ALLEGATO Art. 1. Comma 1. La "Fondazione Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania" - in appresso denominata Fondazione - e' un ente con piena capacita' di diritto pubblico e di diritto privato, ha autonomia statutaria e finanziaria, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro ed e' disciplinato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e dal presente statuto. (Omissis). Art. 2. (Omissis). La Fondazione opera attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento, anche pluriennali, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti interessati. Al fine di rendere piu' efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operativita', la Fondazione puo' limitare la propria attivita' transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o piu' settori o sottosettori, tra quelli previsti nello statuto, individuati nel regolamento che disciplina l'attivita' erogativa e la ripartizione dei fondi. Comma 3. Conformemente agli scopi originari della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, la Fondazione mantiene altresi' le finalita' di assistenza e tutela alle categorie sociali piu' deboli a .. (omissis). (Omissis). Comma 10. La Fondazione puo' realizzare gli scopi statutari anche mediante l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione nonche' la realizzazione di strutture stabili. Art. 3. (Omissis). Comma 3. Gli investimenti del patrimonio devono essere effettuati secondo il criterio della diversificazione del rischio. Comma 4. Le variazioni del patrimonio iniziale non comportano modifica del presente statuto. Art. 4. Comma 1. La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con: a) i proventi e le rendite del proprio patrimonio, dopo aver detratto le spese di funzionamento; b) .. (omissis); c) .. (omissis). Comma 2. La Fondazione destina un quindicesimo dei proventi netti di cui alla lettera a) del primo comma alla costituzione di fondi speciali .. (omissis). Comma 3. L'acquisto o la cessione, da parte della Fondazione, di azioni della societa' conferitaria, devono avvenire, salvo diversa autorizzazione del Ministro del tesoro, in conformita' con quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. Art. 6. (Omissis). Comma 2. I consiglieri devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento della Fondazione e che siano, di norma, nate o residenti o domiciliate nel territorio della Calabria e della Basilicata; essi durano in carica quattro anni dalla data della nomina e possono essere nuovamente nominati. (Omissis). Comma 5. Non possono ricoprire la carica di consigliere e se nominati decadono coloro che in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione, della societa' conferitaria e delle societa' o enti controllati dalla stessa societa' conferitaria o dalla Fondazione, nonche' il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti fino al secondo grado incluso. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione. (Omissis). Comma 7. Qualora l'ente cui spetta la nomina non vi provveda, entro il termine previsto dalla vigente disciplina della proroga degli organi amministrativi, il consigliere viene nominato dal consiglio di amministrazione per la durata di cui al secondo comma del presente articolo. Comma 8. La nomina non comporta rappresentanza nell'organo amministrativo della Fondazione degli enti dai quali proviene la nomina stessa ne' determina sui nominati alcun potere di indirizzo, vigilanza o controllo, revoca od obbligo di riferire. (Omissis). Comma 10. Il consiglio di amministrazione nomina il presidente e due vice presidenti nell'ambito dei propri componenti. I due vice presidenti sono di norma nati o residenti o domiciliati l'uno in Calabria e l'altro in Basilicata. Il presidente ed i due vice presidenti durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consiglieri. Art. 9. (Omissis). Comma 3. Sono di esclusiva competenza del consiglio e non possono essere delegate, oltre le materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti: la nomina del Presidente e dei vice presidenti, la nomina dei consiglieri e sindaci in caso di inerzia degli enti competenti, la nomina dei componenti del comitato tecnico e scientifico, nonche' la nomina del segretario generale e del vice segretario generale da effettuarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio; (omissis). la determinazione della misura e delle modalita' di erogazione dei compensi annui e delle medaglie di presenza spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonche' ai componenti del comitato tecnico e scientifico; l'adozione e la modifica del regolamento, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente, con la maggioranza di due terzi arrotondata alla unita' superiore dei componenti in carica; gli interventi di qualsiasi genere, durata ed