Art. 2. 1. Alla ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 come modificata e integrata dalle successive citate in premessa sono apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni. 2. L'art. 1 e' integrato nel seguente comma: "Agli interventi di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, per i progetti gia' presentati si applicano anche nel caso di eventuali integrazioni occorrenti le norme di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 febbraio 1992". 3. Il comma 3 dell'art. 6 e' abrogato. 4. L'art. 8, comma 5, e' cosi' sostituito: "Il comune si sostituisce agli aventi diritto ove l'immobile sia colpito da ordinanza di sgombero e vi sia l'inerzia da parte degli aventi diritto: in tal caso l'intervento sara' limitato alle opere strettamente necessarie al recupero statico ed architettonico dell'immobile ed il relativo contributo e' pari all'intera spesa necessaria nei limiti di quanto disposto al comma a) degli articoli 2, 3 e 4. 5. L'art. 12, comma 3, e' cosi' integrato: "Al segretario della commissione e' riconosciuto lo stesso trattamento economico degli altri componenti della commissione". 6. Il parere del rappresentante della commissione che non partecipa a due sedute consecutive in cui viene esaminato un progetto si intende favorevolmente reso. 7. All'art. 12, comma 8, dopo le parole "reso dalle commissioni" e' introdotto l'inciso "sui progetti e sulle varianti agli stessi". 8. All'art. 12 e' aggiunto il seguente comma: "Ove nell'esaminare i progetti si ritenga necessaria la produzione della documentazione, di cui al precedente comma 10, i comuni richiedono agli interessati, a cura dell'ufficio che effettua la preistruttoria, la presentazione degli atti integrativi che dovra' essere effettuata, riaprendosi i termini gia' fissati, entro centoventi giorni dalla richiesta a pena di decadenza dal diritto al contributo, tale disposizione si applica anche ai progetti gia' esaminati e respinti esclusivamente per carenza di documentazione". 9. L'art. 13, comma 4, lettera a), e' integrato con la seguente frase: "nonche' la compatibilita' con le norme di tutela degli interessi storici, artistici, archeologici ove si tratti di unita' immobiliari ricadenti in zone vincolate". 10. All'art. 15, comma 5, dopo le parole "esecuzione e" aggiungere "nel caso di nuova costruzione". 11. All'art. 21 dopo le parole "di personale tecnico" va aggiunto "anche con qualifica superiore al settimo livello" e dopo le parole "di beni strumentali d'ufficio" va aggiunto "strettamente necessari ad assolvere". 12. All'art. 22 vanno aggiunti i seguenti commi: (Comma 10). "Per l'attivita' dei gruppi di lavoro e' altresi' autorizzato l'acquisto di beni strumentali d'ufficio strettamente necessari ai compiti da svolgere, entro il limite massimo di lire sessanta milioni comprensivi di IVA per ciascun ufficio del genio civile interessato, con oneri a carico dei fondi di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, sulla quota destinata al recupero del patrimonio privato". Roma, 9 maggio 1996 Il Presidente: DINI