Art. 3.
            Intermediari appartenenti al medesimo gruppo
  1.  Qualora un intermediario controlli, in via diretta o indiretta,
altri intermediari, l'accertamento delle condizioni di  cui  all'art.
2,  comma 2, va effettuato prendendo in considerazione i parametri di
riferimento a livello consolidato.
  2. Qualora due o piu' intermediari siano controllati,  direttamente
o  indirettamente,  da  un medesimo soggetto non iscritto nell'elenco
generale, l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2,
va effettuato aggregando i dati di  bilancio  degli  intermediari  in
questione.
  3.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma 1, la sussistenza di una delle
condizioni di cui all'art. 2, comma 2,  lettere  a)  e  b),  comporta
l'obbligo  di  iscrizione sia per il soggetto controllante che per le
controllate.
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 2,  la  sussistenza  di  una  delle
condizioni  di  cui  all'art.  2,  comma 2, lettere a) e b), comporta
l'obbligo di iscrizione per tutti  gli  intermediari  rientranti  nel
calcolo dei parametri a livello aggregato.