importo, da realizzarsi nei settori individuati nel regolamento con i redditi derivanti dalle attivita' nelle quali e' investito il patrimonio; l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione e la realizzazione di strutture stabili, da deliberarsi con la maggioranza di due terzi arrotondata alla unita' superiore dei componenti in carica. Art. 10. (Omissis). Comma 7. Il presidente, almeno sessanta giorni prima della scadenza della carica dei singoli consiglieri, provvede a darne comunicazione all'ente cui spetta procedere alla nomina, indicando il settore, previamente individuato dal consiglio di amministrazione, nel quale il nominando deve aver maturato i requisiti di professionalita' e competenza. Art. 11. (Omissis). Comma 3. Qualora l'ente cui spetta la nomina non vi provveda, entro il termine previsto dalla vigente disciplina della proroga degli organi amministrativi, il sindaco e' nominato dal consiglio di amministrazione. Comma 4. I sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Ad essi si richiedono i requisiti di onorabilita' previsti dalla vigente normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza per gli esponenti di enti creditizi. (Omissis). Comma 6. In ogni caso i sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori, fatte salve le prescrizioni dettate dalla vigente disciplina della proroga degli organi amministrativi. (Omissis). Art. 12. Comma 1. Il consiglio di amministrazione nomina un comitato tecnico e scientifico. Comma 2. Il comitato tecnico e scientifico effettua la valutazione tecnica e scientifica dei progetti relativi ad interventi di qualsiasi genere, durata ed importo, da realizzarsi nei settori di attivita' con i redditi degli investimenti del patrimonio, e rilascia motivato parere. Il comitato tecnico e scientifico, inoltre, svolge un ruolo di consulenza sulle altre questioni ad esso soottoposte dal consiglio di amministrazione. Comma 3. Il comitato tecnico e scientifico e' composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti e dura in carica fino alla data fissata dal consiglio di amministrazione all'atto della nomina. Comma 4. I componenti devono possedere riscontrabili requisiti di onorabilita' e di indiscussa competenza maturata attraverso un'esperienza di almeno un quinquennio nell'esercizio di attivita' professionali o di insegnamento, attinenti ai settori. Comma 5. I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non possono far parte del comitato tecnico e scientifico. Comma 6. Il comitato tecnico e scientifico nomina nel proprio seno il presidente ed indica chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Comma 7. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale o da chi lo sostituisce a norma dell'art. 14. Comma 8. Le sedute sono convocate dal presidente del consiglio di amministrazione anche su richiesta del presidente del comitato tecnico e scientifico. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente del comitato tecnico e scientifico e dal segretario. Comma 9. Per la validita' delle sedute e delle deliberazioni e' richiesta la maggioranza dei componenti. Comma 10. Ai componenti del comitato tecnico e scientifico compete una medaglia di presenza oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio. La misura della medaglia di presenza e' determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale. Art. 12-bis. Per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale si applicano le disposizioni in materia di cumulo con altre cariche di cui all'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, se ed in quanto stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Art. 5. (Omissis). Comma 3. Il bilancio preventivo: costituisce lo strumento di programmazione e di indirizzo dell'attivita' della Fondazione; fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento ed a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalita' istituzionali. (Omissis). Comma 6. La relazione che accompagna il bilancio illustra l'andamento della gestione e la politica degli accantonamenti e degli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrita' economica del patrimonio della Fondazione. (Omissis). NORME TRANSITORIE Art. 1. Il vice presidente nominato con decreto del Ministro del tesoro n. 242287 del 12 marzo 1993, in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto, resta in carica presso la Fondazione fino alla scadenza del proprio mandato nonche', eventualmente, delle proroghe previste dalle norme vigenti. In deroga all'art. 6, primo comma dello statuto, il consiglio di amministrazione e' composto da sedici membri fino alla scadenza del mandato del vice presidente come sopra identificato. Art. 2. Le disposizioni dell'art. 6, secondo comma dello statuto avranno esecuzione a partire dalle nomine successive alla loro entrata in vigore.