Art. 4.
  Nel  regolamento 7 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 107 del 9  maggio  1996,  ogni  richiamo
alle  disposizioni  del  decreto-legge  19  marzo  1996, n. 129, deve
ritenersi riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto-legge
17 maggio 1996, n. 266.