.
    - 3) Nel rispetto della propria  autonomia  e  nell'ambito  delle
proprie finalita' pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Istituto puo'
sviluppare  attivita' di consulenza, di formazione professionale e di
servizio per utenti pubblici  e  privati,  disciplinate  da  appositi
regolamenti.  In  particolare  l'Istituto  puo' partecipare, ai sensi
dell'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n.  341,  alla  promozione,
all'organizzazione  e  alla  realizzazione  di  servizi  culturali  e
formativi sul territorio.
                              TITOLO II
                         ORGANI DELL'ATENEO
                               Art. 6)
                       - Organi dell'Ateneo -
    - 1) Sono Organi  Centrali  dell'I.U.N.  il  Rettore,  il  Senato
Accademico,  il  Consiglio  di  Amministrazione,  il  Consiglio degli
Studenti, il Collegio dei Revisori dei Conti.
    -  2)  Il  Rettore,  il  Senato  Accademico  e  il  Consiglio  di
Amministrazione sono Organi di governo.
    -  3) Il Consiglio degli Studenti e' Organo consultivo con poteri
di proposta.
    - 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti e' un'organo di vigilanza
e controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Istituto.
                               Art. 7)
                             - Rettore -
    - 1) Il Rettore rappresenta l'Ateneo ad ogni effetto di legge;
    - 2) Spetta in particolare al Rettore:
      a)  -  convocare  e  presiedere  il  Senato  Accademico  ed  il
Consiglio di Amministrazione, coordinandone l'attivita' e provvedendo
all'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
      b) - predisporre, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dai
competenti uffici amministrativi, il bilancio di previsione corredato
della  specifica  relazione, tenuto conto degli orientamenti generali
espressi dal Senato  Accademico,  dell'andamento  della  gestione  in
corso   e   degli  orientamenti  ufficiali  pervenuti  dal  Ministero
dell'Universita'  e  della  Ricerca  Scientifica  e   Tecnologica   e
presentarlo al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
      c)  - presentare al Consiglio di Amministrazione il rendiconto,
con apposita relazione, predisposto dal  Direttore  Amministrativo  e
dai competenti uffici amministrativi;
      d)  -  vigilare,  nell'ambito  delle  competenze previste dalla
legge, sul funzionamento e  sull'efficienza  delle  strutture  e  dei
servizi  dell'Istituto, dettando in particolare criteri organizzativi
atti a garantire l'individuazione delle relative responsabilita';
      e) - garantire l'autonomia didattica e di ricerca del personale
nel   rispetto  del  suo  stato  giuridico  e  delle  norme  relative
all'ordinamento universitario e dei principi generali di cui ai commi
2 dell'art. 2) e comma 3 dell'art. 3) del presente Statuto;
      f) -  esercitare  l'autorita'  disciplinare  nell'ambito  delle
competenze previste dalla legge;
      g) - stipulare accordi di cooperazione scientifica e didattica;
      h)  - stipulare contratti e convenzioni, ad eccezione di quelli
che rientrano nella  competenza  del  Direttore  Amministrativo,  dei
Direttori   dei   Dipartimenti  ai  sensi  di  quanto  stabilito  dal
regolamento di  Istituto  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita';
      i)  -  presentare  al Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica ed  eventualmente  ad  altri  Ministri,  in
applicazione  di  accordi  interministeriali, le relazioni periodiche
previste dalla legge;
      l) - emanare lo statuto e i regolamenti e curarne l'inserimento
nella raccolta ufficiale dei regolamenti;
      m) - curare i rapporti con gli Enti per il diritto allo  studio
universitario;
      n)  -  esercitare  ogni  altra  funzione che gli sia attribuita
dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
    - 3) In caso di necessita' ed urgenza il Rettore puo' assumere  i
necessari  provvedimenti  amministrativi  di  competenza  del  Senato
Accademico e del Consiglio di  Amministrazione  riferendone,  per  la
ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
    Il  Rettore  puo'  avocare a se' atti di competenza del Direttore
Amministrativo in caso di inerzia da parte  di  quest'ultimo,  previa
diffida,  o  nei  casi  di  palese  violazione di legge o nei casi di
particolare  gravita'  in  relazione  agli   interessi   fondamentali
dell'Ateneo, indicati nel provvedimento di avocazione.
    -  4) Il Rettore nomina un Pro-Rettore scelto tra i professori di
ruolo di prima fascia. Il Pro-Rettore sostituisce il Rettore in  ogni
sua funzione in caso di assenza o impedimento.
    Il  Rettore  puo'  delegare  ad  un  professore  di ruolo proprie
funzioni.
    - 5) Il Rettore e' eletto fra i  professori  di  ruolo  di  prima
fascia  e  dura  in carica quattro anni accademici; la compatibilita'
con la carica di Rettore del regime d'impegno prescelto dal candidato
eletto viene stabilita in riferimento alle  disposizioni  legislative
vigenti.
    -  6)  Il  Rettore  e'  eletto a maggioranza assoluta dei votanti
nelle prime  tre  votazioni.  Ciascuna  votazione  e'  valida  se  vi
partecipano  la  meta'  piu'  uno degli aventi diritto al voto. Nella
quarta votazione viene effettuato il ballottaggio tra i candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione.
    L'elettorato attivo spetta:
      a) - ai professori di ruolo e fuori ruolo;
      b) - ai rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Facolta'
e nel C.d.A.;
      c)  -  ai  rappresentanti  degli  studenti  nel  Consiglio   di
Amministrazione e nel Senato Accademico;
      d) - ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel
Consiglio di Amministrazione.
    - 7) In caso di cessazione anticipata dal mandato del Rettore, le
relative funzioni sono esercitate dal decano del corpo accademico.
    Le  elezioni  devono  essere  indette  entro  trenta giorni dalla
cessazione del precedente Rettore e le prime  tre  votazioni  indette
nei  successivi trenta giorni, la quarta votazione entro i successivi
quindici giorni.
                               Art. 8)
                        - Senato Accademico -
    - 1) Il Senato Accademico  indica  le  linee  di  sviluppo  e  di
programmazione  dell'Ateneo.  A  tal  fine esercita tutti i poteri di
programmazione,    coordinamento    e    controllo     sull'esercizio
dell'autonomia  dell'Istituto,  fatte  salve  le  attribuzioni  delle
singole strutture didattiche e scientifiche.
    - 2) Spetta in particolare al Senato Accademico:
      a)  -  elaborare  e  approvare,   sentito   il   Consiglio   di
Amministrazione, i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, tenendo
conto  delle  indicazioni  avanzate  dai  Consigli  di Facolta' e dai
Consigli di Dipartimento;
      b) - fornire orientamenti generali per la  predisposizione  del
bilancio di previsione e l'utilizzazione delle risorse di personale e
finanziario;
      c)  -  coordinare  le  iniziative  delle strutture didattiche e
scientifiche  secondo  le  linee  d'indirizzo  e  di   programmazione
generale  e  nel  rispetto dell'autonomia didattica e scientifica dei
singoli docenti e ricercatori;
      d) - definire i criteri per la ripartizione  dei  finanziamenti
destinati alla ricerca;
      e)  - deliberare, dopo aver acquisito il parere delle Facolta',
le  piante  organiche  del  personale  docente   e   ricercatore   in
conformita'  agli  ordinamenti  didattici  ed  alle connesse esigenze
didattiche, di ricerca e eventuali variazioni;
      f) - determinare i criteri per la distribuzione e  attribuzione
alle Facolta', coerentemente con le linee di sviluppo dell'Istituto e
con   le   piante   organiche,  dei  posti  di  personale  docente  e
ricercatore, fermo restando le assegnazioni operate con  i  piani  di
sviluppo;
      g)  -  stabilire  annualmente,  con provvedimento motivato, nel
rispetto delle leggi vigenti, il numero massimo delle  iscrizioni  ai
corsi   di  laurea  e  di  diploma  universitari  e  alle  scuole  di
specializzazione, dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione e
il Consiglio degli Studenti ed aver acquisito  la  relazione  tecnica
predisposta dalle strutture didattiche interessate;
      h)  -  esprimere  parere  sulle  contribuzioni  a  carico degli
studenti;
      i) - stabilire i criteri generali e le  modalita'  di  verifica
dell'attivita' del personale docente e ricercatore;
      l)  -  approvare,  sentito  il Consiglio di Amministrazione, il
regolamento di Istituto recante norme generali  sul  finanziamento  e
sull'organizzazione   delle  strutture  didattiche,  di  ricerca,  di
servizio;
      m) - approvare, su  proposta  delle  strutture  didattiche,  il
regolamento didattico d'Istituto;
      n) - approvare il regolamento degli studenti tenuto conto delle
indicazioni  avanzate  dal Consiglio degli Studenti e deliberare, per
la parte di sua competenza, sui regolamenti interni  approvati  dalle
strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
      o)   -   esprimere  parere  sul  regolamento  di  Istituto  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
      p) - deliberare sulla costituzione, modifica  o  disattivazione
di  strutture didattiche e scientifiche, previo parere vincolante del
Consiglio di Amministrazione sulla  fattibilita'  dell'iniziativa  in
ordine agli aspetti finanziari, organizzativi e di personale;
      q)  - esprimere parere sulle relazioni sull'attivita' didattica
e scientifica dell'I.U.N.;
      r) - determinare  i  criteri  per  l'attuazione  dei  programmi
nazionali e internazionali di cooperazione;
      s)  -  esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata
dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
    - 3) Il Senato Accademico e' costituito con Decreto  del  Rettore
ed e' composto da:
      a) - il Rettore;
      b) - i Presidi delle Facolta';
      c) - i Presidenti dei Consigli dei Corsi di Laurea;
      d) - gli studenti, in numero pari al 15% del numero complessivo
delle   componenti  di  cui  alle  precedenti  lettere  a),  b),  c),
arrotondato all'unita' superiore.
