Art. 2. 1. Nei limiti della disciplina vigente in materia di pesca dei molluschi bivalvi, il "Co.Ge.Vo. a r.l.", puo' proporre al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ed al capo del compartimento marittimo di Ancona le misure tecniche previste dall'art. 3 del decreto n. 44/1995, in premessa citato. 2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 44/1995 le persone incaricate dal consorzio della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, nell'ambito dei limiti territoriali di operativita' del consorzio stesso, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo di Ancona.