Art. 2.
  Nell'ambito  della  percentuale  del  30  per  cento  sono prese in
considerazione le situazioni particolari  delle  compagnie  e  gruppi
portuali  del  Mezzogiorno  e  del territorio lagunare nelle quali si
riscontra uno dei seguenti fattori:
    a) presenza di disavanzi nei bilanci degli anni 1992, 1993 e 1994
tali  da  condizionare  negativamente,  per  la  loro   entita',   le
prospettive di risanamento e di ristrutturazione;
    b) passivita' sopravvenute.