(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
ISTRUZIONI  PER  LE  ELEZIONI  DEI  COMPONENTI  ELETTIVI  DEL   PRIMO
   DIRETTIVO  DEL  COLLEGIO  NAZIONALE  DELLE  GUIDE ALPINE - MAESTRI
   D'ALPINISMO ED ASPIRANTI GUIDA (ARTICOLI 15 E  24  DELLA  LEGGE  2
   GENNAIO 1989, N. 6).
                               Art. 1.
                             Definizioni
   Ai fini del presente regolamento:
    per  "Dipartimento  del  turismo"  si intende il Dipartimento del
turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    per "regioni" si intendono le regioni a statuto ordinario, quelle
a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e Bolzano.
                               Art. 2.
                          Elettorato attivo
   Il primo direttivo del Collegio nazionale  delle  guide  alpine  -
maestri di alpinismo e aspiranti guida e' eletto dalle guide alpine -
maestri  di  alpinismo  e dagli aspiranti guida che, alla data del 31
gennaio 1996, siano iscritti negli albi professionali regionali.
   Qualora una guida alpina - maestro di alpinismo o aspirante  guida
risulti  iscritta  in  piu'  di un albo, secondo la facolta' prevista
dall'art. 4, comma 2, della legge n. 6/1989, essa esercita il diritto
di voto presso il collegio della regione nella quale ha la residenza.
                             Art. 2-bis.
                         Elettorato passivo
   Sono eleggibili tutti coloro che, alla data del 31  gennaio  1996,
siano  iscritti  negli  albi delle guide alpine - maestri d'alpinismo
e/o aspiranti guida e che abbiano presentato la  propria  candidatura
al  Dipartimento del turismo entro sessanta giorni dalla data fissata
per le elezioni.
   Tale candidatura consistera' in un'apposita dichiarazione, resa ai
sensi degli articoli 2 e 20 della legge n. 15/1968, la  quale  dovra'
contenere    anche    l'attestazione   dell'iscrizione   negli   albi
professionali di cui al primo comma.
                               Art. 3.
                          Seggi elettorali
   All'elezione del primo direttivo del suddetto  collegio  nazionale
si  provvede  mediante  seggi elettorali decentrati, istituiti a cura
del presidente di ciascun  collegio  regionale,  presso  il  collegio
medesimo o altra sede a tal fine stabilita.
   Due  o  piu' collegi possono istituire un unico seggio elettorale.
In tal caso gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali  sono
svolti  a  cura  del presidente del collegio regionale nel cui ambito
territoriale viene istituito il seggio elettorale.
                               Art. 4.
                 Composizione del seggio elettorale
   Ciascun seggio elettorale e' composto da un notaio con funzioni di
presidente e da due componenti scelti fra le guide alpine  -  maestri
di  alpinismo  e gli aspiranti guida iscritti nei rispettivi albi. Le
funzioni  di  segretario  sono  svolte  dal  componente  con   minore
anzianita'  di iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianita', da
quello piu' giovane di eta'.
   I  componenti  del  seggio elettorale sono nominati dal presidente
del collegio regionale che designa altresi' un pari numero di  membri
supplenti per il caso di impedimento di alcuno dei membri effettivi.
   Il   presidente   del   collegio  regionale  provvede  altresi'  a
trasmettere  l'elenco  dei  componenti  del  seggio   elettorale   al
Dipartimento del turismo entro dieci giorni dalla nomina dei medesimi
e  comunque entro trenta giorni dalla data fissata per l'elezione del
collegio nazionale.
                               Art. 5.
                            Comunicazioni
   Il presidente di ciascun collegio regionale provvede a  comunicare
a tutti gli aventi diritto la data, il luogo e l'ora stabiliti per lo
svolgimento  delle operazioni di voto. La suddetta comunicazione deve
essere effettuata con mezzi idonei e certi almeno trenta giorni prima
della data fissata per le elezioni.
                               Art. 6.
                          Schede elettorali
   Ogni  collegio  regionale  provvede  alla  stampa   delle   schede
elettorali.
   Ogni scheda elettorale deve riportare l'intestazione "Elezione del
primo  direttivo  del Collegio nazionale delle guide alpine - maestri
di alpinismo ed aspiranti guida, legge n. 6/1989, articoli 15 e 24".
