Art. 2. 1. La presente autorizzazione ha validita' fino all'emanazione delle disposizioni attuative delle direttive CEE 89/392, 91/368, 93/44 e potra' essere confermata previa apposita domanda di riconferma. 2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria puo' procedere alla verifica dello svolgimento delle procedure di certificazione svolte dalla societa' Phiap S.r.l. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche dell'organismo, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata. 3. Nei casi di particolare motivata gravita' si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 maggio 1996 Il direttore generale: AMMASSARI