Art. 3. All'individuazione delle somme di pertinenza di ciascuna compagnia portuale provvede il Ministro con apposito provvedimento, tenuto conto dei criteri indicati negli articoli 1 e 2. L'utilizzazione delle somme disposte a favore di ciascuna compagnia e' soggetta a verifica di conformita' ai piani e programmi presentati, nonche' ai piani di risanamento gestionale e operativo delle compagnie medesime. A tal fine le compagnie-imprese provvedono, nei tre anni successivi all'erogazione delle somme, a presentare, con cadenza semestrale, al Ministero dei trasporti e della navigazione una relazione documentata degli interventi effettuati, nonche' a fornire le informazioni necessarie per una valutazione dei risultati raggiunti.