    Gli studenti partecipano alle adunanze del Senato Accademico  con
voto  deliberativo  sulle materie di competenza del Senato Accademico
concernenti la didattica e con voto consultivo sulle altre materie di
competenza del Senato stesso.
    - 4) Alle adunanze del Senato  Accademico  partecipano  con  voto
consultivo il Pro-Rettore ed il Direttore Amministrativo o in caso di
sua  assenza  e/o  impedimento  il Funzionario piu' alto in grado, il
quale esercita anche funzioni di Segretario.
                               Art. 9)
                  - Consiglio di Amministrazione -
    - 1) Il Consiglio di Amministrazione, sovrintende  alla  gestione
amministrativa,   finanziaria,   economico-patrimoniale  dell'I.U.N.,
nonche' a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte  salve
le  attribuzioni  affidate  espressamente ad altri organi e strutture
dalle leggi e dal presente statuto.  Le  deliberazioni  di  carattere
amministrativo,  patrimoniale,  economico  e finanziario in ordine ad
iniziative didattiche e di  ricerca  potenzialmente  incidenti  sulle
linee  di  sviluppo  dell'Istituto  non  possono  essere adottate dal
Consiglio di Amministrazione senza la previa acquisizione del  parere
del  Senato  Accademico,  nonche'  del  parere  del  Consiglio  degli
Studenti per quanto di sua competenza.
    - 2) Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:
      a) - approvare il bilancio di previsione;
      b) - approvare il rendiconto;
      c) - deliberare in ordine alle  risorse  destinate  ai  servizi
generali ed alle altre strutture dell'Ateneo;
      d)  -  deliberare la dotazione organica di personale tecnico ed
amministrativo dell'amministrazione centrale e delle altre  strutture
dell'I.U.N.;
      e) - attribuire e revocare le funzioni dirigenziali di cui agli
artt. 36 e 37;
      f)  -  deliberare in ordine alle opere ed alle forniture quando
la relativa competenza non sia attribuita ad altri;
      g) - deliberare su convenzioni con soggetti pubblici o privati;
      h) - approvare, sentito il Senato Accademico, il regolamento di
Istituto per l'amministrazione, la finanza e  la  contabilita'  ed  i
regolamenti per il personale tecnico-amministrativo;
      i)  -  approvare,  sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio
degli Studenti, i provvedimenti relativi alle contribuzioni a  carico
degli studenti;
      l)  -  approvare,  sentito il Senato Accademico, il regolamento
sulle  attivita'  di  ricerca,  consulenza   e   didattica   eseguite
dell'Istituto per conto terzi;
      m)  -  deliberare, in conformita' ai criteri previsti dall'art.
8, punto 2, lettera d), la  ripartizione  dei  finanziamenti  per  la
ricerca;
      n) - predisporre, in conformita' ai criteri formulati dal piano
pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'I.U.N. ed
approvare i relativi interventi attuativi;
      o)   -   deliberare,  per  la  parte  di  sua  competenza,  sui
regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche, di  ricerca
e di servizio;
      p)  -  esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
    - 3) Il Consiglio di Amministrazione e'  costituito  con  Decreto
del Rettore ed e' composto da:
      a) - il Rettore;
      b) - il Pro-Rettore;
      c) - il Direttore Amministrativo;
      d) - quattro professori di ruolo di prima fascia;
      e) - quattro professori di ruolo di seconda fascia;
      f) - due ricercatori;
      g) - due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
      h) - quattro rappresentanti degli studenti;
      i) - un membro designato dalla Regione Campania;
      l) - un membro designato dalla Provincia di Napoli;
      m) - un membro designato dal Comune di Napoli;
      n)  -  un  rappresentante dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Napoli, nonche' un numero massimo di tre
rappresentanti  degli  altri  soggetti   pubblici   o   privati   che
contribuiscono  al  bilancio  universitario con l'erogazione di fondi
non finalizzati per tutta la durata in carica del Consiglio e secondo
criteri fissati dallo stesso;
      o) - un membro designato dal Ministero dell'Universita' e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica;
      p) - il Direttore Generale delle entrate o un suo delegato,  in
rappresentanza del Ministero delle Finanze;
      q)  -  un  membro designato dal Ministero dei Trasporti e della
Navigazione.
    - 4) La mancata designazione di uno o piu' dei membri di cui alle
lettere i), l), m), n), o), p), q), non  inficia  la  costituzione  e
l'attivita' del Collegio.
    - 5) I membri di cui alle lettere i), l), m), n), o), p), q), del
comma 3 non possono essere docenti o dipendenti dell'I.U.N.
    -  6)  Il Consiglio di Amministrazione e' rinnovato ogni tre anni
accademici. I membri elettivi del Consiglio non possono svolgere piu'
di due mandati consecutivi.
    -  7)  La   compatibilita'   con   la   carica   di   Consigliere
d'Amministrazione  del  regime  prescelto  dai  candidati di cui alle
lettere d), e)  ed  f)  del  precedente  comma  3  e'  stabilito  con
riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
    -  8)  Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione
sono esercitate dal Direttore Amministrativo e in caso di assenza e/o
impedimento dal funzionario piu' alto in grado.
    -  9)  Le   modalita'   di   funzionamento   del   Consiglio   di
Amministrazione  sono  stabilite  da apposito regolamento approvato a
maggioranza assoluta dei componenti.
                              Art. 10)
                   - Il Consiglio degli Studenti -
    -   1)   Il   Consiglio   degli   Studenti  e'  l'organo  garante
dell'autonoma  partecipazione   degli   studenti   all'organizzazione
dell'Istituto.
    - 2) Spetta in particolare al Consiglio degli Studenti:
      a)  -  esprimere pareri sui programmi triennali di sviluppo per
quanto riguarda l'organizzazione  didattica  ed  i  servizi  per  gli
studenti;
      b)  -  esprimere  pareri  in  merito  al  regolamento didattico
d'Istituto;
      c) - esprimere pareri sulle proposte degli organi di governo in
materia di determinazione  di  contributi  e  tasse  a  carico  degli
studenti;
      d) - esprimere pareri e formulare proposte al Senato Accademico
relativamente   all'organizzazione  didattica,  compresa  l'eventuale
attivazione  di  indagini  di  verifica,  e   all'organizzazione   di
attivita' integrative e tutorie;
      e)  -  esprimere  pareri  e  formulare  proposte  su interventi
riguardanti l'attuazione del diritto allo studio;
      f) - proporre regole ed approvare i programmi esecutivi per  lo
svolgimento  di  attivita' autogestite dagli studenti di cui all'art.
52 del presente statuto;
      g) -  esprimere  il  proprio  parere  su  ogni  altra  proposta
riguardante in modo preminente l'interesse degli studenti;
      h)  -  avanzare  proposte  per  la formulazione del regolamento
degli studenti;
      i) - designare il rappresentante degli studenti  in  seno  alla
commissione di disciplina di cui all'art. 49;
      l)  -  esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata
dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
    - 3) I pareri di cui alle lettere a), b), c), d), e)  ed  f)  del
precedente  comma  sono obbligatori e si considerano acquisiti se non
adottati entro venti giorni dalla  trasmissione  al  Consiglio  degli
Studenti del testo della proposta.
    -  4)  Il  Consiglio  degli  Studenti  e'  nominato  con  Decreto
Rettorale, dura in carica due anni ed e' composto  da  cinque  membri
elettivi,   dei   quali   almeno   uno  per  ogni  Facolta'  presente
nell'I.U.N., eletti da tutti gli studenti, secondo criteri e  con  le
modalita'  stabilite  dal  regolamento  degli studenti, e dai quattro
membri di diritto, costituiti dai rappresentanti degli  studenti  nel
Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico.
    -  5)  Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari
allo svolgimento delle funzioni del Consiglio degli  Studenti,  nelle
forme stabilite da apposito regolamento.
                              Art. 11)
               - Il Collegio dei Revisori dei Conti -
    1.  Il  Collegio  dei Revisori dei Conti si compone di tre membri
effettivi e due supplenti scelti dal Consiglio di Amministrazione tra
Magistrati Amministrativi o Contabili,  Funzionari  della  Ragioneria
Generale  dello  Stato  e Funzionari del Ministero dell'Universita' e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nonche' tra esperti e liberi
professionisti inseriti nel Registro dei Revisori Contabili.
    2.  I  membri  effettivi  e  quelli  supplenti  sono nominati dal
Rettore, che designa anche il Presidente del Collegio.
    Essi restano in carica per un triennio.
