Art. 2.
  L'erogazione dei contributi  e'  subordinata  alla  stipula  con  i
soggetti  responsabili  dell'attuazione  dei  programmi,  di apposite
convenzioni redatte ai sensi di quanto indicato dall'art. 3, comma 6,
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  3  novembre
1994, n. 773.