Art. 2.
  1. Alla ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 come modificata e
integrata  dalle  successive  citate  in  premessa  sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche e integrazioni.
  2. L'art. 1 e' integrato nel seguente comma:
  "Agli interventi di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n.
433, per i progetti gia' presentati si applicano anche  nel  caso  di
eventuali  integrazioni  occorrenti  le  norme  di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 febbraio 1992".
  3. Il comma 3 dell'art. 6 e' abrogato.
  4. L'art. 8, comma 5, e' cosi' sostituito:
  "Il comune si sostituisce agli aventi diritto  ove  l'immobile  sia
colpito  da  ordinanza  di sgombero e vi sia l'inerzia da parte degli
aventi diritto: in tal caso l'intervento sara'  limitato  alle  opere
strettamente   necessarie   al  recupero  statico  ed  architettonico
dell'immobile ed il relativo  contributo  e'  pari  all'intera  spesa
necessaria  nei  limiti di quanto disposto al comma a) degli articoli
2, 3 e 4.
  5. L'art. 12, comma 3, e' cosi'  integrato:  "Al  segretario  della
commissione  e'  riconosciuto  lo  stesso trattamento economico degli
altri componenti della commissione".
  6. Il parere del rappresentante della commissione che non partecipa
a due sedute consecutive  in  cui  viene  esaminato  un  progetto  si
intende favorevolmente reso.
  7. All'art. 12, comma 8, dopo le parole "reso dalle commissioni" e'
introdotto l'inciso "sui progetti e sulle varianti agli stessi".
  8. All'art. 12 e' aggiunto il seguente comma:
  "Ove  nell'esaminare i progetti si ritenga necessaria la produzione
della documentazione,  di  cui  al  precedente  comma  10,  i  comuni
richiedono  agli  interessati,  a  cura  dell'ufficio che effettua la
preistruttoria, la presentazione degli atti  integrativi  che  dovra'
essere   effettuata,   riaprendosi  i  termini  gia'  fissati,  entro
centoventi giorni dalla richiesta a pena di decadenza dal diritto  al
contributo,  tale  disposizione  si  applica  anche  ai progetti gia'
esaminati e respinti esclusivamente per carenza di documentazione".
  9. L'art. 13, comma 4, lettera a), e'  integrato  con  la  seguente
frase:  "nonche'  la  compatibilita'  con  le  norme  di tutela degli
interessi storici, artistici, archeologici ove si  tratti  di  unita'
immobiliari ricadenti in zone vincolate".
  10.  All'art. 15, comma 5, dopo le parole "esecuzione e" aggiungere
"nel caso di nuova costruzione".
  11. All'art. 21 dopo le parole "di personale tecnico"  va  aggiunto
"anche  con  qualifica superiore al settimo livello" e dopo le parole
"di beni strumentali d'ufficio" va aggiunto  "strettamente  necessari
ad assolvere".
  12. All'art. 22 vanno aggiunti i seguenti commi:
  (Comma  10).  "Per  l'attivita'  dei  gruppi  di lavoro e' altresi'
autorizzato l'acquisto di  beni  strumentali  d'ufficio  strettamente
necessari  ai  compiti  da  svolgere, entro il limite massimo di lire
sessanta milioni comprensivi di IVA per  ciascun  ufficio  del  genio
civile  interessato,  con  oneri a carico dei fondi di cui al comma 1
dell'art.  1  della  legge  31  dicembre  1991,  n.  433, sulla quota
destinata al recupero del patrimonio privato".
   Roma, 9 maggio 1996
                                                  Il Presidente: DINI