    In caso di rinunzia o di cessazione di  un  membro  effettivo  il
Rettore provvede senza ritardo all'integrazione del Collegio. I nuovi
nominati scadono con quelli in carica.
    3.  I membri supplenti partecipano alle riunioni del Collegio dei
revisori dei Conti in sostituzione dei componenti effettivi assenti o
temporaneamente impediti.
                              Art. 12)
                      - Regolamento d'Ateneo -
    - 1) L'I.U.N. persegue la sua autonomia  attraverso  l'emanazione
del presente statuto e dei regolamenti ad esso strettamente connessi.
    -  2)  I  regolamenti  d'Ateneo  sono  deliberati  a  maggioranza
assoluta dal Senato Accademico e dal  Consiglio  di  Amministrazione,
secondo le rispettive competenze, ai sensi del presente statuto.
    -  3)  I regolamenti d'Ateneo, dopo la fase di controllo prevista
dall'art. 6 della legge 9 maggio  1989,  n.  168,  sono  emanati  con
Decreto  del  Rettore  ed  entrano  in  vigore il quindicesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Istituto, salvo che
non  sia  diversamente  disposto;  sono   altresi'   pubblicati   nel
Bollettino  Ufficiale  del Ministero dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica.
    - 4) Il regolamento generale  d'Ateneo,  che  contiene  tutte  le
norme  relative  all'organizzazione  dell'I.U.N.  e  le  modalita' di
elezione degli organi, e' deliberato dal Senato  Accademico,  sentito
il Consiglio di Amministrazione.
    -   5)   Il   regolamento  didattico  di  Ateneo  che  disciplina
l'ordinamento degli studi di tutti i corsi attivati,  di  laurea,  di
diploma,   di   scuola   diretta   a  fini  speciali,  di  scuola  di
specializzazione, di dottorato, di  perfezionamento  e  le  eventuali
altre attivita' formative, di cui all'art. 6, comma 2, della legge 19
novembre  1990,  n. 341, e' deliberato dal Senato Accademico, sentito
il   Consiglio   degli   Studenti.   L'efficacia    e'    subordinata
all'approvazione  ministeriale  di  cui  all'art.  11  della legge 19
novembre 1990, n. 341.
    - 6) Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e
la contabilita', che disciplina i criteri della gestione  finanziaria
e   contabile   dell'Istituto,   e'   deliberato   dal  Consiglio  di
Amministrazione,  sentito  il  Senato  Accademico,   il   regolamento
individua  anche  i  centri  autonomi di gestione e ne fissa le norme
relative.
    - 7) Il regolamento  degli  studenti  e'  deliberato  dal  Senato
Accademico sentito il Consiglio degli Studenti.
    -  8)  Il  regolamento  sulle  attivita'  di ricerca consulenza e
didattica eseguite dall'Istituto per conto terzi  e'  deliberato  dal
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
    -   9)   Sia   il   Senato   Accademico,   sia  il  Consiglio  di
Amministrazione,  per  gli  argomenti  di  loro  competenza,  possono
proporre ulteriori regolamenti e richiedere parere all'altro organo.
                              Art. 13)
                   - Regolamento delle strutture -
    -  1)  I  regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di
servizio  individuate  nel  titolo  successivo,  sono  approvati  dai
rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.
    -  2)  I  regolamenti  sono  emanati dal Rettore, previo esame da
parte del Senato  Accademico  e  del  Consiglio  di  Amministrazione,
secondo   le   rispettive  competenze;  essi  entrano  in  vigore  il
quindicesimo  giorno  successivo  alla  loro  pubblicazione  all'albo
dell'I.U.N., salvo che non sia diversamente disposto.
    -  3)  Entro  trenta  giorni dalla comunicazione, il Rettore, con
atto motivato e su conforme delibera  del  Senato  Accademico  e  del
Consiglio  di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, puo'
chiedere  alla  struttura  che  lo  abbia  adottato  il  riesame  del
regolamento.
    - 4) Il regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a
maggioranza  assoluta dei componenti, deve essere emanato entro dieci
giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni
adottate contrastino con norme di legge o dello statuto o  comportino
nuove  e  maggiori  spese  a  carico del bilancio universitario senza
indicazione della relativa copertura finanziaria.
                             TITOLO III
                        STRUTTURE DELL'I.U.N.
                              Art. 14)
                - Strutture didattiche e di ricerca -
    - 1) L'I.U.N. si articola in strutture didattiche e di ricerca  e
in strutture di servizio.
    -  2)  Le strutture didattiche sono le Facolta' che si articolano
in corsi di studio (corsi di laurea, corsi di diploma  universitario,
scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento).
    L'elenco   delle  Facolta',  dei  corsi  di  laurea,  di  diploma
universitario, delle  scuole  di  specializzazione  e  dei  corsi  di
perfezionamento,  e'  riportato nella tabella A) allegata al presente
statuto e nel regolamento didattico di Ateneo.
    - 3) Le strutture di ricerca sono i  dipartimenti  e  nell'ambito
delle   Facolta',   in   via   transitoria   fino   alla  definizione
dell'organizzazione dipartimentale dell'I.U.N. di  cui  all'art.  26,
gli  istituti.  L'elenco degli Istituti e' riportato nella tabella B)
allegata al presente Statuto e nel Regolamento Generale d'Ateneo.
    - 4) L'istituzione di nuovi dipartimenti e la  disattivazione  di
dipartimenti   e  istituti  avviene  con  Decreto  Rettorale,  previa
delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per
le parti di rispettiva competenza.
    -  5)  Il  numero  minimo  di  docenti  e  ricercatori   per   la
costituzione  e il mantenimento dei dipartimenti e' di nove unita' di
cui almeno due terzi professori di ruolo di prima e  seconda  fascia.
Per  i  dipartimenti  promossi  da  Facolta'  di nuova istituzione e'
possibile derogare dal numero minimo sopraindicato.
    - 6) E' vietata la costituzione di nuovi istituti.
                              Art. 15)
                            - Facolta' -
    - 1) Le Facolta' sono istituite secondo le disposizioni  vigenti;
il  regolamento  didattico  ne  riporta  l'elenco  con  i  rispettivi
regolamenti.
    - 2) Le Facolta' si articolano in corsi di studio secondo  quanto
previsto   dal   regolamento   didattico  di  Istituto.  Il  medesimo
regolamento, oltre a prevedere la possibilita' di delega ai  consigli
dei  corsi  di  studio,  stabilisce  quali  funzioni  debbano  essere
necessariamente esercitate dai Consigli di Facolta'.
    - 3) Spetta in particolare alle Facolta':
      a)  organizzare e coordinare l'attivita' didattica dei corsi di
studio e le attivita' culturali che ad esse afferiscono;
      b)  programmare  e  definire  l'utilizzazione   delle   risorse
didattiche sentiti i consigli dei corsi di laurea e di diploma e, per
la parte di loro competenza, dei dipartimenti interessati;
      c)  formulare  i  piani  pluriennali  di  sviluppo,  sentiti  i
consigli dei corsi di  studio  e  dei  dipartimenti  interessati,  ed
avanzare le relative richieste di posti;
      d)  provvedere  all'utilizzazione  dei posti di professore e di
ricercatore di ruolo loro assegnati, sentiti i consigli dei corsi  di
studio e dei dipartimenti interessati;
      e) assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e
sovraintendere al buon andamento delle attivita' didattiche, d'intesa
con  i  consigli  dei  corsi  di  studio  allo scopo, tra l'altro, di
attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;
      f) approvare  la  relazione  annuale  sull'attivita'  didattica
presentata dal Preside di Facolta', ai sensi del comma 2, lettera b),
del successivo art. 16;
      g) verificare il buon andamento delle attivita' didattiche;
      h)  coordinare  le  attivita' di tutorato volte ad orientare ed
assistere gli studenti secondo  le  norme  previste  dal  regolamento
didattico  di  Ateneo, qualora la Facolta' non sia articolata in piu'
corsi di studio;
      i)  deliberare,  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti  del
Consiglio,  il  regolamento  di  Facolta'  secondo  le  procedure del
presente Statuto;
      l) avanzare proposte ed  esprimere  parere  obbligatorio  sulle
modifiche del presente statuto ad esse relative;
      m)  avanzare  proposte  ed  esprimere  parere  obbligatorio sui
regolamenti previsti dal presente statuto ad esse relative;
      n) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio su quanto
previsto alle lettere a), e), m), ed n) dell'art. 8, comma 2, e  alla
lettera i) dell'art. 23, comma 2;
      o) approvare la relazione tecnica predisposta dal consiglio del
corso  di  laurea in merito alla ipotesi di determinazione del numero
massimo di iscrizioni ad un corso di laurea;
      p) esercitare ogni altra attribuzione che sia ad esse demandata
dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
                              Art. 16)
                       - Preside di Facolta' -
    - 1) Il Preside rappresenta la Facolta', convoca  e  presiede  il
Consiglio di Facolta', ove costituito, e ne attua le deliberazioni.
    - 2) Spetta in particolare al Preside:
      a) sovraintendere al regolare svolgimento di tutte le attivita'
didattiche  e organizzative che fanno capo alla Facolta', esercitando
ogni forma di controllo e vigilanza:
      b) presentare al Consiglio di Facolta' la relazione annuale  di
cui  all'art.  15, comma 3, sull'andamento delle attivita' didattiche
sulla base di quanto predisposto dai consigli dei corsi di studio;
      c)  partecipare alle sedute del Senato Accademico ed esercitare
ogni altra attribuzione demandatagli dall'ordinamento  universitario,
dello statuto e dai regolamenti.
