Art. 2.
  Il  comma  4 dell'art. 14 del regolamento 7 maggio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  107  del  9
maggio 1996, e' sostituito dal seguente:
  "4.  Qualora  nel  corso  di  servizi  e  programmi di informazione
vengano trattate questioni specificamente  dibattute  nella  campagna
elettorale,  le  posizioni  rispettivamente assunte al riguardo dalle
diverse formazioni  politiche  impegnate  nella  competizione  devono
essere  rappresentate  in  modo  corretto e completo. Rimane salva la
liberta' di commento e di critica che, in una chiara distinzione  tra
l'informazione  e  l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto degli
anzidetti fondamentali principi.".