IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 4, comma 29, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, che prevede la concessione di contributi alle imprese o gruppi di imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni, che abbiano aperto procedure di mobilita' per piu' di cinquecento lavoratori; Viste le procedure di mobilita' avviate da Fondiaria assicurazioni S.p.a. in data 24 ottobre 1995, da Milano assicurazioni S.p.a. in data 26 ottobre 1995, da La Previdente assicurazioni S.p.a. in data 25 ottobre 1995, da Geas assicurazioni S.p.a. in data 25 ottobre 1995, da Bavaria assicurazioni S.p.a. in data 26 ottobre 1995, complessivamente per milleventitre lavoratori, societa' appartenenti al Gruppo fondiaria; Visto l'accordo collettivo stipulato il 31 ottobre 1995 presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativo alla chiusura delle procedure di cui sopra, che prevede, a favore dei lavoratori il cui rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti, aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, in misura pari al 67% dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla data di maturazione della pensione di anzianita' o di vecchiaia, nonche' il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della contribuzione volontaria dei predetti lavoratori, per il medesimo periodo; Vista la domanda presentata l'8 febbraio 1996 dal Gruppo fondiaria per le societa' sopra indicate, ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui all'art. 4, comma 29, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39; Visto che entro il termine di scadenza delle domande previsto dall'art. 4, comma 29, del decreto-legge 1 febbraio 1996 solo il Gruppo fondiaria ha presentato la domanda di ammissione ai contributi previsti dal medesimo comma 29; Decreta: Art. 1. Fondiaria assicurazioni S.p.a., Milano assicurazioni S.p.a., La Previdente assicurazioni S.p.a., Geas assicurazioni S.p.a., Bavaria assicurazioni S.p.a., del Gruppo Fondiaria, sono ammesse ai contributi in relazione all'onere della contribuzione volontaria dei lavoratori che entro il 30 giugno 1996 maturino almeno trenta anni di contribuzione, comunque utili nell'AGO per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o in forme sostitutive della medesima ed entro il 31 luglio 1996 inoltrino domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione.