Art. 2.
  1. Nei limiti della disciplina vigente  in  materia  di  pesca  dei
molluschi  bivalvi, il "Co.Ge.Vo. a r.l.", puo' proporre al Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali -  Direzione  generale
della  pesca  e  dell'acquacoltura,  ed  al  capo  del  compartimento
marittimo di Ancona le  misure  tecniche  previste  dall'art.  3  del
decreto n. 44/1995, in premessa citato.
  2.  Ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  n.  44/1995  le  persone
incaricate dal consorzio della vigilanza sulla cattura dei  molluschi
bivalvi,  nell'ambito  dei  limiti  territoriali  di operativita' del
consorzio stesso, possono ottenere la qualifica  di  agente  giurato,
previa  approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del
capo del compartimento marittimo di Ancona.