IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1991,  n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Vista  la  legge  31  dicembre  1991,  n.   433,   concernente   le
disposizioni  per  la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite
dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle  province  di  Siracusa,
Catania e Ragusa;
  Visto  l'art.  7  della  legge  29  dicembre  1988, n. 554, recante
disposizioni in materia di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato;
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici  2  luglio  1981,
concernente la normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli
edifici  danneggiati  dal  sisma nelle regioni Basilicata, Campania e
Puglia;
  Viste  le  ordinanze  del  Ministro  per  il  coordinamento   della
protezione civile n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26
marzo  1992  e  n.  2293/FPC  del  25  giugno  1992  e n. 2414 del 18
settembre 1995, concernente la disciplina citata in titolo;
  Considerato che, come segnalato dalle amministrazioni  interessate,
alcuni   aspetti   procedurali   non   hanno   efficace  applicazione
determinando   un    sostanziale    rallentamento    dell'opera    di
ricostruzione;
  Vista l'ordinanza n. 481 del 1 febbraio 1985, relativa a interventi
di   riattazione  e  ricostruzione  degli  immobili  danneggiati  dal
terremoto del 19-25  ottobre  1984  nel  comune  di  Zafferana  Etnea
(Catania);
 Vista  la  legge 26 febbraio 1996, n. 74, art. 11-ter di conversione
in legge con modificazioni del decreto-legge  29  dicembre  1995,  n.
560;
  Visto il decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, art. 2, comma 1;
  Considerato  che  pertanto in forza della citata legge n. 74 del 26
febbraio 1996, e del decreto-legge 25 marzo 1996, n.  162,  si  rende
necessaria  l'emissione di una ordinanza sostitutiva e comprensiva di
quelle precedentemente emanate in materia;
  Vista la relazione predisposta dal  Dipartimento  della  protezione
civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. La presente ordinanza conferma quelle precedentemente emesse per
la  materia  in  titolo: n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC
del 26 marzo 1992, n. 2293/FPC del 25 giugno 1992 e n.  2414  del  18
settembre  1995,  anche  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 11-ter
della legge 25 febbraio 1996, n. 74  e  dell'art.  2,  comma  1,  del
decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, con le modifiche e integrazioni,
di  cui  al successivo articolo fatti comunque salvi gli effetti gia'
prodotti dalle stesse.