    - 3) Il Preside viene eletto, a maggioranza assoluta dei votanti,
tra  i  professori  di  prima fascia, dal Consiglio di Facolta' ed e'
nominato con Decreto Rettorale; la compatibilita' con  la  carica  di
Preside  del  regime  d'impegno  prescelto dal candidato eletto viene
stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
    - 4) Il  Preside  dura  in  carica  tre  anni  accademici  ed  e'
rieleggibile.  La  carica  di  Preside e' incompatibile con quella di
Rettore.
    - 5) Il Preside puo' nominare tra i professori di ruolo di  prima
fascia  un  Vice-Preside, che, in caso di assenza e/o impedimento, lo
sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo  statuto
e dai regolamenti.
    Il  Preside  nomina  le  Commissioni  di  esami  di profitto e di
laurea.
                              Art. 17)
                      - Consiglio di Facolta' -
    - 1) Il Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo
e fuori ruolo della Facolta', da una rappresentanza  dei  ricercatori
universitari  e  assistenti di ruolo della Facolta' in numero pari ad
un quinto dei  professori  di  ruolo,  da  una  rappresentanza  degli
studenti  iscritti  in  numero  non inferiore a due e non superiore a
cinque.
    - 2) Il numero dei rappresentanti di cui sopra e le modalita'  di
elezione  e  di  partecipazione  sono  definiti  dai  regolamenti  di
Facolta', sulla base dei principi indicati dallo Statuto.
    - 3) I professori fuori  ruolo  concorrono  alla  formazione  del
numero legale solo se intervengono alle riunioni.
    - 4) Le chiamate, le destinazioni e le modalita' di copertura dei
posti  di  ruolo  e  le  altre  questioni  attinenti alle persone dei
docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori  sono  deliberate
dal  Consiglio  di  Facolta'  nella composizione limitata alla fascia
corrispondente e a quelle superiori.
                              Art. 18)
                   - Consigli di Corsi di Laurea -
    - 1) I Consigli di Corsi di Laurea sono costituiti dai professori
di ruolo e da coloro che svolgono insegnamenti ufficiali afferenti al
corso, da una rappresentanza dei ricercatori afferenti al corso  pari
ad  un  quinto  dei  professori di ruolo, da una rappresentanza degli
studenti iscritti e  del  personale  tecnico-amministrativo,  secondo
modalita' definite dal regolamento di Facolta'.
    -  2) Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea viene eletto
fra i professori di ruolo di  prima  fascia  che  ne  fanno  parte  a
maggioranza   assoluta   dei   votanti  in  prima  convocazione  e  a
maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il Presidente del
Consiglio di Corso di Laurea e' nominato  con  Decreto  del  Rettore,
dura in carica tre anni accademici.
    -  3)  I  Consigli  dei  Corsi  di  Laurea  hanno  il  compito di
provvedere all'organizzazione della didattica ed all'approvazione dei
piani di studio.
    -  4)  I  Consigli  dei Corsi di Laurea formulano proposte per la
copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre
attivita'  didattiche.  Essi  svolgono,  altresi',  tutti  gli  altri
compiti previsti dal regolamento di Facolta'.
    -  5)  I  Consigli  dei  Corsi  di  Laurea  possono  formulare al
Consiglio di  Facolta'  proposte  in  ordine  ai  piani  di  sviluppo
dell'Istituto, anche con riguardo alle richieste di personale docente
e ricercatore.
    I  professori  di  ruolo  ed  i  ricercatori, nel caso che i loro
insegnamenti afferiscano a piu' corsi di laurea, devono optare per il
Consiglio al quale desiderano  partecipare  quale  membro  effettivo.
Possono,  in  ogni  caso  intervenire  ad  altro  Consiglio  con voto
consultivo.
                              Art. 19)
          - Consiglio dei Corsi di Diploma Universitario -
    I Consigli dei Corsi di diploma potranno  essere  previsti  dalle
Facolta' nel proprio Regolamento.
                              Art. 20)
                   - Scuole di Specializzazione -
    -  1)  L'attivita'  di  specializzazione  e'  compito primario ed
esclusivo delle Facolta'.
    - 2) Le modalita'  per  l'istruzione  e  il  funzionamento  delle
Scuole  di  Specializzazione sono contenute, per quanto non stabilito
dalla legge, nel regolamento didattico dell'Ateneo.
    - 3) Le Scuole di Specializzazione sono istituite, in conformita'
alle disposizioni legislative  e  comunitarie  vigenti,  su  proposta
delle  Facolta'  o  dei  Dipartimenti  interessati  con  Decreto  del
Rettore, in conformita' al piano pluriennale di sviluppo dell'I.U.N.,
su  delibera  del  Senato  Accademico,  sentito   il   Consiglio   di
Amministrazione e svolgono la loro attivita' con autonomia didattica,
nei  limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al
presente statuto.
    -  4)  La  programmazione  annuale  viene  approvata  dal  Senato
Accademico,  per quanto concerne gli aspetti didattici, mentre spetta
alle Facolta' cui afferiscono le Scuole di Specializzazione  regolare
i restanti aspetti organizzativi e contabili.
    - 5) Organo della Scuola di Specializzazione e' il Direttore.
    -  6)  Il Direttore ha la responsabilita' del funzionamento della
Scuola, e' eletto dal Consiglio di Facolta' fra i professori di ruolo
che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici.
    - 7) Il Direttore della Scuola propone al Consiglio  di  Facolta'
il conferimento degli incarichi di insegnamento.
                              Art. 21)
              - Corsi di perfezionamento post-laurea -
    -  1) Le modalita' per l'istituzione e il funzionamento dei corsi
di  perfezionamento  post-laurea  sono  contenute,  per  quanto   non
stabilito dalla legge, nel regolamento didattico d'Istituto.
    -  2)  I  corsi di perfezionamento post-laurea sono istituiti, in
conformita' alle  disposizioni  legislative  italiane  e  comunitarie
vigenti,  su  proposta  della  Facolta',  dei  Dipartimenti  o  di un
docente, con Decreto del Rettore, su delibera del Senato  Accademico,
sentito il Consiglio di Amministrazione, e svolgono la loro attivita'
con autonomia didattica nei limiti della legislazione vigente e delle
disposizioni di cui al presente statuto.
    -   3)   Il   Direttore   del  Corso  di  perfezionamento  ha  la
responsabilita' del funzionamento  del  Corso  ed  e'  designato  dal
Senato Accademico fra i professori di ruolo.
                              Art. 22)
                      - Dottorati di ricerca -
    -  1)  L'I.U.N.  istituisce  ed organizza i corsi di dottorato di
ricerca e provvede a  disciplinare  il  funzionamento,  nel  rispetto
della normativa vigente, con il regolamento didattico di Ateneo.
                              Art. 23)
                          - Dipartimenti -
    -  1)  I  Dipartimenti sono strutture organizzative di uno o piu'
settori  di  ricerca  omogenei  per  fini  o  per  metodi,  ad   essi
afferiscono,  a  domanda,  i  professori di ruolo e i ricercatori dei
settori interessati.  Fanno  parte  del  Dipartimento  le  unita'  di
personale  tecnico  ed amministrativo ad esso assegnate dal Consiglio
di Amministrazione.
    - 2) Spetta in particolare al Dipartimento:
      a) promuovere e coordinare le attivita' di ricerca nel rispetto
dell'autonomia di ogni  singolo  docente  e  ricercatore  e  del  suo
diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove
non partecipi a programmi di ricerca comuni:
      b)   collaborare   con   le   Facolta'  e  i  corsi  di  studio
all'attivita' didattica mettendo a disposizione  le  proprie  risorse
umane e strumentali;
      c) promuovere e coordinare direttamente le attivita' didattiche
relative ai dottorati di ricerca;
      d)  formulare  le  richieste  dei  posti  di  ruolo  docente  e
ricercatore sulla base di  circostanziato  piano  di  sviluppo  della
ricerca   affinche'   le  Facolta'  le  coordinino  con  le  esigenze
didattiche;
      e) proporre alle Facolta' la destinazione dei posti di ruolo ai
settori disciplinari e redigere un  parere  articolato  su  candidati
alla copertura di posti di ruolo presso le Facolta';
      f)   esprimere,   nei   settori   di  loro  competenza,  pareri
sull'assegnazione dei compiti didattici da parte delle Facolta';
      g)  esprimere  parere  obbligatorio  su  quanto  previsto  alla
lettera 1) dell'art. 9, comma 2;
      h)  svolgere  attivita'  di  ricerca  e di consulenza in base a
contratti o convenzioni;
      i)  deliberare,  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti  del
Consiglio,  il  regolamento  di Dipartimento secondo le procedure del
Presente Statuto;
      l) avanzare richieste di  spazi,  di  personale  e  di  risorse
finanziarie  al Consiglio di Amministrazione che le valutera' tenendo
conto dell'attivita' di ricerca svolta e programmata e dei servizi di
supporto  alla   didattica,   nonche'   delle   risorse   disponibili
coerentemente con le linee di sviluppo approvate;
      m) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge.
