Art. 6.
    1.  Alla  domanda di pagamento presentata in duplice esemplare e'
allegata   la   modulistica   richiesta,    nonche'    i    documenti
giustificativi.
    2.  Il  contributo  e'  corrisposto  al  massimo  in due rate, ad
eccezione dell'ammodernamento che e' liquidato in una unica soluzione
e degli impianti di trasformazione che sono erogati in tre rate.
    3. Una domanda  di  pagamento  parziale  puo'  essere  presentata
soltanto  se  il livello di realizzazione e' pari almeno al 40% delle
spese ammissibili (30% nel caso degli impianti  di  trasformazione  e
commercializzazione).
    4.  L'Amministrazione  si  riserva,  in  sede di liquidazione del
contributo,  di  richiedere  ogni   altra   documentazione   ritenuta
necessaria.