(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 3.
                         Scopi ed attivita'
  (Comma 1) - L'Ente, nella continuita' degli scopi  della  Cassa  di
risparmio  originaria,  richiamati  all'art.  1,  con  riferimento  a
finalita' di interesse generale e di utilita' sociale, persegue  fini
con  preminente  riguardo ai settori della ricerca scientifica, della
tutela dell'ambiente, della  sanita',  dell'istruzione,  dell'arte  e
della  cultura  in  particolare per la salvaguardia e lo sviluppo del
patrimonio artistico  e  culturale  del  territorio  di  riferimento,
operando  attraverso  la  definizione  di  programmi  e  progetti  di
intervento, da realizzare direttamente, anche in  collaborazione  con
altri  soggetti  pubblici  o  privati,  ovvero mediante convenzioni o
accordi  da  stipularsi  con  i   soggetti   anzidetti,   che   siano
particolarmente qualificati per la realizzazione di singoli programmi
o   progetti.   L'Ente   persegue   altresi'   scopi  di  assistenza,
beneficenza,  pubblica  utilita'  e  tutela  dei  piu'  deboli,   con
particolare  attenzione  al  volontariato  e ai giovani, e sopperisce
inoltre alle esigenze di carattere economico, sociale  e  morale  del
territorio  ove  opera  la  Cassa.  Gli  scopi  di  cui sopra saranno
perseguiti anche mediante erogazioni di beneficenza. L'Ente, al  fine
di rendere piu' efficace la propria azione e per sovvenire in maniera
organica  e programmata alle esigenze del territorio di operativita',
puo' limitare la propria attivita' transitoriamente, per  periodi  di
tempo definiti, ad alcuni settori o sottosettori, tra quelli previsti
nel presente statuto, attraverso apposite delibere periodiche.
   (Omissis).
   (Comma  5)  - L'Ente, ai sensi del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, e successive modificazioni e  integrazioni,  amministra
la  partecipazione  nella  societa'  conferitaria  e  nella  societa'
finanziaria,  di  seguito  denominata  anche  holding,  che   detiene
partecipazioni nella conferitaria stessa.
   (Omissis).
                               Art. 4.
                             Patrimonio
  (Comma  1)  -  Il  patrimonio originario dell'Ente e' rappresentato
dalle partecipazioni nella societa' conferitaria e nella  holding  di
cui al quinto comma dell'art. 3, nonche' dai cespiti ed attivita' non
attribuiti  alla societa' conferitaria come risultante dalla delibera
di conferimento assunta in data 4  maggio  1992.  Esso  di  norma  si
incrementa per effetto di:
     a) accantonamenti a riserva di qualunque specie;
     b)  liberalita'  a  qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio;
     c) avanzi di gestione non destinati ad erogazione.
   (Comma 2) - L'Ente amministra il suo  patrimonio  con  criteri  di
economicita'  e  per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali
utilizza:
    proventi e rendite della gestione  del  patrimonio,  detratte  le
spese  di funzionamento e gli accantonamenti secondo quanto precisato
nei successivi commi;
    eventuali liberalita' non destinate a patrimonio.
   (Comma  3)  -  L'Ente,  fino  a quando mantiene il controllo delle
societa' di cui al quinto comma dell'art. 3,  accantona  ad  apposita
riserva,  finalizzata  alla  sottoscrizione  di  eventuali aumenti di
capitale  delle  societa'  stesse,  una  quota  dei  dividendi  delle
partecipazioni  nelle societa' suddette in misura non inferiore al 10
per cento. Tale  riserva  puo'  essere  investita  esclusivamente  in
titoli  emessi  dalle  medesime  societa'  e/o  in  titoli di Stato o
garantiti dallo Stato.
   (Comma 4)  -  Una  quota  non  inferiore  a  un  quindicesimo  dei
proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento
alla   riserva  finalizzata  alla  sottoscrizione  degli  aumenti  di
capitale delle societa' di  cui  al  quinto  comma  dell'art.  3,  e'
destinata  in conformita' a quanto stabilito dall'art. 15 della legge
11 agosto 1991, n. 266.
   (Comma 5) - Le entrate nette derivanti dalla  cessione  di  azioni
delle  societa'  di  cui  al  quinto comma dell'art. 3 sono investite
tenendo conto delle  disposizioni  normative  eventualmente  vigenti,
secondo  criteri  di impiego atti a salvaguardare il valore economico
del patrimonio dell'Ente.