                              Art. 24)
                     - Organi del Dipartimento -
    - 1) Sono organi del Dipartimento:
      a) il Consiglio;
      b) il Direttore;
      c) la Giunta.
    -  2)  Il  Consiglio e' composto da tutti i docenti e ricercatori
afferenti al Dipartimento, da almeno due rappresentanti del personale
tecnico-amministrativo  e  da  un  rappresentante  degli  iscritti  a
ciascun  dottorato  di  ricerca  afferente  al  Dipartimento nonche',
limitatamente    all'organizzazione     dell'attivita'     didattica,
all'impiego  dei  fondi  assegnati  dal  Consiglio di Amministrazione
appositamente per la didattica, da una rappresentanza degli  studenti
dei   corsi  di  laurea  e  dei  corsi  di  diploma  individuata  dal
regolamento di dipartimento. Il Segretario Amministrativo ne fa parte
di diritto, con voto consultivo e con le funzioni di Segretario.
    -  3)  Le  modalita'  di  funzionamento  del   Consiglio   e   di
designazione  delle  rappresentanze sono contenute nel regolamento di
dipartimento.
    - 4) Il Direttore e' eletto dal Consiglio  tra  i  professori  di
prima  fascia ed e' nominato con Decreto Rettorale; la compatibilita'
con la  carica  di  Direttore  del  regime  d'impegno  prescelto  dal
candidato  eletto  viene  stabilita  in riferimento alle disposizioni
legislative vigenti, cosi' come la compatibilita' con altre cariche e
la rieleggibilita'. Il Direttore dura in carica tre anni accademici.
    Le modalita' di elezione sono stabilite dal regolamento  generale
d'Istituto.
    - 5) Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede
il   Consiglio  e  la  Giunta  e  cura  l'esecuzione  dei  rispettivi
deliberati. Con la collaborazione della Giunta promuove le  attivita'
del   Dipartimento,   vigila   sull'osservanza   delle  leggi  e  dei
regolamenti; tiene i rapporti con  gli  organi  accademici,  esercita
ogni  altra  attribuzione  che  gli  sia demandata dalle leggi, dallo
Statuto e dai Regolamenti.
    - 6) Il Direttore designa tra i  professori  di  ruolo  un  Vice-
Direttore  che  lo  sostituisce  in  tutte le sue funzioni in caso di
impedimento e/o assenza. Il Vice-Direttore e'  nominato  con  Decreto
Rettorale.
    -  7) La Giunta, oltre a coadiuvare il Direttore, puo' esercitare
a titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto  dal
Consiglio  di  Dipartimento  in  conformita'  alle  norme del proprio
regolamento.
    - 8) La Giunta e' composta di norma da due  professori  ordinari,
un  professore  associato,  un  ricercatore  e  un rappresentante del
personale   tecnico-amministrativo,   eletti   come   stabilito   dal
regolamento.  Ne  fanno  parte  il  Direttore, che la presiede, ed il
Segretario Amministrativo, con voto  consultivo  e  con  funzioni  di
Segretario.
    -  9) La composizione della Giunta, la durata del suo mandato, le
modalita'  di  elezione  e  di  funzionamento   sono   definite   dal
regolamento di Dipartimento.
                              Art. 25)
                            - Istituti -
    -  1) Gli Istituti esistenti nell'I.U.N. svolgono, fino alla loro
trasformazione o disattivazione, attivita' didattica  e  di  ricerca,
secondo  quanto  previsto  dall'art.  88,  comma  1,  del Decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
                              Art. 26)
             - Organizzazione Dipartimentale d'Ateneo -
    - 1) Per garantire  le  possibilita'  di  sviluppo  culturale  di
specifici   settori   disciplinari   presenti   nell'I.U.N.   e   non
riconducibili ad altri per affinita' di metodi  e  fini  di  ricerca,
potra' esserne prevista l'aggregazione, come specifica sezione, ad un
Dipartimento  gia'  esistente  che  ne  curera' l'amministrazione. In
altri casi, ove il numero dei docenti coinvolti sia pari o  superiore
a  quello  previsto  all'art.  14, comma 5, potranno essere istituiti
Dipartimenti sulla base di aggregazioni non omogenee ed articolare in
piu' sezioni.
    -  2)  All'atto  di  disattivazione  degli  Istituti,  il  Senato
Accademico ed il  Consiglio  di  Amministrazione,  su  richiesta  del
Rettore,  procedono  a  destinare  le  relative  dotazioni di mezzi e
personale non docente alle strutture di ricerca istituite nelle  aree
disciplinari corrispondenti e/o connesse.
                              Art. 27)
              - Centri Interdipartimentali di Ricerca -
    -  1)  Per  attivita'  di  ricerca  di  rilevante impegno, che si
esplichino su progetti di durata pluriennale  e  che  coinvolgano  le
attivita' di piu' Dipartimenti, il Senato Accademico, su proposta dei
Dipartimenti  interessati,  sentito  il Consiglio di Amministrazione,
puo' deliberare la  costituzione  di  Centri  Interdipartimentali  di
Ricerca.
    -  2)  I Dipartimenti che propongono la costituzione di un Centro
Interdipartimentale di Ricerca debbono garantire le risorse minime di
personale, finanziarie e di spazio per l'avvio dell'attivita'.
    - 3)  Le  modalita'  per  l'istituzione,  l'organizzazione  e  il
funzionamento dei Centri Interdipartimentali di Ricerca sono definite
nel regolamento generale d'Istituto.
    -  4)  Le  norme del presente statuto relative ai Dipartimenti si
applicano, in quanto compatibili, anche ai Centri Interdipartimentali
di Ricerca.
                              Art. 28)
                       - Centri di Servizio -
    - 1)  Per  fornire  servizi  di  particolare  complessita'  e  di
interesse  generale e per razionalizzare il sistema bibliotecario, il
Consiglio   di   Amministrazione,   su   proposta   delle   strutture
interessate,  sentito  il Senato Accademico, puo' istituire Centri di
Servizio d'Ateneo e/o Interdipartimentali.
    - 2)  Le  modalita'  per  l'istituzione,  l'organizzazione  e  il
funzionamento  dei  Centri  sono  definite  dal  Regolamento Generale
d'Istituto.
    - 3) L'elenco dei centri di Servizio e' riportato  nella  tabella
allegata al presente statuto e nel regolamento generale d'Ateneo.
                              TITOLO IV
                       RAPPORTO CON L'ESTERNO
                              Art. 29)
                        - Criteri Generali -
    -  1)  L'I.U.N., in conformita' ai principi generali del presente
Statuto, considera come proprio compito lo sviluppo  delle  relazioni
con  le  altre  Universita'  ed  istituzioni  di cultura e di ricerca
nazionali  ed  internazionali,  e  favorisce  i   rapporti   con   le
istituzioni  pubbliche  e  private,  con  le imprese e le altre forze
produttive, in  quanto  strumenti  di  diffusione,  valorizzazione  e
verifica dei risultati della ricerca scientifica.
    -  2)  L'I.U.N.  partecipa, con il proprio personale e le proprie
strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con
enti ed imprese locali, nazionali ed internazionali. A tal fine  puo'
stipulare  apposite  convenzioni  che  possono  prevedere tra l'altro
l'istituzione di borse di studio diverse  da  quelle  previste  dalla
legge  30  novembre  1989,  n.  398. Le modalita' di partecipazione a
collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento.
    -  3) L'I.U.N. puo' utilizzare come docenti esterni specialisti e
professionisti  di  alta  qualificazione,  ai  quali   affidare   per
contratto   annuale   attivita'   didattiche   integrative   per  gli
insegnamenti  nei  corsi  di  laurea  o  insegnamenti  di   contenuto
prevalentemente  applicativo  tecnologico, previsti negli ordinamenti
didattici dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione
(in applicazione degli artt. 25 e 27 del Decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  dell'art.    12  della  legge  19
novembre  1990,  n.  341).  Le  modalita' di utilizzo ed i criteri di
selezione dei  docenti  esterni  sono  disciplinati  dal  regolamento
didattico di Istituto.
    -  4)  I  rapporti  esterni  dell'I.U.N.  sono  disciplinati  dal
regolamento  generale  d'Ateneo  il  quale,   tenendo   conto   della
necessita' che ogni iniziativa sia compatibile con le attivita' delle
strutture   coinvolte   e   con  la  peculiarita'  della  prestazione
universitaria, fissa anche  i  criteri  sulla  cui  base  i  predetti
rapporti  possano  essere  posti  in  essere, al fine di garantire la
massima trasparenza e conoscibilita'.
    - 5) L'I.U.N. puo' partecipare, con il  proprio  personale  e  le
proprie   strutture,   ad   attivita'  di  consulenza,  trasferimento
tecnologico e formazione professionale,  sia  di  primo  livello  che
avanzata  (anche con relative prestazioni d'opera), per conto di enti
pubblici  e   privati,   mediante   contratti   e   convenzioni.   Le
responsabilita'   del  personale  nella  conduzione  delle  attivita'
suddette e  la  definizione  della  ripartizione  dei  proventi  sono
disciplinate  dal  Regolamento  di  cui  all'art. 12, comma 8, e sono
menzionate nei protocolli di convenzione o nei contratti.
