IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione"; Visto in particolare l'art. 1-ter del citato decreto-legge riguardante l'istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un apposito "Fondo per lo sviluppo" per consentire la realizzazione, nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto-legge, di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione industriale, nonche' per promuovere azioni di sviluppo a livello locale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1995, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 65, con il quale vengono definiti i criteri e le modalita' di utilizzo delle disponibilita' del "Fondo per lo sviluppo"; Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale, per l'esame e l'istruttoria dei programmi ammissibili al contributo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si avvale di una apposita struttura tecnica; Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale i programmi devono essere approvati sulla base delle proposte formulate dalla struttura tecnica, determinando contemporaneamente per ciascuno di essi il contributo a carico del Fondo, contributo la cui erogazione e' peraltro subordinata alla stipula di apposita convenzione; Visti i decreti ministeriali 8 e 16 novembre 1995, che hanno istituito la predetta struttura tecnica composta da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del tesoro; Visti i criteri di valutazione di cui alle note del 22 e 23 novembre 1995 individuati alla stregua dei parametri di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994; Considerate le proposte formulate dalla citata struttura tecnica con propria relazione del 4 aprile 1996; Decreta: Art. 1. Sono approvati i programmi di sviluppo, e per ciascuno di essi e' determinato il contributo a carico del Fondo indicato in premessa, di cui alla tabella allegata.