Art. 7. 1. Al fine di consentire la vigilanza tecnica sull'iniziativa ai sensi dell'art. 16 della legge n. 41/82, modificata dalla legge n. 165/92, il beneficiario comunica l'inizio dei lavori all'ufficio tecnico competente. A tale scopo l'inizio dei lavori e' comunicato: a) al R.I.Na. (Registro Italiano Navale) per gli investimenti concernenti l'ammodernamento e la costruzione di motopescherecci; b) all'Ufficio Genio Civile OO.MM. o all'Ufficio Genio Civile regionale o all'Ufficio Tecnico comunale competente per le iniziative riguardanti le attrezzature portuali, le barriere artificiali, l'acquacoltura e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.