IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  coordinato  con  la
legge  di  conversione  19  luglio  1993, n. 236, recante "interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione";
  Visto  in  particolare  l'art.  1-ter  del   citato   decreto-legge
riguardante  l'istituzione  presso  il  Ministero  del lavoro e della
previdenza sociale  di  un  apposito  "Fondo  per  lo  sviluppo"  per
consentire  la  realizzazione,  nelle  aree  di  intervento  e  nelle
situazioni  individuate   ai   sensi   dell'art.   1   dello   stesso
decreto-legge,   di  nuovi  programmi  di  reindustrializzazione,  di
interventi per la creazione  di  nuove  iniziative  produttive  e  di
riconversione  industriale, nonche' per promuovere azioni di sviluppo
a livello locale;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
novembre  1994,  registrato  alla Corte dei conti il 3 febbraio 1995,
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 65, con il quale vengono definiti
i criteri e le modalita' di utilizzo delle disponibilita' del  "Fondo
per lo sviluppo";
  Visto  l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri secondo il quale, per l'esame e l'istruttoria dei  programmi
ammissibili  al contributo, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale si avvale di una apposita struttura tecnica;
  Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri  secondo  il quale i programmi devono essere approvati sulla
base delle proposte formulate dalla struttura  tecnica,  determinando
contemporaneamente  per  ciascuno  di essi il contributo a carico del
Fondo, contributo la cui  erogazione  e'  peraltro  subordinata  alla
stipula di apposita convenzione;
  Visti  i  decreti  ministeriali  8  e  16  novembre 1995, che hanno
istituito la predetta struttura tecnica composta  da  funzionari  del
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti
del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione,
istituito presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato e del
Ministero del tesoro;
  Visti i criteri di valutazione  di  cui  alle  note  del  22  e  23
novembre  1995 individuati alla stregua dei parametri di cui all'art.
3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3 novembre 1994;
  Considerate le proposte formulate dalla  citata  struttura  tecnica
con propria relazione del 4 aprile 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvati  i programmi di sviluppo, e per ciascuno di essi e'
determinato il contributo a carico del Fondo indicato in premessa, di
cui alla tabella allegata.