Art. 2.
  1. La presente  autorizzazione  ha  validita'  fino  all'emanazione
delle  disposizioni  attuative  delle  direttive  CEE 89/392, 91/368,
93/44  e  potra'  essere  confermata  previa  apposita   domanda   di
riconferma.
  2.  Entro  il  periodo  di  validita' della presente autorizzazione
l'ispettorato tecnico del  Ministero  dell'industria  puo'  procedere
alla  verifica  dello  svolgimento  delle procedure di certificazione
svolte dalla societa' Phiap S.r.l.
  Nel  caso  di  accertata  inadeguatezza  delle  capacita'  tecniche
dell'organismo,  la presente autorizzazione viene sospesa con effetto
immediato  dandosi  luogo   al   controllo   di   tutta   l'attivita'
certificativa fino a quel momento effettuata.
  3. Nei casi di particolare motivata gravita' si procede alla revoca
della presente autorizzazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 maggio 1996
                                     Il direttore generale: AMMASSARI