   (Comma 6) - I proventi di natura straordinaria, ove non  destinati
a  finalita' gestionali dell'Ente, sono utilizzati esclusivamente per
la  realizzazione  di  strutture  stabili  attinenti  ai  settori  di
intervento di cui all'art. 3.
   (Comma  7)  -  Nel  perseguimento  delle  finalita'  e degli scopi
statutari l'Ente ha cura  di  mantenere  l'integrita'  economica  del
patrimonio.
                               Art. 6.
                               S o c i
   (Omissis).
   (Comma  3)  -  I  soci  debbono essere nominati fra persone, anche
cittadini  stranieri,  con  piena  capacita'  civile,  di  indiscussa
probita' ed onorabilita', come previsto dalla vigente normativa per i
partecipanti  al  capitale  delle banche, residenti o domiciliate nel
territorio di prevalente attivita' della Cassa originaria, che  siano
rappresentative  di  categorie economiche, del mondo imprenditoriale,
delle professioni, della cultura in ogni sua manifestazione  e  della
societa' civile del suddetto territorio, tenendo conto altresi' della
opportunita'  di assicurare nel consiglio di amministrazione anche la
presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalita' e
competenza nei settori di intervento di cui all'art. 3.
   (Comma  4)  -  Non  possono  essere  nominati  soci  i  dipendenti
dell'Ente  e  delle  societa'  partecipate  dall'Ente  stesso  oppure
facenti parte del gruppo bancario Casse del Tirreno.
                              Art. 10.
           Cause di decadenza e motivi di incompatibilita'
   (Omissis).
   (Comma  2)  -  Decadono  da  soci  coloro  che  siano  interdetti,
inabilitati,  che  perdano  per  qualsiasi  causa  la piena capacita'
civile, ovvero perdano i requisiti  di  onorabilita'  previsti  dalla
vigente  normativa  per i partecipanti al capitale delle banche o che
divengano dipendenti dell'Ente o di  societa'  partecipate  dall'Ente
stesso oppure facenti parte del gruppo bancario Casse del Tirreno.
   (Omissis).
                              Art. 11.
                         Assemblea dei soci
   (Comma 1) - L'assemblea dei soci delibera:
     a)   sull'approvazione  del  bilancio  preventivo  e  di  quello
consuntivo   e   delle   relative   relazioni   del   consiglio    di
amministrazione;
     b)  sulla  elezione  dei  consiglieri  in conformita' con quanto
previsto al  successivo  art.  19,  previa  determinazione  del  loro
numero,   e  sulla  loro  eventuale  revoca  nonche'  sull'azione  di
responsabilita' contro gli amministratori;
     c) sulla elezione dei  componenti  del  collegio  dei  revisori,
nonche'  sull'eventuale  azione  di responsabilita' nei confronti dei
componenti del collegio stesso;
     d) sull'elezione dei soci di sua spettanza, sulla esclusione del
socio e sulla  decadenza  della  qualita'  di  socio,  nei  casi  non
riservati alla competenza del consiglio di amministrazione;
     e)   sulle   eventuali   proposte  formulate  dal  consiglio  di
amministrazione ovvero da almeno un quarto dei soci;
     f) sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
     g) sulla misura dell'indennita' di carica  spettante  ai  membri
del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.
   (Comma  2) - L'assemblea esprime inoltre il parere sulle modifiche
statutarie nonche' sull'adozione e sulle  modifiche  del  regolamento
per l'esercizio dell'attivita' istituzionale dell'Ente.
                              Art. 13.
          Modalita' di convocazione dell'assemblea dei soci
   (Comma  1)  - L'assemblea dei soci e' convocata dal presidente del
consiglio di  amministrazione  con  lettera  raccomandata  contenente
l'ordine  del  giorno,  spedita  a ciascun socio almeno cinque giorni
prima della data fissata per l'adunanza. Con lo stesso  avviso  sara'
indicata  la data della seconda convocazione, che puo' avvenire anche
nello stesso giorno fissato per la prima,  ma  almeno  ad  un'ora  di
distanza da quest'ultima.
                              Art. 19.
                    Consiglio di amministrazione
  (Comma  1)  -  Il  consiglio  di  amministrazione e' composto da un
numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 13, ivi compresi
il presidente ed il vice presidente.
