ALLEGATO Art. 3. Scopi ed attivita' (Comma 1) - L'Ente, nella continuita' degli scopi della Cassa di risparmio originaria, richiamati all'art. 1, con riferimento a finalita' di interesse generale e di utilita' sociale, persegue fini con preminente riguardo ai settori della ricerca scientifica, della tutela dell'ambiente, della sanita', dell'istruzione, dell'arte e della cultura in particolare per la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio artistico e culturale del territorio di riferimento, operando attraverso la definizione di programmi e progetti di intervento, da realizzare direttamente, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, ovvero mediante convenzioni o accordi da stipularsi con i soggetti anzidetti, che siano particolarmente qualificati per la realizzazione di singoli programmi o progetti. L'Ente persegue altresi' scopi di assistenza, beneficenza, pubblica utilita' e tutela dei piu' deboli, con particolare attenzione al volontariato e ai giovani, e sopperisce inoltre alle esigenze di carattere economico, sociale e morale del territorio ove opera la Cassa. Gli scopi di cui sopra saranno perseguiti anche mediante erogazioni di beneficenza. L'Ente, al fine di rendere piu' efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operativita', puo' limitare la propria attivita' transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad alcuni settori o sottosettori, tra quelli previsti nel presente statuto, attraverso apposite delibere periodiche. (Omissis). (Comma 5) - L'Ente, ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni e integrazioni, amministra la partecipazione nella societa' conferitaria e nella societa' finanziaria, di seguito denominata anche holding, che detiene partecipazioni nella conferitaria stessa. (Omissis). Art. 4. Patrimonio (Comma 1) - Il patrimonio originario dell'Ente e' rappresentato dalle partecipazioni nella societa' conferitaria e nella holding di cui al quinto comma dell'art. 3, nonche' dai cespiti ed attivita' non attribuiti alla societa' conferitaria come risultante dalla delibera di conferimento assunta in data 4 maggio 1992. Esso di norma si incrementa per effetto di: a) accantonamenti a riserva di qualunque specie; b) liberalita' a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio; c) avanzi di gestione non destinati ad erogazione. (Comma 2) - L'Ente amministra il suo patrimonio con criteri di economicita' e per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali utilizza: proventi e rendite della gestione del patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti secondo quanto precisato nei successivi commi; eventuali liberalita' non destinate a patrimonio. (Comma 3) - L'Ente, fino a quando mantiene il controllo delle societa' di cui al quinto comma dell'art. 3, accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale delle societa' stesse, una quota dei dividendi delle partecipazioni nelle societa' suddette in misura non inferiore al 10 per cento. Tale riserva puo' essere investita esclusivamente in titoli emessi dalle medesime societa' e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. (Comma 4) - Una quota non inferiore a un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento alla riserva finalizzata alla sottoscrizione degli aumenti di capitale delle societa' di cui al quinto comma dell'art. 3, e' destinata in conformita' a quanto stabilito dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. (Comma 5) - Le entrate nette derivanti dalla cessione di azioni delle societa' di cui al quinto comma dell'art. 3 sono investite tenendo conto delle disposizioni normative eventualmente vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio dell'Ente. (Comma 6) - I proventi di natura straordinaria, ove non destinati a finalita' gestionali dell'Ente, sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento di cui all'art. 3. (Comma 7) - Nel perseguimento delle finalita' e degli scopi statutari l'Ente ha cura di mantenere l'integrita' economica del patrimonio. Art. 6. S o c i (Omissis). (Comma 3) - I soci debbono essere nominati fra persone, anche cittadini stranieri, con piena capacita' civile, di indiscussa probita' ed onorabilita', come previsto dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche, residenti o domiciliate nel territorio di prevalente attivita' della Cassa originaria, che siano rappresentative di categorie economiche, del mondo imprenditoriale, delle professioni, della cultura in ogni sua manifestazione e della societa' civile del suddetto territorio, tenendo conto altresi' della opportunita' di assicurare nel consiglio di amministrazione anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalita' e competenza nei settori di intervento di cui all'art. 3. (Comma 4) - Non possono essere nominati soci i dipendenti dell'Ente e delle societa' partecipate dall'Ente stesso oppure