                              Art. 30)
                  - Collaborazioni Internazionali -
    -  1)   L'I.U.N.   favorisce   l'attuazione   di   programmi   di
collaborazione  con  organismi  internazionali,  in  particolare  con
l'Unione Europea, e la partecipazione ai  programmi  di  cooperazione
del Ministero degli Affari Esteri.
                              Art. 31)
          - Collaborazioni con Amministrazioni Pubbliche -
    -   1)   L'I.U.N.   puo'   concludere   accordi   con   le  altre
amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione  delle
attivita'  istituzionali  di  interesse comune, fermo restando quanto
specificatamente disposto in ordine alle attivita' di ricerca.
    - 2) L'Ateneo si impegna a collaborare con altre  amministrazioni
pubbliche,  in  particolare  con  la  Regione,  al  fine  di  rendere
effettiva l'attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo
studio, anche mediante la costituzione di apposite strutture.
    - 3) Gli  accordi  amministrativi,  conclusi  in  conformita'  ai
criteri  generali  precedentemente enunciati e disciplinati dall'art.
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono deliberati  dal  Consiglio
di Amministrazione.
                              Art. 32)
               - Partecipazione ad organismi privati -
    -  1)  L'I.U.N., a mezzo del centro di cui all'articolo seguente,
puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative  di  diritto
privato  per lo svolgimento di attivita' strumentali alla didattica e
alla ricerca o comunque utili per il conseguimento  dei  propri  fini
istituzionali.
    - 2) La partecipazione di cui al comma precedente, in conformita'
ai  criteri  generali di cui all'art. 33, e' deliberata dal Consiglio
di Amministrazione.
    - 3) La partecipazione dell'I.U.N. deve comunque  conformarsi  ai
seguenti principi:
      a)  livello universitario dell'attivita' svolta attestato da un
comitato scientifico;
      b) disponibilita' delle risorse  finanziarie  ed  organizzative
sufficienti;
      c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire
all'Istituto  per  finalita' istituzionali didattiche e scientifiche,
riservandone non meno del 10% al finanziamento della ricerca di base;
      d) espressa previsione  di  patti  parasociali  a  salvaguardia
dell'Istituto in occasione di aumenti di capitale;
      e)  limitazione  del  concorso  dell'I.U.N.,  nel  risparmio di
eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
      f) la quota parte  delle  risorse  annualmente  disponibili  in
conto  capitale  deve  essere contenuta nei limiti predeterminati dal
Consiglio di Amministrazione;
      g) la quota di partecipazione nelle singole societa'  non  puo'
superare il 50% del capitale.
    -  4)  La  partecipazione  dell'I.U.N. puo' essere costituita dal
comodato di beni,  mezzi  o  strutture,  nel  rispetto  dei  principi
enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolato e con oneri a carico
del comodatario.
    -  5)  La  licenza  a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni
caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve  essere  oggetto
di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione,
da  pubblicarsi  per estratto nel Bollettino Ufficiale dell'I.U.N. Il
corrispettivo della licenza onerosa  del  marchio,  che  puo'  essere
senz'altro  consentita  in  occasioni  di manifestazioni celebrative,
costituisce forma autonoma di autofinanziamento di  cui  all'art.  7,
comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168.
    -  6)  Degli organismi pubblici o privati cui l'I.U.N. partecipa,
cosi'  come  dei  rappresentanti  nominati,  e'  tenuto  completo  ed
aggiornato  elenco  a  cura del Direttore Amministrativo che ne rende
possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse.
                              Art. 33)
 - Altri centri per le collaborazioni con enti pubblici e privati -
    -  1)  Su  proposta  di  una  o  piu'  strutture   didattiche   o
scientifiche  con  interessi  culturali  complementari possono essere
costituiti, anche nelle forme associative di diritto privato e con le
modalita' di cui al precedente articolo, centri per la collaborazione
con enti pubblici e privati - che potranno anche entrare a far  parte
di  un parco scientifico e tecnologico - con il compito di promuovere
l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attivita' scientifica,
al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a  disposizione
degli  operatori  pubblici  e privati e di utilizzare attrezzature in
dotazione di questi ultimi a fini didattici e di ricerca.
    -  2)  I  centri  di  cui  al  precedente  comma  assicurano   la
collaborazione con l'esterno nelle seguenti forme:
      a)  progettazione  e coordinamento di programmi di formazione e
di aggiornamento;
      b)  ricerca  applicata  e diffusione di tecnologie e scambio di
conoscenze tecniche;
      c) prestazioni professionali agli enti associati e a terzi  nel
rispetto  dei  doveri  istituzionali,  della  legge  e  del  presente
statuto.
    - 3) Il bilancio dei centri  deve  documentare  l'equilibrio  tra
costi e ricavi.
                              Art. 34)
          - Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Ateneo -
    -  1)  L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il
brevetto per le invenzioni  realizzate  a  seguito  di  attivita'  di
ricerca  scientifica,  svolta  utilizzando comunque strutture e mezzi
finanziari forniti dall'I.U.N., e' regolata  in  via  generale  dalle
norme di legge vigenti.
    -  2)  In  particolare  il diritto a conseguire il copyright e il
brevetto spetta all'Istituto salvo  riconoscimento  agli  autori  del
diritto   morale   di  inventore.  All'autore  spetta,  tuttavia,  se
richiesto,   un   compenso   commisurato   all'importanza   economica
dell'invenzione.
    -  3)  I  contratti  e  le convenzioni per attivita' di ricerca o
consulenza svolte  per  terzi  devono  prevedere  l'attribuzione  dei
diritti  di  contitolarita' o di titolarita' degli eventuali brevetti
ovvero di sfruttamento dei  diritti  esclusivi  che  ne  scaturissero
(licenze di brevetto).
                              TITOLO V
                      UFFICI ED ORGANIZZAZIONE
                           AMMINISTRATIVA
                              Art. 35)
                  - Formazione e professionalita' -
    -  1)  L'I.U.N.  promuove la crescita professionale del personale
tecnico-amministrativo. A tal  fine  definisce  piani  pluriennali  e
programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale di
tutto  il  personale  tecnico-amministrativo, in attuazione dei quali
organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti, incontri,
corsi di preparazione, perfezionamento, conferenze e seminari.
                              Art. 36)
                    - Direttore Amministrativo -
    - 1) L'incarico di Direttore  Amministrativo  e'  attribuito,  su
proposta  del  Rettore,  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  ad  un
dirigente dello stesso Istituto o di altra sede Universitaria, ovvero
di   altra    amministrazione    pubblica,    previo    nulla    osta
dell'amministrazione  di  appartenenza.  L'incarico  ha  la durata di
quattro anni ed e' rinnovabile.
    - 2) La  revoca  dell'incarico  di  Direttore  Amministrativo  e'
disposta,  per  gravi  irregolarita'  nell'azione amministrativa, con
atto motivato del Consiglio di Amministrazione, previa  contestazione
all'interessato.
    -  3)  Il  Direttore  Amministrativo  e'  capo degli uffici e dei
servizi centrali di Ateneo ed esplica, anche in relazione agli  esiti
del  controllo  di  gestione, una generale attivita' di indirizzo, di
direzione  e  controllo  nei   confronti   del   personale   tecnico-
amministrativo.  Gli  altri  dirigenti  collaborano  con il Direttore
Amministrativo  con  compiti  di  integrazione  funzionali   per   le
strutture operanti su ambiti connessi.
    -   4)   Il  Direttore  Amministrativo  presenta  annualmente  al
Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attivita' prevista.
    - 5) Il  Direttore  Amministrativo  esercita  tutte  le  funzioni
attribuitegli  dalla  Legge,  dallo  Statuto  e  dai  Regolamenti; in
particolare:
      a) cura l'attuazione dei  programmi  e  delle  direttive  degli
Organi  di  Governo dell'Ateneo, secondo le specifiche linee indicate
dagli stessi, individuando, se del caso, attivita' ed  interventi  da
affidare  ai  dirigenti  con  le  relative  risorse  e  le  opportune
indicazioni;
      b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;
      c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli  Organi
di  Governo dell'Ateneo, i poteri di spesa, adottando le procedure ed
i provvedimenti relativi alle fase di spesa, nel rispetto delle norme
amministrative-contabili  previste  dal  Regolamento   Generale   per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita' d'Istituto;
      d)  definisce  i  limiti  del  potere  di  spesa dei dirigenti,
dettando direttive sulle procedure e sui procedimenti;
      e) provvede, secondo le indicazioni di massima degli Organi  di
Governo   dell'Ateneo,  all'istituzione  e  all'organizzazione  degli
uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici,  definendone,
tra l'altro, gli orari di servizio e di apertura al pubblico;
      f)  procede,  in  base  ai contingenti definiti dagli Organi di
Governo dell'Ateneo, all'assegnazione, anche mediante mobilita',  del
personale  agli  uffici  e  alle  strutture  per  la  ricerca, per la
didattica  e  di  servizio;  in  particolare,  con  riferimento  alle
assegnazioni  mediante  mobilita' di personale tecnico alle strutture
per  la  ricerca,  la  didattica  e   di   servizio,   il   Direttore
Amministrativo assumera' i relativi provvedimenti tenendo debitamente
conto  delle  esigenze  prospettate  dai  responsabili delle predette
strutture;
      g) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
      h) indirizza, verifica  e  controlla  l'attivita'  degli  altri
dirigenti, con poteri sostituvi nei confronti degli stessi in caso di
inerzia o ritardo e responsabilita' della propria attivita';
      i)  nell'ambito  della  programmazione  generale e nel rispetto
delle indicazioni date dagli Organi di Governo dell'Ateneo,  procede,
nel  rispetto  della normativa vigente, al reclutamento del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario ed adotta  tutti  gli  atti  di
gestione dello stesso;
      l)  esercita  l'azione disciplinare nei confronti del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'Istituto;
      m) aggiudica gli appalti  per  forniture  di  beni,  servizi  e
lavori,  ad  esclusione  di  quelli  di  competenza  del Consiglio di
Amministrazione e delle strutture per la ricerca e per la didattica o
per cui sia prevista una scelta discrezionale di  ordine  tecnico  od
economico riservata agli Organi di Governo dell'Ateneo;
      n)   promuove   e   resiste,  su  pronuncia  del  Consiglio  di
Amministrazione, alle liti correlate con gli atti di  gestione  anche
del personale, poste in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti.
