Art. 3.
  1. Il "Co.Ge.Vo.  a  r.l."  di  Ancona  ed  i  suoi  soci,  per  il
raggiungimento   dei   fini   istituzionali,   beneficiano,   in  via
prioritaria,  degli  incentivi  di  cui  alle  leggi  nazionali,   ai
regolamenti  comunitari,  ed  al  piano  nazionale  per la pesca, nei
limiti e con le modalita' vigenti.
  2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai  soci  a
doppio  titolo  di  partecipanti  al consorzio ed a quello di singoli
soci.
  3.  La  previsione  del  comma  1,  nel  caso  di   costruzione   o
ammodernamento di unita' da pesca, si applica esclusivamente nel caso
in cui il natante da costruire o da ammodernare sia conforme a quello
tipo, ai sensi della vigente normativa.