Art. 2.
  1. Nei limiti della disciplina vigente  in  materia  di  pesca  dei
molluschi bivalvi, il "Co.Ge.Vo. Chioggia" puo' proporre al Ministero
delle  risorse  agricole, alimentari e forestali - Direzione generale
della  pesca  e  dell'acquacoltura,  ed  al  capo  del  compartimento
marittimo  di  Chioggia  le  misure tecniche previste dall'art. 3 del
decreto n. 44/1995, in premessa citato.
  2.  Ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  n.  44/1995  le  persone
incaricate  dal consorzio della vigilanza sulla cattura dei molluschi
bivalvi, nell'ambito dei  limiti  territoriali  di  operativita'  del
consorzio  stesso,  possono  ottenere la qualifica di agente giurato,
previa approvazione della nomina da parte del prefetto su parere  del
capo del compartimento marittimo di Chioggia.