Art. 7.
    1.  Al fine di consentire la vigilanza tecnica sull'iniziativa ai
sensi dell'art. 16 della legge n. 41/82, modificata  dalla  legge  n.
165/92,  il  beneficiario  comunica  l'inizio  dei lavori all'ufficio
tecnico competente. A tale scopo l'inizio dei lavori e' comunicato:
      a) al R.I.Na. (Registro Italiano Navale) per  gli  investimenti
concernenti l'ammodernamento e la costruzione di motopescherecci;
      b)  all'Ufficio  Genio Civile OO.MM. o all'Ufficio Genio Civile
regionale o all'Ufficio Tecnico comunale competente per le iniziative
riguardanti  le  attrezzature  portuali,  le  barriere   artificiali,
l'acquacoltura e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti
ittici.