Art. 2. Criteri per l'individuazione degli intermediari 1. Al ricorrere delle condizioni di seguito indicate, gli intermediari hanno l'obbligo di richiedere alla Banca d'Italia l'iscrizione nell'elenco speciale. L'iscrizione puo' essere effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia. 2. Sussiste l'obbligo di iscrizione per: a) gli intermediari esercenti l'attivita' di finanziamento sotto qualsiasi forma che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a lire 200 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a lire 10 miliardi; b) gli intermediari esercenti l'attivita' di assunzione di partecipazioni - ivi comprese le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 - che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a lire 100 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a lire 50 miliardi; c) gli intermediari esercenti l'attivita' di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio; d) gli intermediari esercenti l'attivita' di emissione e gestione di carte di credito e di debito; e) gli intermediari per i quali ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento, ai sensi dell'art. 18 del testo unico.