ALLEGATO 3 PROROGHE, ADATTAMENTI, MODIFICHE CONDIZIONI GENERALI A TUTTI I PROGETTI 1) E' possibile apportare variazioni al progetto prima e durante la realizzazione dei lavori. Tuttavia, qualsiasi variazione non potra' comportare un aumento dell'aiuto comunitario e nazionale fissato nel decreto di concessione del contributo; ogni variazione dovra' essere approvata dall'Amministrazione e deve essere introdotta prima della scadenza del termine di esecuzione previsto e corredata da idonea documentazione tecnica e amministrativa. 2) L'Amministrazione puo' concedere proroghe per la fine dei lavori, oltre la scadenza fissata nel decreto di concessione del contributo, su istanza del beneficiario. Potra' essere concessa una sola proroga fino al massimo di 18 mesi. Le richieste di proroga del termine di esecuzione di tali progetti devono essere presentate tempestivamente all'Amministrazione e comunque prima che sia scaduto il periodo di realizzazione previsto dal decreto di concessione e dalla relativa disposizione regolamentare. La richiesta stessa deve inoltre essere adeguatamente motivata per consentire all'Amministrazione di valutarne correttamente le ragioni anche sotto il profilo della sua rispondenza agli obiettivi programmatici. 3) Casi particolari verranno di volta in volta esaminati da questa Amministrazione nel rispetto del raggiungimento degli obbiettivi fissati nel reg. CE 2080/93. ALLEGATO 3/3/CP COSTRUZIONE E ACQUISTO DI NUOVI PESCHERECCI ELENCO INDICATIVO DELLE MODIFICHE DI PROGETTI. 1.1. Cambiamento di beneficiario dovuto: - ad una successione di diritto, in seguito a decesso del beneficiario iniziale o per cause di forza maggiore opportunamente documentate; 1.2. Cambiamento del porto di pesca menzionato nella decisione, a condizione che il nuovo porto d'immatricolazione sia situato in una regione della stessa categoria di quella iniziale secondo le due categorie di regioni stabilite (reg. CEE n. 2080/93 ob.1 - ob 5/A). 1.3. Sostituzione della barca offerta in ritiro con un'altra avente le stesse caratteristiche in termini di stazza e potenza del motore. La nuova barca offerta in ritiro deve essere di proprieta' del richiedente. 1.4. Cambiamenti interni relativi alla stiva, alle sovrastrutture o agli impianti di refrigerazione, nonche' qualsiasi modifica tecnica della nave che non alteri il TSL totale e la potenza motore del peschereccio. ALLEGATO 3/3/IT 3/3/PP IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE E ATTREZZATURE PORTUALI ADATTAMENTI E VARIAZIONI PROGETTUALI Nell'ambito delle spese ammissibili, possono essere introdotti adattamenti al progetto per importi fino ad un massimo del 10% della spesa di investimento approvata, mediante comunicazione all'Amministrazione da parte del beneficiario corredata dalla relativa documentazione. Gli adattamenti e varianti eccedenti il predetto limite percentuale devono essere comunicati all'Amministrazione e dalla stessa approvati conformemente a quanto stabilito nel decreto di concessione del contributo. ALLEGATO 3/3/AC MODIFICHE E VARIANTI = ACQUACOLTURA Poiche' questa Amministrazione accorda il contributo finanziario ai progetti secondo criteri normativi, tecnici, economici e finanziari tutti i beneficiari sono tenuti a realizzare il loro progetto conformemente al progetto presentato ed approvato. Per ogni variazione, modifica o adattamento da apportare al progetto originariamente finanziato deve essere presentata una richiesta preliminare di approvazione a questa Amministrazione e solo dopo l'eventuale autorizzazione della stessa si potra' procedere alla realizzazione dei lavori di variante. Le variazioni effettuate senza autorizzazione e riscontrate in sede di liquidazione del contributo potranno comportare la soppressione o la riduzione del contributo concesso. Eventuali casi di soppressione del