Art. 3.
  Il  comma  1 dell'art. 17 del regolamento 7 maggio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,  italiana  n.  107  del  9
maggio 1996, e sostituito dal seguente:
  "1.  Le  condizioni  di  parita' nell'accesso a spazi di propaganda
debbono essere assicurate,  con  riguardo  alle  stesso  collegio  (o
circoscrizione)   elettorale,   tra   gli  appartenenti  alla  stessa
categoria di soggetti politici. La propaganda fatta da  un  candidato
esclusivamente  per  la  lista  di  appartenenza e non per la propria
persona  non  e'  considerata  propaganda  individuale  dello  stesso
candidato  e, fermo il rispetto del principio di parita' tra le liste
rappresentate,  non  obbliga  ad  assicurare  spazi   di   propaganda
"individuale"  agli  altri  candidati  che si trovano in competizione
personale  con  il  primo.  Non  possono  essere  concessi  spazi  di
propaganda  individuale  a  singoli  candidati  ove non sia possibile
assicurare la concessione di analoghi spazi di propaganda individuale
a tutti i candidati in diretta competizione con il primo. Poiche'  un
candidato  puo'  essere  presente  nelle lista di piu' di un collegio
(circoscrizione) elettorale, deve considerarsi la  specifica  valenza
del  messaggio  di propaganda nell'ambito di diffusione del mezzo; in
particolare,  nel  caso  di  candidato  ammesso  ad  uno  spazio   di
propaganda personale, la parita' deve essere rispettata nei confronti
dei  candidati delle liste di tutti i collegi (circoscrizioni) in cui
esso e' presente; se tali candidati sono a  loro  volta  presenti  in
liste   di  collegi  (circoscrizioni)  diversi  sussiste  l'ulteriore
necessita' di rispettare il principio di parita' nei confronti  anche
dei candidati di questi ultimi collegi (circoscrizioni) e cosi via.".