Art. 2.
           Criteri per l'individuazione degli intermediari
  1.   Al   ricorrere  delle  condizioni  di  seguito  indicate,  gli
intermediari  hanno  l'obbligo  di  richiedere  alla  Banca  d'Italia
l'iscrizione   nell'elenco   speciale.   L'iscrizione   puo'   essere
effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia.
  2. Sussiste l'obbligo di iscrizione per:
    a) gli intermediari esercenti l'attivita' di finanziamento  sotto
qualsiasi forma che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o
superiore  a  lire  200  miliardi  ovvero  mezzi  patrimoniali pari o
superiori a lire 10 miliardi;
    b)  gli  intermediari  esercenti  l'attivita'  di  assunzione  di
partecipazioni   -   ivi   comprese   le   societa'  finanziarie  per
l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge  5  ottobre
1991,  n. 317 - che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o
superiore a lire  100  miliardi  ovvero  mezzi  patrimoniali  pari  o
superiori a lire 50 miliardi;
    c)  gli  intermediari esercenti l'attivita' di intermediazione in
cambi con assunzione di rischi in proprio;
    d) gli intermediari esercenti l'attivita' di emissione e gestione
di carte di credito e di debito;
    e) gli intermediari per i quali ricorrono le condizioni stabilite
dalla Banca d'Italia  in  armonia  con  le  disposizioni  comunitarie
riguardanti  il mutuo riconoscimento, ai sensi dell'art. 18 del testo
unico.