Nomina  procuratori  e  difensori, secondo le indicazioni fornite dal
Consiglio di Amministrazione e propone  eventuali  transazioni  delle
liti;
      o) chiede pareri agli Organi di altre Amministrazioni;
      p)  fornisce chiarimenti agli Organi di Controllo sugli atti di
sua competenza;
      q) fornisce pareri agli Organi di Governo dell'Ateneo;
      r) e' responsabile della realizzazione di programmi, attivita',
interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della
gestione amministrativa e finanziaria dell'I.U.N.
                              Art. 37)
                            - Dirigenti -
    - 1) Ai  singoli  settori  dell'Amministrazione  individuati  dal
Direttore  Amministrativo sentito il Consiglio di Amministrazione, e'
preposto un dirigente o un titolare di funzioni equiparate.
    I dirigenti hanno la responsabilita' della gestione del settore e
del risultato delle attivita' degli  uffici  cui  sono  preposti;  in
particolare:
      a)  organizzano,  d'intesa  con il Direttore Amministrativo, le
risorse a loro disposizione;
      b) esercitano poteri di spesa nei limiti fissati dal  Direttore
Amministrativo;
      c)  verificano  i  carichi  di  lavoro e la produttivita' degli
uffici;
      d) emettono gli atti costituenti manifestazione di conoscenza o
di giudizio quali attestazioni, certificazioni, relazioni;
      e)   emettono   gli   atti   esecutivi   di   deliberazioni   e
provvedimenti;
      f)  emanano  i  provvedimenti amministrativi di autorizzazione,
concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga  accertamenti  e
valutazioni  da  eseguire secondo criteri predeterminati dalla Legge,
dallo Statuto, dai Regolamenti o da  deliberazioni  degli  Organi  di
Ateneo.
                              Art. 38)
                      - Funzioni Dirigenziali -
    -  1)  Al  Direttore Amministrativo potra' essere riconosciuta la
qualifica di dirigente generale nel rispetto di quanto  previsto  dal
Regolamento  di  esecuzione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.
    - 2) Al Direttore Amministrativo ed ai Dirigenti e'  riconosciuta
un'indennita'   di   funzione  a  carico  del  bilancio  dell'I.U.N.,
annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione  in  ragione
delle  disponibilita'  finanziarie e con le modalita' di cui all'art.
24 del D.L. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.
    -  3)  In  sede  di  partecipazione  agli   organi   di   governo
dell'Ateneo,  il  Direttore  Amministrativo  o  chi lo sostituisce e'
tenuto ad esprimere e ad inserire  in  verbale  il  proprio  motivato
dissenso  nei  confronti delle proposte di deliberazione per le quali
ritenga sussistere un qualche profilo di illegittimita'.
                              Art. 39)
                         - Responsabilita' -
    -  1)  Dirigenti,  nell'ambito  dei  compiti  loro  attribuiti  o
delegati, operano in condizioni di autonomia e responsabilita'.  Sono
direttamente  responsabili  in termini di efficienza e di correttezza
amministrativa dei compiti loro affidati.
                              Art. 40)
 -Pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo-
    - 1) L'I.U.N., nell'ambito della sua autonomia, adotta la  pianta
organica  di  Ateneo del personale dirigente e tecnico-amministrativo
necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali con Decreto
del Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito  il
Senato Accademico.
    -  2) La pianta organica, redatta tenendo conto delle esigenze di
rinnovamento delle strutture organizzative dell'I.U.N. e  sulla  base
degli  effettivi carichi di lavoro, e' soggetta a revisione periodica
con scadenza almeno triennale secondo le modalita' indicate nel comma
1 del presente articolo.
    - 3) Il Consiglio di Amministrazione detta criteri  generali  per
l'attribuzione   dei   posti  all'amministrazione  centrale  ed  alle
strutture didattiche,  di  ricerca  e  di  servizio  nelle  quali  si
articola l'I.U.N.
    -  4)  Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle
attivita' istituzionali universitarie, e'  possibile  consentire  per
periodi   predeterminati   e   con  il  consenso  degli  interessati,
l'utilizzazione  del  proprio  personale  presso  altre   istituzioni
universitarie.   In   tal   caso   l'onere  finanziario  relativo  al
trattamento economico, ivi  compresi  gli  emolumenti  accessori,  di
spettanza  del  personale  dovra'  essere  sostenuto dall'Universita'
presso la quale il personale medesimo presta la sua opera.
                              Art. 41)
              - Accesso alle qualifiche di dirigente -
    - 1) L'accesso alle qualifiche di dirigente avviene per concorso,
per esami, indetto dall'I.U.N. o da piu' Atenei tra loro collegati, a
questo scopo, sulla base di appositi accordi.
    -  2) Al concorso, per esami, possono essere ammessi i dipendenti
di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1  dell'art.
28  del  D.L.  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni,
provenienti dall'ex carica direttiva, ovvero in possesso,  a  seguito
di  concorso,  per  esami  o  per  titoli  ed  esami,  di  qualifiche
funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi  e'  necessario
il  possesso  del diploma di laurea.  Possono essere altresi' ammessi
soggetti in  possesso  della  qualifica  di  dirigente  in  strutture
pubbliche  o  private, che siano muniti del prescritto titolo di stu-
dio. Le modalita' di svolgimento  dei  concorsi  per  l'accesso  alle
qualifiche dirigenziali saranno oggetto di specifico regolamento.
    -  3)  Il  concorso e' indetto con Decreto del Rettore pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
    - 4) Il bando indica il termine di presentazione delle domande di
ammissione, il numero dei posti da conferire, corrispondenti a quelli
vacanti ed a quelli di cui si prevede la vacanza, le materie  oggetto
delle prove d'esame e le modalita' di partecipazione.
    -  5) Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da
un colloquio.
    - 6) La prova scritta  consiste  nella  trattazione  di  un  tema
attinente  ai compiti d'istituto nonche' alle attivita' istituzionali
delle universita'  ed  alla  relativa  legislazione;  la  seconda  su
argomenti di Diritto Amministrativo.
    -  7)  Il  colloquio,  che  ha  per  oggetto  le  discipline piu'
direttamente connesse alle funzioni  ed  ai  compiti  d'istituto,  e'
finalizzato  all'accertamento  della  maturita' professionale nonche'
alla valutazione del possesso della necessaria attitudine a  svolgere
le funzioni dirigenziali.
    -  8)  La  Commissione  esaminatrice del concorso e' nominata con
Decreto del Rettore ed e' composta da un Magistrato,  Presidente,  da
un  Professore  Universitario  di ruolo in materie giuridiche e da un
Dirigente appartenente ai ruoli universitari.
                              Art. 42)
         Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi
               all'espletamento di compiti d'ufficio -
    - 1) Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del testo unico
approvato con Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,  l'I.U.N.  puo'
assumere  a  proprio  carico  le spese di difesa per l'assistenza dei
dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto  un  procedimento
di  responsabilita'  penale  e/o  civile  per  fatti  o atti compiuti
nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso, nello stabilire
le condizioni, le modalita' ed i limiti di tale onere, il regolamento
dovra' comunque prevedere l'obbligo da parte dell'Amministrazione  di
esigere  dal  dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso
questi sia stato condannato con sentenza  passata  in  giudicato  per
fatti commessi con dolo o colpa grave.
                              Art. 43)
                - Comitato per le pari opportunita' -
    -  Il Consiglio di Amministrazione nomina un comitato per le pari
opportunita' che opera  per  l'attuazione  nell'I.U.N.  dei  principi
fissati dalla vigente legislazione in materia.
                              Art. 44)
         - Attivita' culturali e ricreative del personale -
    -  L'I.U.N., in relazione alle proprie disponibilita' finanziarie
e di mezzi, concorre all'attivita' autogestita di  tutto  il  proprio
personale  nei  settori  della cultura, degli scambi culturali, dello
sport  e  del  tempo  libero,  salvo  che   non   ostino   specifiche
disposizioni che abbiano per destinatarie le Universita'.
