IL DIRETTORE GENERALE DEL LAVORO MARITTIMO E PORTUALE Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione; Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1979, con il quale, in considerazione della scarsa disponibilita' del personale con la qualifica di marconista, venne elevato a 35 anni il limite massimo per le iscrizioni in matricola; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1995, con il quale sono state delegate al direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione (soppresso Ministero della marina mercantile), le attribuzioni relative alle autorizzazioni previste dall'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione; Preso atto delle risultanze dell'indagine effettuata presso gli uffici periferici; Considerata la perdurante carenza di personale marittimo in possesso del certificato internazionale di radiotelegrafista; Considerata l'opportunita' di elevare il limite di eta' per l'immatricolazione di personale con la qualifica di marconista; Decreta: Art. 1. E' consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1a categoria con la qualifica di marconista, in deroga al limite di eta', di cui all'art. 119 del codice della navigazione, di coloro che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta' e risultino in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.