Art. 5. 1. Le attrezzature e gli impianti finanziati con il contributo comunitario nell'ambito delle misure impianti a terra, acquacoltura e attrezzature portuali non possono essere ceduti senza autorizzazione dell'Amministrazione, rispettivamente per sei o dieci anni dalla data di acquisto o fine lavori. 2. Le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo comunitario nell'ambito delle misure ammodernamento e costruzione non possono essere cedute fuori della Unione europea rispettivamente per 5 anni dalla fine lavori per l'ammodernamento e 10 anni dall'entrata in esercizio per la costruzione. Detto vincolo e' annotato a cura degli uffici marittimi competenti sul R.N.M.G., a seguito di apposita comunicazione da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; l'ufficio marittimo comunica al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'avvenuta annotazione. 3. Per le iniziative concernenti le societa' miste si applicano i vincoli ed i criteri indicati nel regolamento CE n. 3699/93 - allegato III, punto 1.2. lettera b).