contributo: 1) cambiamento totale degli azionisti o soci della societa' beneficiaria o del beneficiario; 2) modifica che entri in contraddizione con gli obiettivi della politica comune della pesca (programmi operativi, normativa vigente, etc.) 3) realizzazione di lavori non accordati. BARRIERE ARTIFICIALI ALLEGATO 3/3/BA MODIFICHE E VARIANTI DEI PROGETTI 1.1. Modifiche che non comportano un cambiamento del Decreto di concessione. Modifiche degli investimenti che consistono in cambiamenti puramente tecnici che non incidono sugli obiettivi perseguiti, ad esempio: 1.1.1. Modifica parziale delle dimensioni, del tipo e del numero degli elementi che costituiscono la scogliera. 1.1.2. Variazione della superficie delimitata dall'insieme degli elementi che costituiscono la scogliera. 1.1.3. Cambiamento dell'istituto scientifico associato. 1.2. Modifiche che comportano un cambiamento del Decreto di concessione. 1.2.1. Cambiamento del nome e/o della ragione sociale della societa' beneficiaria che non comporti una modifica significativa dei beneficiari iniziali. CASI DI SOPPRESSIONE DEL CONTRIBUTO 2.1. Cambiamento del beneficiario nei casi non contemplati al punto 1.2.1. 2.2. Cambiamento dell'ubicazione del progetto. 2.3. Modifica degli investimenti che renda il progetto non conforme agli obiettivi previsti. 2.5. Richiesta di modifica di un progetto che ha gia' subito una modifica. ALLEGATO 3/3/AP AMMODERNAMENTO I) SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DI UN CONTRIBUTO 1) Il proprietario e armatore 2) Il proprietario non armatore 3) L'Armatore non proprietario non puo' presentare domanda di contributo. II) LIMITI DI INVESTIMENTO E SPESA I limiti di investimento massimi sono indicati nell'allegato IV al Reg. CEE 3699/93 modificato dal Reg. (CE) 1624/95. Non sono previsti limiti minimi di spesa. Le spese realizzate eccedenti l'importo preventivato per ogni singolo lavoro possono essere consid- erate ammissibili nei limiti del 5%, fermo restando che la spesa massima in riferimento alla quale potra' essere corrisposto il contributo rimane quella complessiva ammessa per l'intero progetto di ammodernamento. III) MODIFICHE DEI PROGETTI Il beneficiario di un contributo puo' procedere alla modifica dei lavori preventivati previa autorizzazione dell'Amministrazione. Il beneficiario dovra' presentare istanza di modifica con l'indicazione dei lavori ai quali intende rinunciare tra quelli preventivati inizialmente, allegando i preventivi dei nuovi lavori che intende realizzare. La richiesta di modifica deve essere motivata. L'Amministrazione non autorizza modifiche dei lavori che comportino una variazione superiore al 50% dell'importo preventivato e ammesso. Non e' consentito destinare eventuali risparmi, rispetto alla spesa preventivata e ammessa, per l'acquisto di attrezzature o la realizzazione di lavori non preventivati inizialmente. IV) PROROGHE PER LA FINE DEI LAVORI L'amministrazione puo' concedere una sola proroga per la fine dei lavori su istanza del beneficiario debitamente motivata nella quale dovra' essere indicata la nuova data di fine lavori. L'amministrazione non concedera' proroghe superiori a 18 mesi. V) FINE LAVORI I lavori di ammodernamento devono terminare entro tre anni dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo. VI) VENDITA IMBARCAZIONE Dopo la realizzazione dei lavori non e' consentito vendere l'imbarcazione al di fuori della Comunita' per un periodo di 5 anni dalla data di fine lavori. VII) REVOCA DEL CONTRIBUTO La concessione del contributo e' revocata: 1) per vendita dell'imbarcazione nei tre anni previsti per la realizzazione dei lavori e durante la procedura di erogazione del contributo; 2) se tutti i beneficiari del contributo inoltrano all'Amministrazione dichiarazione di rinuncia alla realizzazione dei lavori e al relativo