Art. 3. Il comma 1 dell'art. 17 del regolamento 7 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, italiana n. 107 del 9 maggio 1996, e sostituito dal seguente: "1. Le condizioni di parita' nell'accesso a spazi di propaganda debbono essere assicurate, con riguardo alle stesso collegio (o circoscrizione) elettorale, tra gli appartenenti alla stessa categoria di soggetti politici. La propaganda fatta da un candidato esclusivamente per la lista di appartenenza e non per la propria persona non e' considerata propaganda individuale dello stesso candidato e, fermo il rispetto del principio di parita' tra le liste rappresentate, non obbliga ad assicurare spazi di propaganda "individuale" agli altri candidati che si trovano in competizione personale con il primo. Non possono essere concessi spazi di propaganda individuale a singoli candidati ove non sia possibile assicurare la concessione di analoghi spazi di propaganda individuale a tutti i candidati in diretta competizione con il primo. Poiche' un candidato puo' essere presente nelle lista di piu' di un collegio (circoscrizione) elettorale, deve considerarsi la specifica valenza del messaggio di propaganda nell'ambito di diffusione del mezzo; in particolare, nel caso di candidato ammesso ad uno spazio di propaganda personale, la parita' deve essere rispettata nei confronti dei candidati delle liste di tutti i collegi (circoscrizioni) in cui esso e' presente; se tali candidati sono a loro volta presenti in liste di collegi (circoscrizioni) diversi sussiste l'ulteriore necessita' di rispettare il principio di parita' nei confronti anche dei candidati di questi ultimi collegi (circoscrizioni) e cosi via.".