   (Comma 2) - I consiglieri vengono  eletti,  previa  determinazione
del  loro numero, dall'assemblea fra i soci; durano in carica quattro
anni e non sono rieleggibili consecutivamente piu' di due volte. Alla
elezione  degli  stessi   si   provvede   di   norma   in   occasione
dell'assemblea  dei  soci chiamata a deliberare sull'approvazione del
bilancio consuntivo. Ove l'assemblea abbia eletto un numero di membri
superiore a 7, qualora uno o  piu'  di  essi  vengano  per  qualsiasi
ragione  a  mancare,  il consiglio restera' validamente costituito ed
operante prima della sostituzione dei  membri  mancanti,  purche'  il
numero dei consiglieri non diventi inferiore a quello minimo - di 7 -
stabilito dal comma precedente.
   (Comma  3) - I consiglieri devono essere scelti secondo criteri di
professionalita'    e    competenza,    tenendo    altresi'     conto
dell'opportunita'  di  assicurare  la presenza di persone che abbiano
maturato un'adeguata esperienza nei  settori  di  intervento  di  cui
all'art.  3 e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita'
previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle
banche.
   (Comma  4)  -  Il presidente e il vice presidente vengono nominati
dal Consiglio  di  amministrazione  nell'ambito  dei  componenti  del
consiglio  stesso.  La  durata  delle  cariche  di  presidente e vice
presidente si intende collegata alla qualifica di consigliere.
   (Comma 5) - I consiglieri eletti dall'assemblea in sostituzione di
coloro che vengono a mancare per qualsiasi causa  restano  in  carica
quanto  avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori. Tale elezione
in sostituzione non viene computata ai fini della rieleggibilita'.
   (Comma 6) - I  consiglieri  scaduti  rimangono  nell'ufficio  fino
all'entrata  in  carica  dei  loro  successori e comunque non oltre i
termini stabiliti dalla legge.
   (Comma 7) - Il consiglio di amministrazione dichiara la  decadenza
del  consigliere  che abbia perso i requisiti richiesti per la carica
dal presente statuto o la qualita' di socio ai  sensi  dell'art.  10,
ovvero  che  non  sia  intervenuto  alle  sedute,  senza giustificato
motivo, per piu' di tre volte consecutive. Il  consigliere  non  puo'
essere  rieletto per un quadriennio dalla data di dichiarazione della
decadenza.
   (Comma 8) - Alle adunanze del consiglio di  amministrazione  hanno
facolta'  di  assistere,  con  diritto  di  parola ma non di voto, il
presidente, il vice presidente e il direttore generale della societa'
conferitaria di cui all'art. 1.
                              Art. 21.
               Poteri del consiglio di amministrazione
  (Comma 1) - Il consiglio di amministrazione ha tutti i  poteri  per
l'amministrazione  ordinaria  e straordinaria dell'Ente che non siano
espressamente riservati ad altri organi dalla legge  o  dal  presente
statuto.  In particolare, il consiglio di amministrazione delibera in
merito all'adozione e alle modifiche del regolamento per  l'esercizio
dell'attivita'   istituzionale  dell'Ente  da  sottoporre  al  parere
dell'assemblea dei soci ai sensi del secondo comma dell'art. 11.
   (Comma  2)  -  Il  consiglio  di  amministrazione  puo'  istituire
commissioni  tecniche  e  scientifiche  consultive  anche a carattere
permanente formate da esperti,  scelti  fra  persone  particolarmente
competenti   nei  settori  di  intervento  dell'Ente,  definendone  i
compiti,  la  durata,  le  modalita'  di  funzionamento  nonche'  gli
eventuali  compensi.  Possono  essere  chiamati  a  far  parte  delle
commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti  il  consiglio
di amministrazione.
                              Art. 26.
                        Collegio dei revisori
  (Comma  1)  -  Presso  l'Ente  funziona  un  collegio dei revisori,
composto da tre membri effettivi e due supplenti, con attribuzioni  e
modalita'  analoghe  a  quelle  stabilite  dagli articoli 2401, 2403,
2404, 2405 e 2407 del codice civile.
   (Comma 2) - I revisori sono  eletti  dall'assemblea  fra  i  soci;
almeno  uno  dei revisori effettivi deve essere iscritto nel registro
dei revisori contabili. Alla elezione degli  stessi  si  provvede  di
norma  in  occasione  dell'assemblea  dei  soci chiamata a deliberare
sull'approvazione del bilancio consuntivo.