facenti parte del gruppo bancario Casse del Tirreno. Art. 10. Cause di decadenza e motivi di incompatibilita' (Omissis). (Comma 2) - Decadono da soci coloro che siano interdetti, inabilitati, che perdano per qualsiasi causa la piena capacita' civile, ovvero perdano i requisiti di onorabilita' previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche o che divengano dipendenti dell'Ente o di societa' partecipate dall'Ente stesso oppure facenti parte del gruppo bancario Casse del Tirreno. (Omissis). Art. 11. Assemblea dei soci (Comma 1) - L'assemblea dei soci delibera: a) sull'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo e delle relative relazioni del consiglio di amministrazione; b) sulla elezione dei consiglieri in conformita' con quanto previsto al successivo art. 19, previa determinazione del loro numero, e sulla loro eventuale revoca nonche' sull'azione di responsabilita' contro gli amministratori; c) sulla elezione dei componenti del collegio dei revisori, nonche' sull'eventuale azione di responsabilita' nei confronti dei componenti del collegio stesso; d) sull'elezione dei soci di sua spettanza, sulla esclusione del socio e sulla decadenza della qualita' di socio, nei casi non riservati alla competenza del consiglio di amministrazione; e) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione ovvero da almeno un quarto dei soci; f) sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento; g) sulla misura dell'indennita' di carica spettante ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori. (Comma 2) - L'assemblea esprime inoltre il parere sulle modifiche statutarie nonche' sull'adozione e sulle modifiche del regolamento per l'esercizio dell'attivita' istituzionale dell'Ente. Art. 13. Modalita' di convocazione dell'assemblea dei soci (Comma 1) - L'assemblea dei soci e' convocata dal presidente del consiglio di amministrazione con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, spedita a ciascun socio almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Con lo stesso avviso sara' indicata la data della seconda convocazione, che puo' avvenire anche nello stesso giorno fissato per la prima, ma almeno ad un'ora di distanza da quest'ultima. Art. 19. Consiglio di amministrazione (Comma 1) - Il consiglio di amministrazione e' composto da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 13, ivi compresi il presidente ed il vice presidente. (Comma 2) - I consiglieri vengono eletti, previa determinazione del loro numero, dall'assemblea fra i soci; durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili consecutivamente piu' di due volte. Alla elezione degli stessi si provvede di norma in occasione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio consuntivo. Ove l'assemblea abbia eletto un numero di membri superiore a 7, qualora uno o piu' di essi vengano per qualsiasi ragione a mancare, il consiglio restera' validamente costituito ed operante prima della sostituzione dei membri mancanti, purche' il numero dei consiglieri non diventi inferiore a quello minimo - di 7 - stabilito dal comma precedente. (Comma 3) - I consiglieri devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza, tenendo altresi' conto dell'opportunita' di assicurare la presenza di persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza nei settori di intervento di cui all'art. 3 e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche. (Comma 4) - Il presidente e il vice presidente vengono nominati dal Consiglio di amministrazione nell'ambito dei componenti del consiglio stesso. La durata delle cariche di presidente e vice presidente si intende collegata alla qualifica di consigliere. (Comma 5) - I consiglieri eletti dall'assemblea in sostituzione di coloro che vengono a mancare per qualsiasi causa restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori. Tale elezione in sostituzione non viene computata ai fini della rieleggibilita'. (Comma 6) - I consiglieri scaduti rimangono nell'ufficio fino all'entrata in carica dei loro successori e comunque non oltre i termini stabiliti dalla legge. (Comma 7) - Il consiglio di amministrazione dichiara la decadenza del consigliere che abbia perso i requisiti richiesti per la carica dal presente statuto o la qualita' di socio ai sensi dell'art. 10, ovvero che non sia intervenuto alle sedute, senza giustificato motivo, per piu' di tre volte consecutive. Il consigliere non puo' essere rieletto per un quadriennio dalla data di dichiarazione della decadenza. (Comma 8) - Alle adunanze del consiglio di amministrazione hanno facolta' di assistere, con diritto di parola ma non di voto, il presidente, il vice presidente e il direttore generale della societa' conferitaria di cui all'art. 1. Art. 21. Poteri del consiglio di amministrazione (Comma 1) - Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente che non siano espressamente riservati ad altri organi dalla legge o dal presente statuto. In particolare, il consiglio di amministrazione delibera in merito all'adozione e alle modifiche del regolamento per l'esercizio dell'attivita' istituzionale dell'Ente da sottoporre al parere dell'assemblea dei soci ai sensi del secondo comma dell'art. 11. (Comma 2) - Il consiglio di amministrazione puo' istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive anche a carattere permanente formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento dell'Ente, definendone i compiti, la durata, le modalita' di funzionamento nonche' gli eventuali compensi. