(all. 3 - art. 1)
                             ALLEGATO 3
                  PROROGHE, ADATTAMENTI, MODIFICHE
               CONDIZIONI GENERALI A TUTTI I PROGETTI
1)   E' possibile apportare variazioni al progetto prima e durante la
realizzazione dei lavori. Tuttavia, qualsiasi variazione  non  potra'
comportare  un aumento dell'aiuto comunitario e nazionale fissato nel
decreto di concessione del contributo; ogni variazione dovra'  essere
approvata  dall'Amministrazione  e deve essere introdotta prima della
scadenza del termine di esecuzione previsto  e  corredata  da  idonea
documentazione tecnica e amministrativa.
2)  L'Amministrazione puo' concedere proroghe per la fine dei lavori,
oltre  la scadenza fissata nel decreto di concessione del contributo,
su istanza del beneficiario. Potra' essere concessa una sola  proroga
fino  al  massimo  di 18 mesi. Le richieste di proroga del termine di
esecuzione di tali progetti devono essere presentate  tempestivamente
all'Amministrazione  e  comunque  prima che sia scaduto il periodo di
realizzazione previsto dal decreto di concessione  e  dalla  relativa
disposizione  regolamentare.  La richiesta stessa deve inoltre essere
adeguatamente  motivata   per   consentire   all'Amministrazione   di
valutarne  correttamente  le ragioni anche sotto il profilo della sua
rispondenza agli obiettivi programmatici.
3)  Casi particolari verranno di volta in volta esaminati  da  questa
Amministrazione  nel  rispetto  del  raggiungimento  degli obbiettivi
fissati nel reg. CE 2080/93.
                           ALLEGATO 3/3/CP
             COSTRUZIONE E ACQUISTO DI NUOVI PESCHERECCI
           ELENCO INDICATIVO DELLE MODIFICHE DI PROGETTI.
1.1. Cambiamento di beneficiario dovuto:
     - ad una successione  di  diritto,  in  seguito  a  decesso  del
beneficiario  iniziale  o  per cause di forza maggiore opportunamente
documentate;
1.2. Cambiamento del porto di pesca  menzionato  nella  decisione,  a
condizione  che  il nuovo porto d'immatricolazione sia situato in una
regione della stessa categoria di  quella  iniziale  secondo  le  due
categorie di regioni stabilite (reg. CEE n. 2080/93 ob.1 - ob 5/A).
1.3.  Sostituzione  della barca offerta in ritiro con un'altra avente
le stesse caratteristiche in termini di stazza e potenza del  motore.
La  nuova  barca  offerta  in  ritiro  deve  essere di proprieta' del
richiedente.
1.4. Cambiamenti interni relativi alla stiva, alle  sovrastrutture  o
agli  impianti  di refrigerazione, nonche' qualsiasi modifica tecnica
della nave che non alteri il TSL  totale  e  la  potenza  motore  del
peschereccio.
                              ALLEGATO
                               3/3/IT
                               3/3/PP
         IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE E ATTREZZATURE PORTUALI
                ADATTAMENTI E VARIAZIONI PROGETTUALI
    Nell'ambito  delle  spese  ammissibili, possono essere introdotti
adattamenti al progetto per importi fino ad un massimo del 10%  della
spesa    di    investimento    approvata,    mediante   comunicazione
all'Amministrazione  da  parte  del  beneficiario   corredata   dalla
relativa documentazione.
    Gli   adattamenti   e   varianti  eccedenti  il  predetto  limite
percentuale devono  essere  comunicati  all'Amministrazione  e  dalla
stessa  approvati  conformemente  a  quanto  stabilito nel decreto di
concessione del contributo.
                           ALLEGATO 3/3/AC
                 MODIFICHE E VARIANTI = ACQUACOLTURA
    Poiche' questa Amministrazione accorda il contributo  finanziario
ai   progetti   secondo   criteri  normativi,  tecnici,  economici  e
finanziari tutti i beneficiari  sono  tenuti  a  realizzare  il  loro
progetto conformemente al progetto presentato ed approvato.
    Per  ogni  variazione,  modifica  o  adattamento  da apportare al
progetto  originariamente  finanziato  deve  essere  presentata   una
richiesta preliminare di approvazione a questa Amministrazione e solo
dopo l'eventuale autorizzazione della stessa si potra' procedere alla
realizzazione dei lavori di variante.
    Le  variazioni  effettuate  senza autorizzazione e riscontrate in
sede  di  liquidazione  del   contributo   potranno   comportare   la
soppressione o la riduzione del contributo concesso.
