Art. 5.
                  Composizione dei parametri validi
            ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale
  1.  La  Banca  d'Italia  stabilisce, con proprio provvedimento, gli
elementi da prendere in considerazione per il calcolo degli aggregati
di cui all'art. 2, comma 2,  lettere  a)  e  b).  Nell'individuazione
delle  componenti  sia  dei  mezzi  patrimoniali  che  dei  volumi di
attivita'  finanziaria  la  Banca  d'Italia   fa   riferimento   alla
disciplina  che  regola la redazione dei bilanci ai sensi del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, ed il calcolo del  patrimonio  di
vigilanza dei soggetti sottoposti a controlli prudenziali.