Art. 2.
  Le modalita' per lo svolgimento delle  operazioni  elettorali  sono
definite  nelle  istruzioni,  di  cui  all'allegato elenco, che forma
parte integrante del presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo per la registrazione.
   Roma, 15 aprile 1996
                                            p. Il Presidente: D'ADDIO