Art. 6.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1. Gli intermediari che alla data di entrata in vigore del presente
decreto  sono  iscritti  nell'elenco  speciale e per i quali non sono
verificate le condizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 possono,
previa comunicazione da inviare alla  Banca  d'Italia  entro  quattro
mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, rimanere
iscritti nell'elenco  speciale.  Trascorso  tale  termine  senza  che
l'intermediario  abbia avanzato la domanda, la Banca d'Italia procede
alla cancellazione d'ufficio.
  2. Per gli intermediari di  cui  al  comma  1,  la  verifica  delle
condizioni  per  la  permanenza nell'elenco speciale viene effettuata
con riferimento alle soglie indicate nell'art. 3,  comma  2,  lettere
a),  b)  e c) del decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993,
fino  a  quando  non  sono  verificate  per  detti  intermediari   le
condizioni  di cui ai precedenti articoli 2 e 3. Si applica l'art. 4,
commi 2, 3 e 4.
  3. Son abrogati i decreti del Ministro del  tesoro  del  27  agosto
1993   e   del   17   novembre   1993   concernenti   i  criteri  per
l'individuazione dei soggetti da iscrivere nell'elenco speciale.
  4. La Banca d'Italia stabilisce, con  provvedimento  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, le modalita' di iscrizione nell'elenco speciale
ed  emana  istruzioni  sulla  composizione  degli  aggregati  di  cui
all'art. 5.
  5. Il presente decreto entra in vigore il giorno  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
   Roma, 13 maggio 1996
                                                    Il Ministro: DINI