Art. 5.
    1.  Le  attrezzature  e gli impianti finanziati con il contributo
comunitario nell'ambito delle misure impianti a terra, acquacoltura e
attrezzature portuali non possono essere ceduti senza  autorizzazione
dell'Amministrazione, rispettivamente per sei o dieci anni dalla data
di acquisto o fine lavori.
    2.   Le  imbarcazioni  da  pesca  finanziate  con  il  contributo
comunitario nell'ambito delle misure ammodernamento e costruzione non
possono essere cedute fuori della Unione europea rispettivamente  per
5  anni dalla fine lavori per l'ammodernamento e 10 anni dall'entrata
in esercizio per la costruzione. Detto vincolo  e'  annotato  a  cura
degli uffici marittimi competenti sul R.N.M.G., a seguito di apposita
comunicazione   da   parte  del  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali; l'ufficio  marittimo  comunica  al  Ministero
delle   risorse   agricole,   alimentari   e   forestali   l'avvenuta
annotazione.
    3. Per le iniziative concernenti le societa' miste si applicano i
vincoli ed i  criteri  indicati  nel  regolamento  CE  n.  3699/93  -
allegato III, punto 1.2. lettera b).