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti il consiglio di amministrazione. Art. 26. Collegio dei revisori (Comma 1) - Presso l'Ente funziona un collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, con attribuzioni e modalita' analoghe a quelle stabilite dagli articoli 2401, 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile. (Comma 2) - I revisori sono eletti dall'assemblea fra i soci; almeno uno dei revisori effettivi deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Alla elezione degli stessi si provvede di norma in occasione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio consuntivo. (Comma 3) - Assume la carica di presidente del collegio il membro iscritto nel registro sopra richiamato; in caso di pluralita' di iscritti, il piu' anziano di carica e, a parita', il piu' anziano di eta'. (Comma 4) - I revisori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche. (Comma 5) - I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I revisori scaduti rimangono nell'ufficio fino all'entrata in carica dei loro successori e comunque non oltre i termini stabiliti dalla legge. (Comma 6) - Decade dalla carica il revisore che, senza giustificato motivo accertato dal collegio dei revisori, non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del collegio stesso ovvero perda i requisiti richiesti per la carica dal presente statuto o la qualita' di socio ai sensi dell'art. 10. Il revisore non puo' essere rieletto per un triennio dalla data di dichiarazione della decadenza. (Comma 7) - Al presidente del collegio dei revisori e ai singoli componenti, oltre al rimborso, anche nella misura forfettaria stabilita dal consiglio di amministrazione, delle spese sostenute in ragione del loro incarico, spetta una indennita' di carica nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci. Art. 27. Pluralita' di cariche e cumulo di compensi (Comma 1) - I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori, qualora non ricadano nelle incompatibilita' previste dalla legge o da altri provvedimenti normativi, possono ricoprire contemporaneamente fino a tre cariche amministrative o di controllo in societa' o enti controllati dall'Ente o dalla societa' conferitaria ovvero dalla holding; l'assunzione di tali cariche deve essere autorizzata dal consiglio di amministrazione. (Comma 2) I compensi relativi alle cariche ricoperte in societa' o enti di cui al comma precedente sono cumulabili con quelli previsti per gli amministratori ed i revisori dell'ente nel limite del doppio del compenso piu' alto previsto per le cariche da ciascuno ricoperte di cui al comma precedente; l'importo eccedente tale limite deve essere versato all'Ente. Non si tiene conto a tal fine delle medaglie di presenza. Art. 31. Disposizioni transitorie (Omissis). (Comma 3) - Il presidente, il vice presidente, i consiglieri ed i sindaci della Cassa di risparmio di Lucca conservano le rispettive cariche presso l'Ente, fino alla naturale scadenza del mandato svolto presso la stessa. Tali mandati devono essere computati ai fini della rieleggibilita' nelle cariche di cui all'art.19. Il direttore generale della Cassa di risparmio di Lucca continuera' a svolgere tale mansione nella societa' conferitaria. (Comma 4) - L'Ente conserva la situazione giuridica dell'originaria Cassa di risparmio di Lucca nell'ambito delle fondazioni: "Centro studi sull'arte Licia e Carlo L. Ragghianti" e "Giacomo Puccini". (Comma 5) - In deroga alle norme del presente statuto, il presidente e il vice presidente, rispettivamente nominati - per la durata di cinque anni - con decreto ministeriale del 13 gennaio 1993 e con decreto ministeriale del 25 febbraio 1993, restano ciascuno nella propria carica fino al 1998 e precisamente - al fine di uniformare la scadenza di entrambi con quella dei consiglieri che andranno a scadere nello stesso anno - fino alla scadenza del mandato dei consiglieri suddetti. (Comma 6) - Al fine di procedere alla elezione dei consiglieri e dei revisori in sede di approvazione del bilancio consuntivo, i consiglieri ed i revisori in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto restano in carica fino alla prima assemblea di approvazione del bilancio consuntivo successiva alla scadenza del loro mandato.