   (Comma  3) - Assume la carica di presidente del collegio il membro
iscritto nel registro sopra richiamato;  in  caso  di  pluralita'  di
iscritti,  il piu' anziano di carica e, a parita', il piu' anziano di
eta'.
   (Comma 4) - I revisori devono essere in possesso dei requisiti  di
onorabilita'  previsti  dalla vigente normativa per i partecipanti al
capitale delle banche.
   (Comma  5)  -  I  revisori  durano  in  carica  tre  anni  e  sono
rieleggibili.   I   revisori   scaduti  rimangono  nell'ufficio  fino
all'entrata in carica dei loro successori  e  comunque  non  oltre  i
termini stabiliti dalla legge.
   (Comma   6)   -   Decade  dalla  carica  il  revisore  che,  senza
giustificato  motivo  accertato  dal  collegio  dei   revisori,   non
partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del collegio stesso
ovvero perda i requisiti richiesti per la carica dal presente statuto
o  la  qualita'  di socio ai sensi dell'art. 10. Il revisore non puo'
essere rieletto per un triennio dalla  data  di  dichiarazione  della
decadenza.
   (Comma  7)  - Al presidente del collegio dei revisori e ai singoli
componenti,  oltre  al  rimborso,  anche  nella  misura   forfettaria
stabilita  dal consiglio di amministrazione, delle spese sostenute in
ragione del loro incarico, spetta  una  indennita'  di  carica  nella
misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci.
                              Art. 27.
              Pluralita' di cariche e cumulo di compensi
  (Comma  1)  -  I  componenti  il consiglio di amministrazione ed il
collegio dei revisori, qualora non  ricadano  nelle  incompatibilita'
previste  dalla  legge  o  da  altri provvedimenti normativi, possono
ricoprire contemporaneamente fino a tre cariche amministrative  o  di
controllo  in  societa' o enti controllati dall'Ente o dalla societa'
conferitaria ovvero dalla holding; l'assunzione di tali cariche  deve
essere autorizzata dal consiglio di amministrazione.
   (Comma 2) I compensi relativi alle cariche ricoperte in societa' o
enti  di  cui al comma precedente sono cumulabili con quelli previsti
per gli amministratori ed i revisori dell'ente nel limite del  doppio
del  compenso piu' alto previsto per le cariche da ciascuno ricoperte
di cui al comma precedente;  l'importo  eccedente  tale  limite  deve
essere versato all'Ente. Non si tiene conto a tal fine delle medaglie
di presenza.
                              Art. 31.
                      Disposizioni transitorie
   (Omissis).
   (Comma  3) - Il presidente, il vice presidente, i consiglieri ed i
sindaci della Cassa di risparmio di Lucca  conservano  le  rispettive
cariche presso l'Ente, fino alla naturale scadenza del mandato svolto
presso  la stessa. Tali mandati devono essere computati ai fini della
rieleggibilita'  nelle  cariche  di  cui  all'art.19.  Il   direttore
generale  della  Cassa  di  risparmio di Lucca continuera' a svolgere
tale mansione nella societa' conferitaria.
   (Comma   4)   -   L'Ente   conserva   la   situazione    giuridica
dell'originaria   Cassa  di  risparmio  di  Lucca  nell'ambito  delle
fondazioni: "Centro studi sull'arte Licia e Carlo  L.  Ragghianti"  e
"Giacomo Puccini".
   (Comma  5)  -  In  deroga  alle  norme  del  presente  statuto, il
presidente e il vice presidente, rispettivamente nominati  -  per  la
durata  di cinque anni - con decreto ministeriale del 13 gennaio 1993
e con decreto ministeriale del 25  febbraio  1993,  restano  ciascuno
nella  propria  carica  fino  al  1998  e  precisamente  - al fine di
uniformare la scadenza di entrambi con  quella  dei  consiglieri  che
andranno a scadere nello stesso anno - fino alla scadenza del mandato
dei consiglieri suddetti.
   (Comma  6)  - Al fine di procedere alla elezione dei consiglieri e
dei revisori in sede  di  approvazione  del  bilancio  consuntivo,  i
consiglieri  ed  i  revisori in carica alla data di entrata in vigore
delle modifiche al presente statuto restano in carica fino alla prima
assemblea di approvazione del  bilancio  consuntivo  successiva  alla
scadenza del loro mandato.