Art. 4. Nel regolamento 7 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 9 maggio 1996, ogni richiamo alle disposizioni del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, deve ritenersi riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 266.