Art. 3.
  All'individuazione  delle somme di pertinenza di ciascuna compagnia
portuale provvede il  Ministro  con  apposito  provvedimento,  tenuto
conto dei criteri indicati negli articoli 1 e 2.
  L'utilizzazione delle somme disposte a favore di ciascuna compagnia
e'   soggetta   a  verifica  di  conformita'  ai  piani  e  programmi
presentati, nonche' ai piani di risanamento  gestionale  e  operativo
delle compagnie medesime.
  A tal fine le compagnie-imprese provvedono, nei tre anni successivi
all'erogazione  delle somme, a presentare, con cadenza semestrale, al
Ministero dei trasporti e della navigazione una relazione documentata
degli  interventi  effettuati,  nonche'  a  fornire  le  informazioni
necessarie per una valutazione dei risultati raggiunti.