Art. 2. Nell'ambito della percentuale del 30 per cento sono prese in considerazione le situazioni particolari delle compagnie e gruppi portuali del Mezzogiorno e del territorio lagunare nelle quali si riscontra uno dei seguenti fattori: a) presenza di disavanzi nei bilanci degli anni 1992, 1993 e 1994 tali da condizionare negativamente, per la loro entita', le prospettive di risanamento e di ristrutturazione; b) passivita' sopravvenute.