Art. 4.
    Sussistenza dei requisiti di iscrizione nell'elenco speciale
  1.  Ai  fini  dell'iscrizione  nell'elenco  speciale, le condizioni
quantitative, di cui all'art. 2, comma 2,  lettere  a)  e  b),  vanno
accertate  con  riferimento  ai dati dell'ultimo bilancio approvato e
devono essere mantenute per  i  sei  mesi  successivi  alla  chiusura
dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
  2.  La  perdita delle condizioni, indicate all'art. 2, comma 2, che
hanno  determinato  l'iscrizione  di  un  intermediario   nell'elenco
speciale comporta la cancellazione dallo stesso. Il venire meno delle
condizioni  quantitative deve risultare verificato con riferimento ad
almeno tre esercizi chiusi consecutivi.
  3. Per gli intermediari di cui al  comma  2  che  hanno  effettuato
operazioni  di  raccolta  tra  il pubblico avvalendosi delle facolta'
riconosciute dalla delibera del C.I.C.R. del 3  marzo  1994  e  dalle
relative    istruzioni   applicative   della   Banca   d'Italia,   la
cancellazione dall'elenco speciale rimane comunque sospesa fino a che
l'ammontare delle obbligazioni emesse in circolazione non rientri nel
limite di cui all'art. 2410 del codice civile e i  titoli  di  debito
diversi dalle obbligazioni non siano stati rimborsati.
  4.  Gli  intermediari  la cui cancellazione dall'elenco speciale e'
sospesa ai sensi del comma 3 non possono effettuare nuove  operazioni
di raccolta tra il pubblico.