    Eventuali casi di soppressione del contributo:
1)    cambiamento  totale  degli  azionisti  o  soci  della  societa'
beneficiaria o del beneficiario;
2)   modifica che entri in contraddizione  con  gli  obiettivi  della
politica  comune della pesca (programmi operativi, normativa vigente,
etc.)
3)  realizzazione di lavori non accordati.
                        BARRIERE ARTIFICIALI
                           ALLEGATO 3/3/BA
                  MODIFICHE E VARIANTI DEI PROGETTI
1.1. Modifiche che non  comportano  un  cambiamento  del  Decreto  di
concessione.
    Modifiche   degli  investimenti  che  consistono  in  cambiamenti
puramente tecnici che non incidono  sugli  obiettivi  perseguiti,  ad
esempio:
1.1.1.  Modifica  parziale  delle  dimensioni,  del tipo e del numero
degli elementi che costituiscono la scogliera.
1.1.2. Variazione  della  superficie  delimitata  dall'insieme  degli
elementi che costituiscono la scogliera.
1.1.3. Cambiamento dell'istituto scientifico associato.
1.2.      Modifiche  che  comportano  un  cambiamento  del Decreto di
concessione.
1.2.1. Cambiamento del nome e/o della ragione sociale della  societa'
beneficiaria   che   non  comporti  una  modifica  significativa  dei
beneficiari iniziali.
                 CASI DI SOPPRESSIONE DEL CONTRIBUTO
2.1. Cambiamento del beneficiario nei casi non contemplati  al  punto
1.2.1.
2.2. Cambiamento dell'ubicazione del progetto.
2.3.  Modifica  degli investimenti che renda il progetto non conforme
agli obiettivi previsti.
2.5. Richiesta di modifica di un progetto  che  ha  gia'  subito  una
modifica.
                           ALLEGATO 3/3/AP
                           AMMODERNAMENTO
I) SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DI UN CONTRIBUTO
    1) Il proprietario e armatore
    2) Il proprietario non armatore
    3)  L'Armatore  non  proprietario  non puo' presentare domanda di
contributo.
II) LIMITI DI INVESTIMENTO E SPESA
    I limiti di investimento massimi sono indicati  nell'allegato  IV
al  Reg.  CEE  3699/93  modificato  dal  Reg.  (CE) 1624/95. Non sono
previsti limiti  minimi  di  spesa.  Le  spese  realizzate  eccedenti
l'importo preventivato per ogni singolo lavoro possono essere consid-
erate  ammissibili  nei  limiti  del  5%, fermo restando che la spesa
massima in  riferimento  alla  quale  potra'  essere  corrisposto  il
contributo rimane quella complessiva ammessa per l'intero progetto di
ammodernamento.
III) MODIFICHE DEI PROGETTI
    Il beneficiario di un contributo puo' procedere alla modifica dei
lavori  preventivati  previa autorizzazione dell'Amministrazione.  Il
beneficiario dovra' presentare istanza di modifica con  l'indicazione
dei  lavori  ai  quali  intende  rinunciare  tra  quelli preventivati
inizialmente, allegando i preventivi dei  nuovi  lavori  che  intende
realizzare.   La   richiesta   di   modifica  deve  essere  motivata.
L'Amministrazione non autorizza modifiche dei lavori  che  comportino
una variazione superiore al 50% dell'importo preventivato e ammesso.
    Non  e'  consentito  destinare  eventuali risparmi, rispetto alla
spesa preventivata e ammessa, per l'acquisto  di  attrezzature  o  la
realizzazione di lavori non preventivati inizialmente.
IV) PROROGHE PER LA FINE DEI LAVORI
    L'amministrazione puo' concedere una sola proroga per la fine dei
lavori  su  istanza del beneficiario debitamente motivata nella quale
dovra'   essere   indicata   la   nuova   data   di   fine    lavori.
L'amministrazione non concedera' proroghe superiori a 18 mesi.
V) FINE LAVORI
    I  lavori di ammodernamento devono terminare entro tre anni dalla
data di notifica del provvedimento di concessione del contributo.
VI) VENDITA IMBARCAZIONE
    Dopo la  realizzazione  dei  lavori  non  e'  consentito  vendere
l'imbarcazione  al  di fuori della Comunita' per un periodo di 5 anni
dalla data di fine lavori.
