Art. 4. Il commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, sulla base del provvedimento di cui all'art. 3, da' corso all'erogazione delle somme ivi considerate a favore di ciascuna compagnia-impresa, recuperando in tale sede i propri eventuali crediti. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 1996 Il Ministro: CARAVALE