ALLEGATO ISTRUZIONI PER LE ELEZIONI DEI COMPONENTI ELETTIVI DEL PRIMO DIRETTIVO DEL COLLEGIO NAZIONALE DELLE GUIDE ALPINE - MAESTRI D'ALPINISMO ED ASPIRANTI GUIDA (ARTICOLI 15 E 24 DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1989, N. 6). Art. 1. Definizioni Ai fini del presente regolamento: per "Dipartimento del turismo" si intende il Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; per "regioni" si intendono le regioni a statuto ordinario, quelle a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e Bolzano. Art. 2. Elettorato attivo Il primo direttivo del Collegio nazionale delle guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guida e' eletto dalle guide alpine - maestri di alpinismo e dagli aspiranti guida che, alla data del 31 gennaio 1996, siano iscritti negli albi professionali regionali. Qualora una guida alpina - maestro di alpinismo o aspirante guida risulti iscritta in piu' di un albo, secondo la facolta' prevista dall'art. 4, comma 2, della legge n. 6/1989, essa esercita il diritto di voto presso il collegio della regione nella quale ha la residenza. Art. 2-bis. Elettorato passivo Sono eleggibili tutti coloro che, alla data del 31 gennaio 1996, siano iscritti negli albi delle guide alpine - maestri d'alpinismo e/o aspiranti guida e che abbiano presentato la propria candidatura al Dipartimento del turismo entro sessanta giorni dalla data fissata per le elezioni. Tale candidatura consistera' in un'apposita dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 2 e 20 della legge n. 15/1968, la quale dovra' contenere anche l'attestazione dell'iscrizione negli albi professionali di cui al primo comma. Art. 3. Seggi elettorali All'elezione del primo direttivo del suddetto collegio nazionale si provvede mediante seggi elettorali decentrati, istituiti a cura del presidente di ciascun collegio regionale, presso il collegio medesimo o altra sede a tal fine stabilita. Due o piu' collegi possono istituire un unico seggio elettorale. In tal caso gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali sono svolti a cura del presidente del collegio regionale nel cui ambito territoriale viene istituito il seggio elettorale. Art. 4. Composizione del seggio elettorale Ciascun seggio elettorale e' composto da un notaio con funzioni di presidente e da due componenti scelti fra le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei rispettivi albi. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianita' di iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianita', da quello piu' giovane di eta'. I componenti del seggio elettorale sono nominati dal presidente del collegio regionale che designa altresi' un pari numero di membri supplenti per il caso di impedimento di alcuno dei membri effettivi. Il presidente del collegio regionale provvede altresi' a trasmettere l'elenco dei componenti del seggio elettorale al Dipartimento del turismo entro dieci giorni dalla nomina dei medesimi e comunque entro trenta giorni dalla data fissata per l'elezione del collegio nazionale. Art. 5. Comunicazioni Il presidente di ciascun collegio regionale provvede a comunicare a tutti gli aventi diritto la data, il luogo e l'ora stabiliti per lo svolgimento delle operazioni di voto. La suddetta comunicazione deve essere effettuata con mezzi idonei e certi almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni. Art. 6. Schede elettorali Ogni collegio regionale provvede alla stampa delle schede elettorali. Ogni scheda elettorale deve riportare l'intestazione "Elezione del primo direttivo del Collegio nazionale delle guide alpine - maestri di alpinismo ed aspiranti guida, legge n. 6/1989, articoli 15 e 24". Sulla stessa devono essere prestampate delle righe numerate pari al numero delle preferenze che ciascun elettore puo' esprimere. Art. 7. Operazioni di voto L'identita' dell'elettore e' accertata mediante annotazione degli estremi del documento di identita' in corrispondenza di ciascun nominativo in un apposito registro recante l'elenco degli aventi diritto al voto. Tale registro al termine delle operazioni di voto deve essere sottoscritto dal presidente e dai componenti del seggio elettorale. In ogni sede di seggio elettorale deve essere esposto, in modo tale che ogni elettore ne possa prendere visione, l'elenco dei candidati con l'indicazione, per ciascuno di essi, del rispettivo albo di appartenenza. Un componente del seggio provvede alla consegna all'elettore, previamente identificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, di una scheda elettorale vidimata dal presidente del seggio elettorale e di una matita copiativa per l'espressione del voto. L'elettore, all'interno di apposita cabina atta a tutelare la segretezza del voto, indica i nominativi per cui intende votare scrivendone, in modo leggibile, nome e cognome sulle righe riportate nella scheda. Ciascun elettore non puo' esprimere piu' di otto preferenze di cui almeno sei dovranno essere date a candidati iscritti negli albi delle guide alpine - maestri d'alpinismo, ai fini della riserva di posti di cui all'art. 15, secondo comma, della legge n. 6/1989. Sono considerate nulle le schede recanti un numero di preferenze superiori a quello di cui al comma 6. Art. 8. Chiusura delle operazioni di voto e scrutinio dei voti Le operazioni di scrutinio, da svolgersi a cura del presidente e dei componenti del seggio elettorale, hanno inizio allo scadere del tempo fissato per le operazioni di voto. Di tutte le operazioni di voto deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dai componenti del seggio elettorale. Detto verbale dovra' contenere, per ciascun nominativo che abbia ricevuto voti, l'indicazione della data di iscrizione al rispettivo albo regionale nonche' la data di nascita ai fini dell'eventuale applicazione del secondo comma dell'art. 10 delle presenti istruzioni. Il presidente del seggio provvede a trasmettere tempestivamente al Dipartimento del turismo il suddetto verbale. Art. 9. Commissione centrale di scrutinio Presso il Dipartimento del turismo e' istituita una commissione centrale di scrutinio composta da un dirigente del Dipartimento del turismo con funzioni di presidente, da un funzionario del Ministero di grazia e giustizia e da un funzionario del Dipartimento rivestente qualifica non inferiore all'ottava. Detta commissione verifica la correttezza delle operazioni elettorali espletate, sulla base dei verbali redatti dai presidenti dei seggi elettorali. Essa provvede altresi' alla redazione della graduatoria dei nominativi votati, in ordine decrescente rispetto alle preferenze ricevute e nel rispetto della riserva prevista dall'art. 15, comma secondo, della legge 2 gennaio 1989, n. 6. Ai fini della formazione della suddetta graduatoria nel caso di parita' di voti tra due o piu' candidati costituisce titolo di preferenza l'anzianita' di iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianita' di iscrizione all'albo, l'eta' anagrafica. Di dette operazioni viene redatto apposito verbale, che deve essere trasmesso al Dipartimento del turismo unitamente alla graduatoria di cui al comma terzo del presente articolo. Art. 10. Proclamazione degli eletti Il Dipartimento del turismo provvede alla proclamazione degli eletti. Il Dipartimento del turismo provvede altresi' ad indire la prima riunione del direttivo del Collegio nazionale delle guide alpine - maestri d'alpinismo ed aspiranti guida.