IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  4,  comma  29, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n.
39, che prevede la concessione di contributi alle imprese o gruppi di
imprese non rientranti nell'area della cassa  integrazione  guadagni,
che  abbiano  aperto  procedure  di mobilita' per piu' di cinquecento
lavoratori;
  Viste le procedure di mobilita' avviate da Fondiaria  assicurazioni
S.p.a.  in  data  24  ottobre 1995, da Milano assicurazioni S.p.a. in
data 26 ottobre 1995, da La Previdente assicurazioni S.p.a.  in  data
25  ottobre  1995,  da  Geas  assicurazioni S.p.a. in data 25 ottobre
1995, da Bavaria  assicurazioni  S.p.a.  in  data  26  ottobre  1995,
complessivamente  per milleventitre lavoratori, societa' appartenenti
al Gruppo fondiaria;
  Visto l'accordo collettivo stipulato il 31 ottobre 1995  presso  il
Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativo
alla chiusura delle procedure di cui sopra, che prevede, a favore dei
lavoratori il cui rapporto venga  a  cessare,  la  corresponsione  di
trattamenti,  aggiuntivi  al  trattamento di fine rapporto, in misura
pari al 67% dell'ultima retribuzione per  il  periodo  mancante  alla
data  di  maturazione  della  pensione  di anzianita' o di vecchiaia,
nonche' il subentro dell'impresa nel pagamento dei  versamenti  della
contribuzione  volontaria  dei  predetti  lavoratori, per il medesimo
periodo;
  Vista la domanda presentata l'8 febbraio 1996 dal Gruppo  fondiaria
per   le  societa'  sopra  indicate,  ai  fini  dell'ottenimento  dei
contributi di cui all'art. 4, comma 29, del decreto-legge 1  febbraio
1996, n. 39;
  Visto  che  entro  il  termine  di  scadenza delle domande previsto
dall'art. 4, comma 29, del decreto-legge  1  febbraio  1996  solo  il
Gruppo fondiaria ha presentato la domanda di ammissione ai contributi
previsti dal medesimo comma 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Fondiaria  assicurazioni  S.p.a.,  Milano  assicurazioni S.p.a., La
Previdente assicurazioni S.p.a., Geas assicurazioni  S.p.a.,  Bavaria
assicurazioni   S.p.a.,   del   Gruppo  Fondiaria,  sono  ammesse  ai
contributi in relazione all'onere della contribuzione volontaria  dei
lavoratori che entro il 30 giugno 1996 maturino almeno trenta anni di
contribuzione,   comunque   utili   nell'AGO  per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti o in forme sostitutive  della  medesima  ed
entro  il 31 luglio 1996 inoltrino domanda di prosecuzione volontaria
della contribuzione.