Art. 3. 1. Un'iniziativa si puo' ritenere conclusa quando il livello di realizzazione sia pari almeno al 70% della spesa ammessa. 2. Per l'ammodernamento dei pescherecci, l'iniziativa si puo' ritenere conclusa anche con un tasso di realizzazione inferiore, ove i lavori ammessi e non realizzati non incidano sulla funzionalita' dell'iniziativa; il livello di realizzazione non puo' comunque essere inferiore al 50%. In ogni caso la realizzazione deve essere conforme alle finalita' produttive per le quali il progetto e' stato ammesso a finanziamento.