Art. 8.
    1.  L'inizio  dei lavori antecedente la data di ricevimento della
domanda di finanziamento da parte  dell'Amministrazione  comporta  la
soppressione  del  contributo;  a detti fini per la costruzione delle
navi da pesca, si fa riferimento all'entrata in esercizio della nave.
    2. I lavori devono essere completati entro il termine di tre anni
dalla data di notifica del provvedimento di concessione.
    Il presente decreto e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione   ed  e'  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 aprile 1996
                                      Il direttore generale: AMBROSIO
Registrato alla Corte dei conti, l'8 maggio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 122