contributo, con firma autenticata; 3) mancata realizzazione entro i tre anni previsti; 4) variazione in aumento delle TSL dell'imbarcazione o della potenza del motore; 5) nel caso in cui venga accertata l'erogazione di contributi da parte dello Stato o altri Enti pubblici per la stessa iniziativa. Il contributo non e' revocato solo in caso di passaggio di proprieta' per successione di diritto. VIII) RECUPERO DEL CONTRIBUTO Il contributo e' recuperato se il beneficiario vende l'imbarcazione in Paese fuori della Comunita' Europea entro 6 anni dalla data di fine lavori. Il contributo e' recuperato in proporzione degli anni mancanti a tale termine. IX) CLAUSOLA DEI 5 ANNI Il divieto di vendere l'imbarcazione in Paese non comunitario per 5 anni dalla data di fine lavori viene annotata dall'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'imbarcazione sui Registri NN.MM. e GG. o navi maggiori. L'Amministrazione provvede a dare notizia della concessione e del pagamento del contributo all'Ufficio Marittimo competente comunicando importo erogato, data di pagamento e data di fine lavori, numero di progetto. A seguito dell'annotazione sui Registri l'Ufficio Marittimo invia all'Amministrazione un estratto dei registri di iscrizione dell'unita' da cui risulti l'annotazione della clausola dei 5 anni. X) FREQUENZA DEI PROGETTI Non e' consentito presentare ai sensi del reg. 2080/93 progetti di ammodernamento per la medesima imbarcazione nei 5 anni successivi alla data di fine lavori, a meno che non sussistano cause di forzamaggiore. Allo stesso modo non e' consentito presentare domande di ammodernamento di una nuova imbarcazione, ad eccezione di casi forza maggiore, nei 5 anni successivi alla data di entrata in esercizio del peschereccio. ALLEGATO 3/3/IS LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INIZIATIVE SPECIALI Il contributo concesso per ogni singolo anno di realizzazione dei progetti approvati sara' erogato in un massimo di tre rate delle quali la prima, per quanto concerne la quota parte comunitaria, si sostanziera' nel 50% del finanziamento accordato, mentre il cofinanziamento nazionale per ciascuna annualita' sara', a norma dell'articolo 9 comma 1 del DPR 29 dicembre 1988, n. 568, cosi' determinato: a) 40% della quota a titolo di anticipo; b) 50% in relazione agli stati di avanzamento dell'azione; c) 10% a titolo di saldo a seguito del completamento dell'azione. In relazione a quanto previsto sub punto a) si precisa che l'anticipazione potra' essere corrisposta previo rilascio di adeguata garanzia fideiussoria, cosi' come stabilito dall'articolo 56 della L. 6 febbraio 1996, n. 52. Con cadenza semestrale i beneficiari dovranno far prevenire al Ministero delle Risorse Agricole - Direzione Generale della Pesca - delle relazioni aventi ad oggetto l'attivita' espletata relativamente alle iniziative intraprese nell'ambito del programma presentato ed approvato. In particolare per la Misura 8 (credito) le relazioni dovranno evidenziare i seguenti aspetti: a) attestazione bancaria comprovante l'avvenuto accredito delle risorse assegnate; b) istruttorie esperite ed entita' delle garanzie accordate modalita' di gestione dei fondi assegnati; c) convenzioni stipulate con gli istituti di credito. Per quanto concerne le misure 7 e 9 (promozione dei prodotti ed assistenza tecnica) le relazioni dovranno fornire i seguenti elementi: a) descrizione dei progetti finanziati e loro stato di attuazione; b) rendiconto dei pagamenti effettuati; c) modalita' di gestione dei fondi assegnati con particolare riferimento ai criteri seguiti ed alle procedure adottate nella ripartizione degli stessi. Questa Amministrazione si riserva, inoltre, di richiedere copia della documentazione giustificativa delle spese ammissibili sostenute dai soggetti che hanno realizzato in concreto le azioni.