Art. 6. 1. Alla domanda di pagamento presentata in duplice esemplare e' allegata la modulistica richiesta, nonche' i documenti giustificativi. 2. Il contributo e' corrisposto al massimo in due rate, ad eccezione dell'ammodernamento che e' liquidato in una unica soluzione e degli impianti di trasformazione che sono erogati in tre rate. 3. Una domanda di pagamento parziale puo' essere presentata soltanto se il livello di realizzazione e' pari almeno al 40% delle spese ammissibili (30% nel caso degli impianti di trasformazione e commercializzazione). 4. L'Amministrazione si riserva, in sede di liquidazione del contributo, di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria.