Art. 2. Il comma 4 dell'art. 14 del regolamento 7 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 9 maggio 1996, e' sostituito dal seguente: "4. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni specificamente dibattute nella campagna elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dalle diverse formazioni politiche impegnate nella competizione devono essere rappresentate in modo corretto e completo. Rimane salva la liberta' di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto degli anzidetti fondamentali principi.".