   Sulla stessa devono essere prestampate delle righe  numerate  pari
al numero delle preferenze che ciascun elettore puo' esprimere.
                               Art. 7.
                         Operazioni di voto
   L'identita'  dell'elettore e' accertata mediante annotazione degli
estremi del documento  di  identita'  in  corrispondenza  di  ciascun
nominativo  in  un  apposito  registro  recante l'elenco degli aventi
diritto al voto.
   Tale registro al termine delle  operazioni  di  voto  deve  essere
sottoscritto dal presidente e dai componenti del seggio elettorale.
   In  ogni  sede  di  seggio elettorale deve essere esposto, in modo
tale che ogni  elettore  ne  possa  prendere  visione,  l'elenco  dei
candidati  con  l'indicazione,  per  ciascuno di essi, del rispettivo
albo di appartenenza.
   Un componente del  seggio  provvede  alla  consegna  all'elettore,
previamente  identificato ai sensi del comma 1 del presente articolo,
di  una  scheda  elettorale  vidimata  dal  presidente   del   seggio
elettorale e di una matita copiativa per l'espressione del voto.
   L'elettore,  all'interno  di  apposita  cabina  atta a tutelare la
segretezza del voto, indica  i  nominativi  per  cui  intende  votare
scrivendone,  in modo leggibile, nome e cognome sulle righe riportate
nella scheda.
   Ciascun elettore non puo' esprimere piu' di otto preferenze di cui
almeno sei dovranno essere date a candidati iscritti negli albi delle
guide alpine - maestri d'alpinismo, ai fini della riserva di posti di
cui all'art. 15, secondo comma, della legge n. 6/1989.
   Sono considerate nulle le schede recanti un numero  di  preferenze
superiori a quello di cui al comma 6.
                               Art. 8.
       Chiusura delle operazioni di voto e scrutinio dei voti
   Le  operazioni  di scrutinio, da svolgersi a cura del presidente e
dei componenti del seggio elettorale, hanno inizio allo  scadere  del
tempo fissato per le operazioni di voto.
   Di  tutte  le  operazioni  di  voto  deve  essere redatto apposito
verbale, sottoscritto dal presidente  e  dai  componenti  del  seggio
elettorale.
   Detto  verbale  dovra' contenere, per ciascun nominativo che abbia
ricevuto voti, l'indicazione della data di iscrizione  al  rispettivo
albo  regionale  nonche'  la  data  di nascita ai fini dell'eventuale
applicazione  del  secondo  comma   dell'art.   10   delle   presenti
istruzioni.
   Il presidente del seggio provvede a trasmettere tempestivamente al
Dipartimento del turismo il suddetto verbale.
                               Art. 9.
                  Commissione centrale di scrutinio
   Presso  il  Dipartimento  del turismo e' istituita una commissione
centrale di scrutinio composta da un dirigente del  Dipartimento  del
turismo  con  funzioni di presidente, da un funzionario del Ministero
di grazia e giustizia e da un funzionario del Dipartimento rivestente
qualifica non inferiore all'ottava.
   Detta  commissione  verifica  la  correttezza   delle   operazioni
elettorali  espletate,  sulla base dei verbali redatti dai presidenti
dei seggi elettorali.
   Essa  provvede  altresi'  alla  redazione  della  graduatoria  dei
nominativi  votati,  in  ordine  decrescente rispetto alle preferenze
ricevute e nel rispetto della riserva prevista  dall'art.  15,  comma
secondo, della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
   Ai  fini  della  formazione della suddetta graduatoria nel caso di
parita' di voti tra  due  o  piu'  candidati  costituisce  titolo  di
preferenza  l'anzianita'  di  iscrizione all'albo e, nel caso di pari
anzianita' di iscrizione all'albo, l'eta' anagrafica.
   Di dette operazioni  viene  redatto  apposito  verbale,  che  deve
essere   trasmesso   al  Dipartimento  del  turismo  unitamente  alla
graduatoria di cui al comma terzo del presente articolo.
                              Art. 10.
                     Proclamazione degli eletti
   Il Dipartimento del  turismo  provvede  alla  proclamazione  degli
eletti.
   Il  Dipartimento  del turismo provvede altresi' ad indire la prima
riunione del direttivo del Collegio nazionale delle  guide  alpine  -
maestri d'alpinismo ed aspiranti guida.