Art. 5. Composizione dei parametri validi ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale 1. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo degli aggregati di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b). Nell'individuazione delle componenti sia dei mezzi patrimoniali che dei volumi di attivita' finanziaria la Banca d'Italia fa riferimento alla disciplina che regola la redazione dei bilanci ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, ed il calcolo del patrimonio di vigilanza dei soggetti sottoposti a controlli prudenziali.