Art. 3.
  1. Il "Co.Ge.Vo. Chioggia" ed i suoi soci,  per  il  raggiungimento
dei  fini  istituzionali,  beneficiano,  in  via  prioritaria,  degli
incentivi di cui alle leggi nazionali, ai regolamenti comunitari,  ed
al  piano  nazionale  per  la  pesca,  nei  limiti e con le modalita'
vigenti.
  2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai  soci  a
doppio  titolo  di  partecipanti  al consorzio ed a quello di singoli
soci.
  3.  La  previsione  del  comma  1,  nel  caso  di   costruzione   o
ammodernamento di unita' da pesca, si applica esclusivamente nel caso
in cui il natante da costruire o da ammodernare sia conforme a quello
tipo, ai sensi della vigente normativa.