IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL LAVORO MARITTIMO E PORTUALE
  Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;
  Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1979,  con  il  quale,  in
considerazione  della  scarsa  disponibilita'  del  personale  con la
qualifica di marconista, venne elevato a 35 anni  il  limite  massimo
per le iscrizioni in matricola;
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 gennaio 1995, con il quale sono
state delegate al direttore generale del lavoro marittimo e  portuale
del  Ministero dei trasporti e della navigazione (soppresso Ministero
della   marina   mercantile),   le   attribuzioni    relative    alle
autorizzazioni  previste dall'art. 119, terzo comma, del codice della
navigazione;
  Preso atto delle risultanze  dell'indagine  effettuata  presso  gli
uffici periferici;
  Considerata   la  perdurante  carenza  di  personale  marittimo  in
possesso del certificato internazionale di radiotelegrafista;
  Considerata  l'opportunita'  di  elevare  il  limite  di  eta'  per
l'immatricolazione di personale con la qualifica di marconista;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  consentita  l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di
1a categoria con la qualifica di marconista, in deroga al  limite  di
eta', di cui all'art. 119 del codice della navigazione, di coloro che
non  abbiano  superato  il  quarantesimo  anno di eta' e risultino in
possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.