Art. 4.
  Il commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori  portuali, sulla base del provvedimento di cui all'art. 3,
da' corso all'erogazione delle somme  ivi  considerate  a  favore  di
ciascuna   compagnia-impresa,  recuperando  in  tale  sede  i  propri
eventuali crediti.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 maggio 1996
                                                Il Ministro: CARAVALE