Art. 8. 1. L'inizio dei lavori antecedente la data di ricevimento della domanda di finanziamento da parte dell'Amministrazione comporta la soppressione del contributo; a detti fini per la costruzione delle navi da pesca, si fa riferimento all'entrata in esercizio della nave. 2. I lavori devono essere completati entro il termine di tre anni dalla data di notifica del provvedimento di concessione. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 1996 Il direttore generale: AMBROSIO Registrato alla Corte dei conti, l'8 maggio 1996 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 122