                              Art. 45)
                      - Nuclei di Valutazione -
    -   1)   L'I.U.N.,   nell'ambito  dell'Amministrazione  Centrale,
istituisce Nuclei  di  Valutazione  con  il  compito  di  verificare,
mediante  valutazioni  comparative  dei  costi  e  dei rendimenti, la
corretta ed economica gestione delle risorse,  l'imparzialita'  e  il
buon   andamento   dell'azione   amministrativa   sia   degli  uffici
dell'Amministrazione  Centrale  sia   delle   strutture   didattiche,
scientifiche e di servizio.
    -  2)  A  tal  fine,  con  la partecipazione eventuale di esperti
esterni, l'ufficio di valutazione provvede, tra l'altro, a:
      a) formulare proposte in ordine all'articolazione dell'Istituto
in centri di  costo  e/o  rendimento  ed  alla  rilevazione  costante
dell'andamento operativo;
      b)  formulare proposte in ordine all'elaborazione di previsioni
economiche relative agli obiettivi che si pone l'Istituto;
      c) verificare costantemente l'andamento delle previsioni di cui
alla precedente lettera b).
    - 3) I Nuclei di Valutazione rispondono direttamente al  Rettore,
sono  costituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione e sono
rinnovati ogni tre anni. Il Regolamento di Istituto  detta  le  norme
del loro funzionamento e della loro composizione.
                              TITOLO VI
                     NORME FINALI E TRANSITORIE
                              Art. 46)
                       - Norme di attuazione -
    -  Le  norme di attuazione del presente Statuto sono demandate al
regolamento generale d'Ateneo e agli altri Regolamenti previsti dallo
Statuto che dovranno essere emanati entro  un  anno  dall'entrata  in
vigore dello stesso.
                              Art. 47)
                        - Cariche elettive -
    -  1)  Le  cariche di Rettore, di Preside di Facolta', Presidente
del Consiglio di Corso di Laurea, Presidente di Consiglio di Corso di
Diploma, Direttore di Dipartimento o  di  struttura  equiparata  sono
elettive.
    -  2) Nel caso in cui la carica elettiva sia incompatibile con il
regime di impegno a tempo definito, per essere eletti i professori di
ruolo ed i ricercatori devono aver optato per il regime a tempo pieno
od aver presentato anteriormente alla votazione una dichiarazione  di
opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.
    -  3)  In  caso  di indisponibilita' documentata di professori di
ruolo di prima fascia per la carica di Direttore di Dipartimento,  il
Rettore  potra' nominare, con proprio Decreto, su parere conforme del
Consiglio di Dipartimento, anche un professore di seconda fascia;  la
durata dell'incarico sara' annuale.
    -  4)  Nel  caso di indisponibilita' documentata di professori di
ruolo di prima fascia per la carica di  Presidente  di  Consiglio  di
Corso  di  Laurea  la  stessa  e'  assunta  ad interim dal Preside di
Facolta' per la durata di un anno.
    - 5) Tutte le cariche elettive relative ai  rappresentanti  degli
studenti hanno durata biennale.
                              Art. 48)
- Principi generali sul funzionamento degli Organi Collegiali -
    -  1)  Nel  computo  per  determinare la maggioranza non si tiene
conto di quanti abbiano  giustificato  la  propria  assenza.  Per  la
validita'   delle   adunanze  degli  Organi  Collegiali  e'  comunque
necessario che intervengano almeno otto componenti per  il  Consiglio
d'Amministrazione ed almeno cinque per il Senato Accademico.
    -  2)  Le  deliberazioni  sono  prese a maggioranza dei presenti,
salvo che per determinati argomenti non  sia  diversamente  disposto.
In caso di parita', prevale il voto del Presidente.
    -  3)  Nessuno dei partecipanti alle adunanze puo' prendere parte
al voto  sulle  questioni  che  lo  riguardano  personalmente  o  che
riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.
    - 4) I verbali delle adunanze degli Organi sono pubblici.
                              Art. 49)
                      - Funzioni disciplinari -
    -  1)  La  funzione  disciplinare  nei  confronti  degli studenti
iscritti ai  corsi  attivati  nell'I.U.N.  viene  esercitata  da  una
Commissione   costituita  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento
didattico d'Istituto presieduta dal Rettore o da un  suo  delegato  e
della quale fa parte anche un rappresentante degli studenti designato
dal Consiglio degli Studenti.
    - 2) La funzione disciplinare nei confronti del personale docente
e  ricercatore  viene  esercitata  in  conformita'  alla legislazione
vigente.
                              Art. 50)
                            - Allegati -
    - Le tabelle allegate  al  presente  Statuto,  nelle  quali  sono
riportati  gli  elenchi delle strutture didattiche, scientifiche e di
servizio, hanno valore di documento a carattere puramente ricognitivo
e non fanno parte integrante dello Statuto.
                              Art. 51)
  - Esecuzione dell'attivita' didattica del Rettore dei Presidi di
                             Facolta' -
    - 1) Il Rettore, compatibilmente con la legislazione  di  specie,
e'  esentato, a sua richiesta, dall'attivita' didattica per la durata
della sua carica.
    - 2) I  Presidi  di  Facolta'  e  i  Direttori  di  Dipartimento,
compatibilmente  con la normativa di specie, possono essere esentati,
su motivata richiesta, dall'attivita' didattica, per la durata  della
loro carica. L'esenzione e' concessa con Decreto del Rettore.
                              Art. 52)
         - Attivita' formative autogestite dagli studenti -
    L'I.U.N.  concorre  alle  attivita'  formative  autogestite dagli
studenti nei settori della cultura e del tempo  libero,  fatte  salve
quelle  disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia,
in attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma  1,  lettera  c),
della  legge  19  novembre  1990, n. 341, e nel rispetto dei principi
enunciati all'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n.  537.
                              Art. 53)
                   - Gestione impianti sportivi -
    -  1) Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 1977,
n. 394, e  dal  relativo  regolamento,  la  gestione  degli  impianti
sportivi  universitari  e  lo  svolgimento  delle  relative attivita'
vengono  affidati,  mediante  convenzione,  al  Centro  Universitario
Sportivo  sotto  il controllo del Comitato per lo Sport Universitario
dell'Istituto Universitario Navale.
    - 2) Il Comitato e' composto da:
      a) Il Rettore, o un suo delegato, che  assume  le  funzioni  di
presidente;
      b)  due  membri  designati  dagli  Enti  sportivi  universitari
legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita'  sportiva  degli
studenti su base nazionale;
      c)  due studenti eletti secondo le modalita' previste dall'art.
9  del  decreto-legge  1  ottobre  1973,  n.  580,  convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  30  novembre 1973, n. 766, e successive
modificazioni ed integrazioni;
      d) il Direttore Amministrativo, o un  suo  delegato,  anche  in
qualita' di Segretario.
    -  3)  Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i
fondi stanziati con le leggi 28 giugno 1977, n. 394, e 3 agosto 1985,
n. 429, ed i contributi studenteschi.
                              Art. 54)
                    - Assistenti e ricercatori -
    Tutte le volte in cui  il  presente  Statuto  fa  riferimento  ai
ricercatori,  tale riferimento deve intendersi esteso agli assistenti
ordinari del ruolo ad esaurimento.
                              Art. 55)
                     - Revisione dello Statuto -
    - 1)  La  revisione  dello  Statuto  puo'  avvenire  con  cadenza
biennale  su  proposta  del  Rettore  e/o  di  due  terzi  del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
    -  2)  Le  relative  deliberazioni  sono  adottate   dal   Senato
Accademico,  integrato  con  le  rappresentanze elettive presenti nel
Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei  componenti,
tranne   che   per   le  deliberazioni  relative  a  modifiche  della
composizione degli organi e dell'elettorato attivo e passivo di tutte
le cariche, che devono essere adottate con la maggioranza di almeno i
due terzi dei componenti.
                              Art. 56)
                        - Norme transitorie -
    - 1) Gli organi eletti, in carica alla data di entrata in  vigore
del  presente  statuto,  cessano  alla  scadenza  naturale  del  loro
mandato, cosi' come previsto dalla previgente normativa.
    - 2) Entro novanta giorni dall'entrata in vigore  dello  statuto,
con   Decreto   Rettorale   e'  disposta  l'integrazione  del  Senato
Accademico per la componente elettiva  e  sono  indette  le  relative
elezioni.  Entro  lo stesso termine sono altresi' indette le elezioni
del Consiglio degli Studenti.
    - 3) Ai fini  delle  elezioni  di  cui  al  comma  precedente,  i
regolamenti   saranno  approvati,  in  via  provvisoria,  dal  Senato
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in carica  su  proposta
del Rettore.
    -  4)  Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di
legge o da Decreti Rettorali conformi a  deliberazioni  degli  Organi
Governo  dell'Ateneo,  sino  all'entrata  in  vigore  dei regolamenti
previsti  dal  presente  Statuto,  continuano  ad  applicarsi,  nelle
materie  ad  esse demandate, le norme vigenti alla data di entrata in
vigore dello Statuto, in quanto con esso compatibili.
    Napoli, 2 maggio 1996
                                                  Il rettore: FERRARA