Art. 3.
    1.  Un'iniziativa  si puo' ritenere conclusa quando il livello di
realizzazione sia pari almeno al 70% della spesa ammessa.
    2. Per l'ammodernamento dei  pescherecci,  l'iniziativa  si  puo'
ritenere  conclusa anche con un tasso di realizzazione inferiore, ove
i lavori ammessi e non realizzati non  incidano  sulla  funzionalita'
dell'iniziativa; il livello di realizzazione non puo' comunque essere
inferiore  al 50%. In ogni caso la realizzazione deve essere conforme
alle finalita' produttive per le quali il progetto e' stato ammesso a
finanziamento.