VII) REVOCA DEL CONTRIBUTO
    La concessione del contributo e' revocata:
1)   per vendita dell'imbarcazione  nei  tre  anni  previsti  per  la
realizzazione  dei  lavori  e  durante la procedura di erogazione del
contributo;
2)      se   tutti   i   beneficiari   del    contributo    inoltrano
all'Amministrazione  dichiarazione di rinuncia alla realizzazione dei
lavori e al relativo contributo, con firma autenticata;
3)  mancata realizzazione entro i tre anni previsti;
4)  variazione in aumento delle TSL dell'imbarcazione o della potenza
del motore;
5)  nel caso in cui venga accertata  l'erogazione  di  contributi  da
parte dello Stato o altri Enti pubblici per la stessa iniziativa.
    Il  contributo  non  e'  revocato  solo  in  caso di passaggio di
proprieta' per successione di diritto.
VIII) RECUPERO DEL CONTRIBUTO
    Il   contributo   e'   recuperato   se   il   beneficiario  vende
l'imbarcazione in Paese fuori della Comunita' Europea  entro  6  anni
dalla data di fine lavori. Il contributo e' recuperato in proporzione
degli anni mancanti a tale termine.
IX) CLAUSOLA DEI 5 ANNI
    Il divieto di vendere l'imbarcazione in Paese non comunitario per
5  anni  dalla  data  di  fine  lavori  viene  annotata  dall'Ufficio
Marittimo di iscrizione dell'imbarcazione sui Registri NN.MM.  e  GG.
o  navi  maggiori.  L'Amministrazione  provvede  a dare notizia della
concessione e del  pagamento  del  contributo  all'Ufficio  Marittimo
competente  comunicando  importo erogato, data di pagamento e data di
fine lavori, numero di progetto.
    A seguito dell'annotazione sui Registri l'Ufficio Marittimo invia
all'Amministrazione  un   estratto   dei   registri   di   iscrizione
dell'unita' da cui risulti l'annotazione della clausola dei 5 anni.
X) FREQUENZA DEI PROGETTI
    Non  e'  consentito presentare ai sensi del reg. 2080/93 progetti
di ammodernamento per la medesima imbarcazione nei 5 anni  successivi
alla  data  di  fine  lavori,  a  meno  che  non  sussistano cause di
forzamaggiore. Allo stesso modo non e' consentito presentare  domande
di  ammodernamento  di  una  nuova imbarcazione, ad eccezione di casi
forza maggiore, nei  5  anni  successivi  alla  data  di  entrata  in
esercizio del peschereccio.
                           ALLEGATO 3/3/IS
             LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INIZIATIVE SPECIALI
    Il contributo concesso per ogni singolo anno di realizzazione dei
progetti  approvati  sara'  erogato  in  un massimo di tre rate delle
quali la prima, per quanto concerne la quota  parte  comunitaria,  si
sostanziera'   nel   50%   del  finanziamento  accordato,  mentre  il
cofinanziamento nazionale per  ciascuna  annualita'  sara',  a  norma
dell'articolo  9  comma  1  del  DPR  29 dicembre 1988, n. 568, cosi'
determinato:
a)  40% della quota a titolo di anticipo;
b)  50% in relazione agli stati di avanzamento dell'azione;
c)  10% a titolo di saldo a seguito del completamento dell'azione.
    In relazione a quanto  previsto  sub  punto  a)  si  precisa  che
l'anticipazione potra' essere corrisposta previo rilascio di adeguata
garanzia fideiussoria, cosi' come stabilito dall'articolo 56 della L.
6 febbraio 1996, n. 52.
    Con  cadenza  semestrale  i beneficiari dovranno far prevenire al
Ministero delle Risorse Agricole - Direzione Generale della  Pesca  -
delle relazioni aventi ad oggetto l'attivita' espletata relativamente
alle  iniziative  intraprese  nell'ambito del programma presentato ed
approvato.
    In particolare per la Misura 8 (credito)  le  relazioni  dovranno
evidenziare i seguenti aspetti:
a)    attestazione  bancaria  comprovante  l'avvenuto accredito delle
risorse assegnate;
b)    istruttorie  esperite  ed  entita'  delle  garanzie   accordate
modalita' di gestione dei fondi assegnati;
c)  convenzioni stipulate con gli istituti di credito.
    Per  quanto  concerne le misure 7 e 9 (promozione dei prodotti ed
assistenza  tecnica)  le  relazioni  dovranno  fornire   i   seguenti
elementi:
a)  descrizione dei progetti finanziati e loro stato di attuazione;
b)  rendiconto dei pagamenti effettuati;
c)    modalita'  di  gestione  dei  fondi  assegnati  con particolare
riferimento ai criteri  seguiti  ed  alle  procedure  adottate  nella
ripartizione degli stessi.
    Questa  Amministrazione  si riserva, inoltre, di richiedere copia
della documentazione giustificativa delle spese ammissibili sostenute
dai soggetti che hanno realizzato in concreto le azioni.