Art. 2.
  Con  decreto  ministeriale da emanarsi successivamente al 31 luglio
1996  sara'  quantificato  l'ammontare  dei  contributi  concessi  in
relazione  al  numero  delle domande di prosecuzione volontaria della
contribuzione, nel limite di 15 miliardi e per i primi  tre  anni  di
contribuzione volontaria di ciascun lavoratore.